Assicurazione obbligatoria avvocati, si parte oggi

Redazione 11/10/17
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Il fatidico giorno è arrivato: scade oggi il termine per tutti gli avvocati di dotarsi di una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile e gli infortuni che possano derivare dall’esercizio della professione. Per effetto del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, entrato appunto in vigore oggi, l’assicurazione è obbligatoria: chi non si è dotato della polizza necessaria rischia la cancellazione dall’albo. Molti avvocati, però, non sono d’accordo con alcune delle condizioni richieste e chiedono a gran voce la modifica della normativa.

Vediamo allora cosa cambia a partire da oggi, quali sono le clausole assicurative previste dalla legge e quali danni devono essere coperti.

 

La polizza di responsabilità civile

Le disposizioni che entrano in vigore oggi, in realtà, erano già state previste nelle loro linee fondamentali dalla Riforma forense del 2012 (L. 31 dicembre 2012, n. 247). Ci sono voluti cinque anni, quindi, per rendere effettiva la norma sull’assicurazione obbligatoria degli avvocati. Adesso non solo chi non aveva una polizza assicurativa, ma anche chi ne aveva una non del tutto adeguata è tenuto a uniformarla alle disposizioni della nuova legge.

Le polizze assicurative obbligatorie da oggi sono in realtà due: una deve coprire la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione e l’altra gli infortuni alla propria persona, ai collaboratori e ai dipendenti. La prima delle due polizze deve coprire, nello specifico, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, permanenti e temporanei, che l’avvocato possa colposamente causare ai clienti o a terzi. L’assicurazione deve anche prevedere la copertura della responsabilità civile per fatti colposi o dolosi commessi da collaboratori, praticanti e dipendenti.

I massimali previsti per legge variano in base alle dimensioni dello studio legale e al numero di professionisti impiegati. Il massimo risarcibile non può comunque superare i 10 milioni di euro.

 

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La polizza a copertura degli infortuni

La seconda polizza assicurativa obbligatoria per gli avvocati riguarda la copertura degli infortuni derivanti alla propria persona, ai collaboratori, ai dipendenti e ai praticanti. Sono inclusi tutti gli infortuni che siano conseguenza dell’attività professionale, anche quelli occorsi al di fuori dello studio legale. Devono essere coperti, in ogni caso, gli infortuni che causino morte e invalidità permanente o temporanea, oltre a tutte le spese mediche necessarie.

Per quanto riguarda gli importi minimi e massimi stabiliti per legge, la nuova normativa stabilisce che non si possa scendere al di sotto dei 100mila euro in caso di morte e invalidità permanente, e che la diaria giornaliera per invalidità temporanea non posso essere inferiore a 50 euro.

Avvocati: l’obbligo di assicurazione è un abuso

Non convince affatto gli avvocati, però, l’obbligo di assicurare sé stessi contro gli infortuni. Si tratta di fatto, secondo molti, di una forte limitazione della libertà individuale: ogni cittadino dovrebbe avere il diritto di scegliere, a seconda delle proprie priorità e della sua disponibilità economica, se stipulare un’assicurazione sulla vita. Avrebbe senso, in sostanza, soltanto l’obbligo di stipulare polizze a copertura degli infortuni di dipendenti e collaboratori.

Inoltre, la nuova norma genera problemi in relazione alla libera scelta dell’assicurazione professionale. Non tutte le società assicurative si sono adeguate alla legge, e molti avvocati sono stati costretti a spendere più soldi con determinate compagnie piuttosto che con altre. Si chiede adesso la promozione di convenzioni con prezzi calmierati.

Massimale, nel calcolo è compresa l’Iva

Ulteriori problemi riguardano la determinazione del massimale. Molte assicurazioni stanno calcolando il premio da pagare in base al fatturato comprensivo di Iva, Cpa e spese esenti: tutti oneri che ovviamente non rientrano nel reddito degli avvocati e che a rigor di logica non dovrebbero essere computate nel calcolo. Ma non solo: secondo la nuova legge, l’attività dei professionisti che lavorano in rapporto di collaborazione con uno studio legale è coperta dall’assicurazione del titolare. Questo vuol dire che se il fatturato del collaboratore è compreso nei calcoli che determinano il massimale della sua assicurazione il rischio in questione dovrà essere pagato due volte.

Redazione

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