Assicurazioni: al via le procedure di rimborso delle “polizze dormienti”

Redazione 27/02/13
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Biancamaria Consales

Il Servizio tutela del consumatore dell’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – ha diffuso una circolare avente ad oggetto i rimborsi delle polizze dormienti affluite al Fondo “Rapporti Dormienti”.

Preliminarmente, va ricordato che per “dormienti” s’intendono quei rapporti in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con la Consap S.p.A., ha dato, dunque, avvio ad una procedura per il rimborso delle somme relative alle c.d. “polizze dormienti” affluite al Fondo “Rapporti dormienti”, affidando a Consap la gestione delle domande di rimborso. Pertanto, sono state pubblicate sui relativi siti internet le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di rimborso che possono essere presentate dai consumatori sino al 15 aprile 2013 per quelle polizze vita prescritte che soddisfano le seguenti condizioni:

a) evento (morte dell’assicurato o scadenza della polizza) che determina il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;

b) prescrizione del diritto intervenuta anteriormente al 29 ottobre 2008;

c) rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’impresa di assicurazione, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo “Rapporti dormienti”.

Per ottenere il rimborso delle somme è, tra l’altro, richiesta l’attestazione del rifiuto ad erogare l’importo rilasciata dall’impresa di assicurazione, conformemente al modello pubblicato sui siti del Ministero dello Sviluppo Economico e della Consap SpA.

Le imprese di assicurazioni, pertanto, dovranno fornire la massima collaborazione nell’informare tempestivamente della possibilità del rimborso i consumatori che abbiano ricevuto il rifiuto alla liquidazione delle prestazioni in quanto devolute al Fondo “Rapporti dormienti” e nel provvedere, su richiesta dei consumatori, a rilasciare in tempi rapidi le necessarie attestazioni.

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