Assegno divorzile, i parametri per la determinazione

Redazione 22/11/17
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Parametri per la determinazione dell’assegno di mantenimento

Quali sono gli effetti della separazione personale sia essa consensuale che giudiziale?
Anzitutto occorre precisare che il vincolo matrimoniale non viene sciolto, bensì temporaneamente
sospeso, in attesa della sentenza, del provvedimento del giudice.
Si congelano i doveri di assistenza morale e collaborazione, ma rimane, comunque, attivo il dovere
di assistenza materiale che confluisce, come noto, proprio nella determinazione dell’assegno di
mantenimento a favore del coniuge che necessita di un sostentamento perché risulta essere privo di
redditi propri ed adeguati in quanto insufficienti al fine di adempiere alle proprie necessità.
L’assegno di mantenimento viene determinato tenendo conto del reddito complessivo della famiglia
e della necessità di assicurare una tutela al coniuge economicamente più debole e ai figli eliminando
quegli squilibri reddituali che possono incidere sul tenore di vita al momento della cessazione del rapporto coniugale.
Secondo giurisprudenza costante, le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore
del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi
propri e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, essendo a tal fine il parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio (si veda Cass. sez. I, 24 luglio 2007, n. 16334).
L’aspetto fondamentale delle questioni relative all’assegno di mantenimento è la determinazione del suo importo, che, da un lato, deve essere proporzionato ai bisogni del coniuge più debole, e, dall’altro, aver a riguardo le possibilità dell’altro coniuge.

Quali sono le circostanze ed i fatti per cui è possibile chiedere una revisione dell’assegno già stabilito?

In ogni momento, nel momento in cui dovessero sopraggiungere “fatti nuovi sopravvenuti” è sempre possibile chiedere ed ottenere dal giudice la sospensione oppure la riduzione dell’importo dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge (e/o dei figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti).
Rivedere l’assegno significa, in parole “povere”, aggiornarne l’importo, viste e considerate le mutate
condizioni economiche delle parti.
Sarà, pertanto, necessario ottenere un provvedimento del giudice che possa autorizzare la modifica
delle precedenti condizioni economiche; ciò in quanto il soggetto obbligato al versamento del
mantenimento non ha facoltà di poter ridurre oppure sospendere il pagamento stesso.
È possibile richiedere la modifica dell’importo dell’assegno di mantenimento tramite:

– procedura dinanzi al giudice quando ricorrano giustificati motivi sopravvenuti rispetto al precedente
provvedimento; ciò avviene nel caso di disaccordo tra coniugi;
– accordo tra coniugi (anche senza giustificati motivi), tramite il procedimento di negoziazione assistita.

È possibile, quindi, chiedere la modifica o la revoca dell’importo stabilito nell’assegno di mantenimento
solamente quando ricorrano giustificati motivi oppure in presenza di fatti nuovi sopravvenuti che modificano la situazione economica dei coniugi, determinando o l’arricchimento o l’impoverimento di uno di loro, andando, di conseguenza, ad alterare l’equilibrio raggiunto con il precedente provvedimento del giudice.

Quali sono le azioni esperibili per il recupero dell’assegno di mantenimento?

L’ordinamento giuridico offre, come noto e già evidenziato in precedenza, diversi strumenti coercitivi agli aventi diritto nei confronti del coniuge che si sottrae agli obblighi di mantenimento dei figli e dell’altro coniuge fissati a seguito di separazione o divorzio.
Ciò sia in sede civile che penale.
La fonte di tali obblighi si può rinvenire, nel menzionato articolo 337-ter c.c. così come novellato dal D.Lgs. n. 154/2013.
Il presupposto-base per l’applicabilità dei rimedi coercitivi è l’inadempimento dell’obbligato.
Spetta al giudice valutare se il comportamento dell’obbligato sia idoneo o meno ad essere valutato come inadempimento (ad esempio, ricostruendo i tempi e le modalità dei pagamenti già effettuati), mentre è onere dell’avente diritto provare il contrario.
Vediamo più nello specifico quali sono le conseguenze di tale inadempimento (sia in sede civile che penale) e quali i rimedi.
Azione espropriativa
In caso di mancato o anche di ritardo nel pagamento dell’assegno, è possibile procedere con un’azione espropriativa. La sentenza di divorzio, il verbale oppure la sentenza di separazione e tutti i provvedimenti dei
Tribunali per il mantenimento dei figli di genitori non sposati rappresentano per il nostro ordinamento
un titolo esecutivo.
Tale titolo, consente a colui che ha diritto all’assegno di mantenimento, di poter mettere in esecuzione
quanto stabilito dal giudice.
Si dovrà, quindi, predisporre un atto di precetto, ovvero l’intimazione fatta all’obbligato per l’assegno di mantenimento (coniuge/debitore) al rispetto dell’obbligo, come risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l’avvertimento che, ove ciò non avvenga, si procederà all’esecuzione forzata.

 

I presenti contributi sono tratti da

Assegno divorzile e nuovi parametri dopo la sentenza n. 11504/2017

Soluzioni di Diritto è una collana che offre soluzioni operative per la pratica professionale o letture chiare di problematiche di attualità. Uno strumento di lavoro e di approfondimento spendibile quotidianamente. L’esposizione è lontana dalla banale ricostruzione manualistica degli istituti ovvero dalla sterile enunciazione di massime giurisprudenziali. Si giunge a dare esaustive soluzioni ai quesiti che gli operatori del diritto incontrano nella pratica attraverso l’analisi delle norme, itinerari dottrinali e giurisprudenziali e consigli operativi sul piano processuale. Corredata delle più utili formule di riferimento, l’opera esamina, con taglio pratico e forma accessibile, le questioni maggiormente dibattute relative all’assegno divorzile, fino all’analisi della ormai famosa sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017.Attraverso un’originale struttura, il testo risponde ai quesiti che più frequentemente ci si pone, tra cui: in cosa consiste il tenore di vita ed è ancora valido quale parametro? Come si può ottenere la modifica dell’importo dell’assegno? Quali azioni sono esperibili per il recupero dell’assegno?Per garantire uno strumento immediatamente operativo le risposte ai quesiti sono accompagnate dalle principali formule di riferimento.Manuela RinaldiAvvocato in Avezzano; Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia e dell’Impresa, Diritto Internazionale e Diritto Processuale Civile, Diritto del Lavoro. Incaricata (a.a. 2016/2017) dell’insegnamento Diritto del Lavoro (IUS 07) presso l’Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza. Dal 2011 Docente Tutor Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno; relatore in vari convegni, master e corsi di formazione. Autore di numerose pubblicazioni, monografiche e collettanee.

Manuela Rinaldi | 2017 Maggioli Editore

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