Gli atti non classificati come provvedimenti amministrativi

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Vi sono una particolarità di atti amministrativi che non si connotano come provvedimenti, c.d. meri atti amministrativi che, pur se emanati da una pubblica amministrazione, sono privi di requisiti propri dei provvedimenti amministrativi e, pertanto, risultano sia privi dell’autoritarietà che dei caratteri di tipicità e nominatività e, di conseguenza, non modificano in via unilaterale la sfera giuridica del destinatario. Pertanto, tali tipo di atti non sono impugnabili, venendo meno il requisito dell’esecutività[1].
Tali meri atti amministrativi rientrano nella categoria degli atti non provvedimentali che trova riconoscimento nell’articolo 1, comma 1-bis, della legge del 7 agosto del 1990, n. 241, c.d. legge sul procedimento amministrativo. Pertanto, il regime giuridico assoggettabile a tali tipo di atti il diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente, proprio perché si tratta di atti di natura non autoritativa. Rientrano in questi c.d. meri atti amministrativi gli atti di volontà, atti di conoscenza, atti endoprocedimentali e gli atti di giudizio.

Indice

 1. Atti di volontà

Tale categoria di atti costituisce un’espressione della volontà dell’amministrazione che li emette e con tali atti si disciplinano i rapporti con altri soggetti su un piano di parità. Rientrano in questi atti la retribuzione, l’indennità, il TFS spettante ai dipendenti pubblici. Sono atti, pertanto, che prevedono diritti e obblighi e la cui disciplina rientra nel diritto civile.

2. Atti di conoscenza

Rientrano nella categoria di atti di conoscenza quegli atti che rappresentano una manifestazione di volontà da parte dell’amministrazione sotto il punto di vista dell’elemento psichico. Sono un esempio gli atti dichiarativi e di accertamento, con i quali l’amministrazione dichiara l’esistenza di una determinata situazione di fatto o di diritto. Tale attività dichiarativa o di accertamento consiste in una ricognizione della situazione di fatto o di diritto indicate, che viene in tal modo certificata o dichiarata. Gli atti dichiarativi si dividono in documentazioni e certificazioni.
Nelle documentazioni vi rientrano tutte quei fatti o atti cui la pubblica amministrazione ne sia venuta a conoscenza per denuncia da parte di privati o per accertamento da parte dei propri organi. A scopo esemplificativo, vi rientrano i verbali degli organi collegiali, i registri pubblici o i verbali di violazione di norme.
Le certificazioni, invece, rappresentano un tipo di mero atto amministrativo che l’amministrazione adotta al fine di attestare determinati fatti o qualità che sono a sua conoscenza, come i certificati o le legalizzazioni[2].

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3. Atti endoprocedimentali

Gli atti endoprocedimentali, invece, rappresentano quegli atti che sono necessari e utili al fine dell’adozione del provvedimento espresso e fanno parte di un procedimento amministrativo. Rappresentato tutti quegli atti che servono a costituire la fase istruttoria di un procedimento amministrativo, in particolare gli inviti, oppure l’ordine del giorno, e non comportano l’obbligo per l’amministrazione di provvedere[3].

4. Atti di giudizio

Gli atti di giudizio, invece, sono meri atti amministrativi in cui ricadono, in particolare, i pareri e le valutazioni.
Per quanto concerne i pareri, tali atti sono di matrice consultiva e sono emessi da un’amministrazione al fine di indirizzare l’azione degli organi di amministrazione attiva. Tali atti, sono mere dichiarazioni di giudizio e possono essere obbligatori o facoltativi[4]. Nel primo caso, si tratta di parere la cui acquisizione è prevista dalla normativa di settore mentre, nel secondo caso, la decisione di acquisirli è assunta dall’amministrazione decidente.
I pareri possono essere anche vincolanti, qualora la normativa imponga all’amministrazione l’impossibilità di discostarsi dal parere stesso[5].
Le valutazioni, invece, rappresentano delle manifestazioni di giudizio riguardanti determinate qualità di persona o cose. Ad esempio, rientrano in questa categoria anche i giudizi in merito all’idoneità fisica all’impiego oppure le valutazioni relativa alla performance, queste ultime che devono essere attuate nel rispetto dei principi dell’azione amministrativa, seppur con un margine di apprezzamento[6].
 


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A cura di Marzia De Donno, Gianluca Gardini e Marco Magri | Maggioli Editore 2022

  1. [1]

    Consales B., Laperuta L., Compendio di diritto amministrativo, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2021.

  2. [2]

    Caringella F., Compendio di diritto amministrativo, Roma, Dike Giuridica Editore, 2022.

  3. [3]

    Consales B., Laperuta L., Compendio di diritto amministrativo, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2021.

  4. [4]

    Caringella F., Compendio di diritto amministrativo, Roma, Dike Giuridica Editore, 2022.

  5. [5]

    Consales B., Laperuta L., Compendio di diritto amministrativo, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2021.

  6. [6]

    Caringella F., Compendio di diritto amministrativo, Roma, Dike Giuridica Editore, 2022.

Armando Pellegrino

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