Assegno sociale sostitutivo: si considera l’imponibile IRPEF

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A cura di Ruggiero Marzocca

La sentenza n. 2356-2019 pubblicata in data 09-12-2019 dal Tribunale di Trani – Sezione Lavoro ha ribadito un importante principio secondo cui per la determinazione del requisito reddituale ai fini del conseguimento delle prestazioni assistenziali dell’assegno di invalidità e della pensione di inabilità civile si deve far riferimento al solo reddito imponibile ai fini IRPEF.
Il Tribunale di Trani – Sezione Lavoro con questa sentenza ha accolto la domanda proposta dalla ricorrente, (rappresentata e difesa dall’avv. Ruggiero Marzocca) riconoscendo il diritto all’assegno sociale sostitutivo, rigettando la tesi sostenuta dall’I.N.P.S. secondo non spettava tale prestazione assistenziale in quanto superava i limiti di reddito previsti per legge.

Indice

1. L’Assegno sociale sostitutivo

Al compimento di una determinata età anagrafica, le prestazioni economiche assistenziali erogate per gli invalidi civili (totali e/o parziali), vengono trasformate automaticamente in assegno sociale.
Si tratta di un principio riconosciuto dall’art. 19 della legge 118/1971 che interessa in particolare i titolari di assegno mensile e/o di pensione di inabilità civile.
Infatti, l’art. 19 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.” (Pubblicata nella G.U. 2 aprile 1971, n. 82) stabilisce al primo comma che: “(Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche). – In sostituzione della pensione o dell’assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.”
Occorre evidenziare che l’art. 19 della legge 118/71 stabilisce la trasformazione automatica, al compimento del sessantacinquesimo anno, di assegno mensile e/o pensione di inabilità civile in assegno sociale per coloro che erano titolari precedentemente della provvidenza economica assistenziale.
Prima della Riforma Fornero, il requisito anagrafico che determinava la trasformazione della prestazione di invalidità civile in assegno sociale era fissato all’età di 65 anni.
Con l’avvento della Riforma del 2011 il predetto requisito anagrafico è stato agganciato all’incremento della speranza di vita e dal 2018 è stato previsto l’innalzamento di un anno. Conseguentemente dal 2018 la trasformazione delle provvidenze economiche in favore degli invalidi civili non avviene più in corrispondenza del compimento del 65° anno ma a 66 anni e 7 mesi di età.
Dal 01/01/2019 la trasformazione delle prestazioni economiche in favore degli invalidi civili avverrà all’età di 67 anni.

2. Requisito reddituale

L’assegno sociale sostitutivo viene elargito in base alle stesse condizioni reddituali valevoli per la concessione dell’assegno mensile di assistenza e della pensione di inabilità civile, e non a quelle necessarie per percepire il normale assegno sociale.
La sentenza n.2356-2019 del Tribunale di Trani – Sez. Lavoro richiama la Circolare I.N.P.S. n. 86 del 27-04-2000 (Accertamento dei requisiti reddituali per il riconoscimento della pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivi delle provvidenze economiche per invalidità civile) che ha stabilito che nei casi di trasformazione, per la determinazione del limite di reddito, non si fa riferimento alla generale disciplina prevista per l’assegno sociale restando i limiti di reddito previsti per la concessione delle prestazioni per invalidità civile.
Infatti, ai fini del conseguimento dell’assegno sociale per l’anno 2021 la soglia reddituale è di 5.983,64 euro, con riferimento al reddito personale, e di 11.967,28 euro nel caso il soggetto sia coniugato, mentre per percepire l’assegno sociale sostitutivo i limiti sono quelli relativi alle prestazioni di invalidità concesse prima del raggiungimento dell’età pensionabile (dal 01-01-2019 è fissata a 67 anni), pertanto, per l’anno 2021 il reddito personale è di 4.926,35 euro per l’assegno mensile d’invalidità civile mentre, è di 16.982,49 euro per la pensione di inabilità.
La ricorrente essendo invalida nella misura del 100% era titolare della pensione d’inabilità civile, prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e non avendo superato i limiti di reddito previsto per legge, aveva diritto all’assegno sociale sostitutivo.

3. Il reddito fondiario non rientra tra i redditi imponibili ai fini IRPEF

Entrando nel merito della questione giuridica, l’I.N.P.S. ha negato il diritto all’assegno sociale sostitutivo in quanto faceva rientrare nel calcolo del reddito imponibile, il reddito fondiario che invece non rientra tra i redditi imponibili ai fini IRPEF, come indicato nella stessa dichiarazione dei redditi prodotta nel giudizio.
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Trani accogliendo la tesi difensiva della ricorrente stabilendo che il reddito fondiario non rientra tra i redditi imponibili ai fini IRPEF.
La sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Trani condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “Per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell’assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del T.U.I.R.” (Cass. Civ., Sez. Lav., 12 marzo 2018, n. 5962 altresì la Cass. n. 21529 del 25 ottobre 2016).
La Corte di Cassazione con la sentenza n.21529 del 2016, (richiamata nella sentenza n. 2356/2019), ha stabilito che: “Ai fini del riconoscimento della pensione d’invalidità civile occorre fare riferimento al reddito “imponibile” e pertanto, secondo la formulazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 917 del 1986, (TUIR), alla base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR (quali tra gli altri le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi); la funzione della prestazione assistenziale di sostegno a fronte di una situazione di bisogno impone, infatti, ove non previsto diversamente, di fare riferimento al reddito nell’effettiva disponibilità dell’assistibile, né induce a diverso avviso l’art. 2 del d.m. n. 553 del 1992 – emanato in forza della delega di cui all’art. 3, comma 2 della l. n. 407 del 1990 – laddove prevede che debbano essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all’Irpef o esenti da detta imposta, trattandosi di disciplina individuativa di oneri formali, che non può, quindi, avere alcun carattere interpretativo in ordine al requisito reddituale”.
Con questa sentenza si afferma il principio secondo cui il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile e/o all’assegno di invalidità civile e di conseguenza anche l’assegno sociale sostitutivo deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR.
Pertanto, ai fini del calcolo del limite di reddito da cui dipende il diritto all’assegno sociale sostitutivo civile, ex art. 19 della legge n. 118/1971, si deve fare riferimento a quello imponibile.

Sentenza collegata

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Emanuela Pezone

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