Biancamaria Consales
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale una direttiva del Presidente del Consiglio di Ministri, datata 14 febbraio 2012, per l’attuazione delle disposizioni concernenti la tutela amministrativa delle informazioni coperte dal segreto di Stato e degli atti relativi al segreto di Stato di cui al d.P.C.M. 22 luglio 2011.
In particolare, con tale provvedimento, il Presidente Monti precisa che spetta a lui la decisione di confermare o eliminare il segreto di Stato, dopo 15 anni dalla sua apposizione. Invita, pertanto, i ministri a dare precise direttive affinché ogni procedura, volta a sottoporre alle determinazioni presidenziali i provvedimenti in tema di segreto di Stato, sia di conferma del vincolo, sia di nuova apposizione, venga espletata, per il tramite dell’UCSe (Ufficio Centrale Segretezza), trasmettendo all’Organo nazionale di sicurezza tutti gli elementi conoscitivi utili all’espletamento dell’istruttoria. Con la stessa procedura, le Amministrazioni dovranno, d’ora in avanti, informare tempestivamente il Presidente del Consiglio di ogni singolo caso di opposizione del segreto di Stato effettuata all’Autorità giudiziaria da propri dipendenti o da soggetti sottoposti alla propria vigilanza ovvero di cui comunque vengano a conoscenza. Nella stessa ottica, le Amministrazioni dovranno sensibilizzare il proprio personale sulla necessità, ove ritenga di poter essere chiamato a deporre su fatti o documenti coperti dal segreto di Stato, o suscettibili di essere oggetto del segreto di Stato di darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio affinché, ove necessario, possa adottare, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, le determinazioni di propria competenza.
Nella direttiva, inoltre, si ravvisa l’opportunità di effettuare i dovuti adempimenti ricognitivi al fine di consentire che sin dall’inizio dell’attività dell’Ufficio inventario sia già disponibile un quadro completo degli elementi concernenti i segreti di Stato vigenti: e allo scopo, i singoli ministri dovranno impartire le dovute istruzioni perché ciascuna Amministrazione proceda ad un’esatta ricognizione di ogni singolo segreto vigente, anche con riferimento ai vincoli sorti prima della L. 124/2007. All’esito della ricognizione le Amministrazioni dovranno far pervenire, in tempi rapidi, all’Organo nazionale di sicurezza un elenco delle apposizioni e delle conferme dei segreti di Stato risultanti dai propri atti, corredato della data dei relativi provvedimenti, della descrizione dell’oggetto del segreto di Stato e, nei casi di opposizione, degli estremi identificativi del procedimento penale, nonché di copia di tutti i provvedimenti di apposizione e conferma dell’opposizione di cui siano in possesso. “Avere certezza sul dies a quo del segreto di Stato è - si legge infine nel documento - indispensabile per applicare le norme che ne disciplinano l’efficacia nel tempo. Al riguardo, si richiama l’attenzione delle Amministrazioni interessate sulla necessità di valutare e formulare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di quindici anni previsto dalla legge, eventuali proposte di proroga da sottoporre, per il tramite dell’Organo nazionale di sicurezza, al Presidente del Consiglio dei Ministri”.
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