Atti persecutori – Scheda di Diritto

L’articolo 612-bis del codice penale ha segnato un passaggio fondamentale nella tutela della persona contro le condotte persecutorie.

Redazione 08/04/25

L’articolo 612-bis del codice penale, introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito dalla L. 23 aprile 2009, n. 38), ha segnato un passaggio fondamentale nella tutela della persona contro le condotte persecutorie, comunemente note come “stalking”. Il legislatore ha inteso colmare un vuoto normativo che non consentiva un’adeguata repressione di una serie di comportamenti molesti e reiterati, potenzialmente molto lesivi per l’integrità psico-fisica delle vittime, soprattutto in ambito familiare o relazionale.
La norma ha così tipizzato una fattispecie autonoma di reato che si inserisce nell’alveo dei delitti contro la libertà morale della persona, tutelando in particolare la serenità e la libertà di autodeterminazione della vittima.

Indice

1. Elementi costitutivi degli atti persecutori


L’art. 612-bis c.p. punisce “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
a) Condotte reiterate
La reiterazione delle condotte è requisito essenziale del reato. Non è sufficiente un singolo episodio, ma è necessario che vi siano almeno due comportamenti (anche di diversa natura) che si susseguano in un arco temporale limitato ma significativo. Le condotte possono essere attive (come pedinamenti, telefonate, invii di messaggi) o anche omissive, purché abbiano un contenuto molesto o intimidatorio.
b) Effetti sulla vittima
Il reato si perfeziona con il verificarsi di almeno una delle seguenti conseguenze:

  • Un perdurante e grave stato di ansia o paura;
  • Il fondato timore per l’incolumità propria o di una persona vicina;
  • La costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita (es. cambiare casa, numero di telefono, percorso per andare al lavoro).

Tali conseguenze devono essere causalmente collegate alle condotte persecutorie. È richiesta la prova dell’effettiva incidenza psicologica sulla vittima, valutata anche attraverso elementi sintomatici (referti medici, testimonianze, etc.).
c) Elemento soggettivo
Il delitto è punito a titolo di dolo generico: è sufficiente che l’agente abbia consapevolezza e volontà di porre in essere condotte moleste o minacciose, anche se non è necessario il fine specifico di cagionare ansia o modificare la vita della vittima.

2. Procedibilità e circostanze aggravanti


Il reato è procedibile a querela della persona offesa, che deve essere presentata entro sei mesi dal fatto. Tuttavia, la querela non è necessaria (procedibilità d’ufficio) nei seguenti casi:

  • Se il fatto è commesso ai danni di un minore o di una persona con disabilità;
  • Se il fatto è commesso da persona già ammonita;
  • Se il fatto è connesso ad altri reati procedibili d’ufficio.

Sono previste circostanze aggravanti se il fatto è commesso:

  • Ai danni di un minore, di un coniuge anche separato o divorziato, di una persona con disabilità o in stato di gravidanza;
  • Con armi o da persona travisata;
  • Violando provvedimenti dell’autorità (es. divieti di avvicinamento).

3. Ammonimento del questore


L’art. 8 del D.L. 11/2009 ha introdotto una misura di prevenzione amministrativa: l’ammonimento del questore. In caso di condotte persecutorie non costituenti reato o per le quali non si voglia procedere penalmente, la vittima può presentare istanza al questore, che – dopo aver sentito le parti – può ammonire formalmente il soggetto autore dei comportamenti. L’ammonimento ha effetti giuridici importanti, poiché il suo superamento rende procedibile d’ufficio il reato di stalking in caso di reiterazione.

4. Sanzioni


La pena base è la reclusione da 1 a 6 anni e 6 mesi. L’applicazione delle aggravanti può determinare un aumento significativo della pena. Nei casi più gravi, può essere disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa o altre misure cautelari. È anche possibile la sospensione condizionale della pena, ma solo se non ricorrono particolari aggravanti.

5. Rapporti con altre fattispecie


Il reato di atti persecutori si distingue dal delitto di minaccia semplice (art. 612 c.p.) per il requisito della reiterazione e per gli effetti specifici sulla vittima. Si differenzia anche dal maltrattamento in famiglia (art. 572 c.p.), benché possa concorrere con esso, quando le condotte persecutorie si verificano in ambito domestico e sono sistematiche.

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