Assicurazione scaduta: coperto l’incidente entro i primi 15 giorni

Redazione 21/12/16
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La polizza di assicurazione è valida fino a 15 giorni successivi alla sua scadenza, anche se il contraente non provvede a rinnovarla. Tutti gli incidenti che avvengono entro i primi 15 giorni sono dunque, in ogni caso, coperti dall’assicurazione. Lo ribadisce, giudicando su una polizza di assicurazione di responsabilità civile, la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 26104 del 19 dicembre 2016.

Quali sono, allora, gli incidenti coperti dalla polizza assicurativa?

 

Polizza scaduta: quando paga l’assicurazione?

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’assicurazione deve coprire gli incidenti che avvengono entro i 15 giorni dalla scadenza della polizza indipendentemente dal pagamento delle rate successive e dalla volontà dell’assicurato di rescindere la polizza.

Il cosiddetto principio di “ultrattività” della polizza prevede infatti che in caso di mancato pagamento di un premio successivo al primo da parte del contraente sia comunque l’assicurazione a pagare l’eventuale incidente fino alla fine del periodo di tolleranza di 15 giorni “anche in caso di protrarsi dell’inadempienza dell’assicurato e di eventuale successiva risoluzione di diritto del contratto”.

 

L’incidente è coperto anche se la polizza viene rescissa

Ma non è tutto. La sentenza n. 26104 della Corte di Cassazione ha anche stabilito che le vicende successive del contratto non influenzano il diritto di copertura degli incidenti nel periodo di tolleranza.

Nel caso di specie, il titolare di una ditta chiedeva alla società assicurativa con la quale aveva stipulato una polizza di responsabilità civile di pagare per un incidente avvenuto tre giorni dopo la scadenza della rata. La società assicurativa si opponeva sulla base del fatto che il contratto di polizza si era risolto ex lege l’anno successivo per pagamento della rata oltre il termine massimo di sei mesi.

Ebbene, la Cassazione ha confermato che la rescissione del contratto avvenuta successivamente non annulla l’obbligo dell’assicurazione di coprire i danni del periodo di tolleranza.

 

Il cittadino paga dopo il quindicesimo giorno

La sentenza della Cassazione si basa, in realtà, su una precisa norma del Codice civile.

L’articolo 1901 del Codice stabilisce infatti che “se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”. Si intende, dunque, che gli incidenti che avvengono dal sedicesimo giorno non sono più coperti e devono essere pagati dal cittadino di tasca propria.

 

Quando si attiva la polizza assicurativa?

Lo stesso articolo 1901 del Codice stabilisce che, in caso di mancato pagamento della prima rata stabilita dal contratto, “l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto dovuto”.

In sostanza, dunque, la polizza assicurativa non si considererà attivata (e quindi non coprirà alcun incidente) fino al giorno successivo al pagamento della prima rata.

Sentenza collegata

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