Associazione in partecipazione, istruzioni operative sulla stabilizzazione

Redazione 12/12/13
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Lilla Laperuta

Con la circolare del 5 dicembre 2013, n. 167, l’Inps fornisce istruzioni operative relativamente alla procedura di stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro prevista dall’art. 7-bis della L. 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del D.L.. 76/2013 (cd. Pacchetto lavoro).

Il citato art. 7 bis D.L. 76/2013, , ha previsto, al fine di promuovere l’occupazione, una procedura finalizzata alla stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro.
Poiché l’articolo citato riguarda lavoratori già iscritti alla Gestione separata in qualità di associati, l’ambito di applicazione della procedura di stabilizzazione – precisa l’Inps con la circolare in commento – è limitato ai soggetti che hanno stipulato contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

I datori di lavoro interessati alla procedura di stabilizzazione sono tenuti a far pervenire, entro il 31 gennaio 2014, alle competenti sedi INPS la seguente documentazione:
a)  contratto collettivo;
b) atti di conciliazione;
c) contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
d)  attestazione dell’avvenuto versamento del contributo straordinario;
e)  domanda di adesione alla stabilizzazione predisposta dall’Istituto.
L’Istituto è tenuto ad effettuare la verifica della correttezza degli adempimenti e a comunicarne l’esito, anche con riguardo all’effettività dell’assunzione, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla sede legale dell’azienda.
La presentazione della domanda di adesione alla stabilizzazione nonché il deposito della documentazione richiesta potrà avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite il programma “Stabilizzazione per associati” disponibile nel Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata, accessibile dal sito istituzionale nel percorso Servizi On Line / Per tipologia di utente / Aziende, consulenti e professionisti.

 

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