Assegno di mantenimento ed esigenze dei figli

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Le numerose e maggiori esigenze dei figli rappresentano un giustificato motivo per richiedere l’aumento dell’assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario.

Prima di entrare nella questione scriviamo qualcosa sul mantenimento dei figli.

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Il mantenimento dei figli minorenni

Il dovere di mantenimento dei figli minorenni è sancito al comma dell’art. 30 della Costituzione che prevede che:

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

L’articolo 316 bis del codice civile, richiamato dall’articolo 148 del codice civile, determina la misura nella quale il dovere deve essere assolto, e prevede che :

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Il mantenimento dei figli maggiorenni

Il diritto al mantenimento dei figli maggiorenni dura sino a quando non si verifichi la completa indipendenza economica.

L’obbligo di assistenza materiale dei genitori si protrae oltre il raggiungimento della maggiore età e cessa quando i figli siano in grado di mantenersi in modo autonomo, con un lavoro adeguato alle capacità e alle prospettive di crescita professionale.

Se un figlio maggiorenne perde il lavoro stabile con il quale aveva raggiunto la sua autonomia, l’obbligo di mantenimento resta estinto.

Il giudice, quantificando il valore dell’assegno, deve verificare quali siano le reali intenzioni del figlio maggiorenne nella ricerca di un lavoro una volta finito il suo percorso scolastico.

Se venisse accertata una ingiustificata inoperosità nel tentativo di liberarsi economicamente dalla condizione di mantenimento, il Tribunale può revocare il diritto al ricevimento dell’assegno mensile.

L’obbligo di mantenimento decade anche se il figlio maggiorenne che sia stato messo nelle condizioni di rendersi autonomo non abbia saputo o voluto, in modo volontario o per colpe a lui non  imputabili, ottenere una definitiva indipendenza economica.

Il raggiungimento della maggiore età e dell’indipendenza economica non sono elementi sufficienti a giustificare una sospensione della corresponsione dell’assegno.

I figli e le esigenze economiche

Al fine di determinare l’assegno di mantenimento a favore dei figli, l’elemento fondamentale da prendere in considerazione è costituito dalle attuali esigenze economiche degli stessi, rapportate alle condizioni sociali e patrimoniali dei genitori, considerando che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il dettato dell’articolo 147 del codice civile, impone ai genitori di fare fronte a diverse esigenze dei figli, che di sicuro non possono essere ricondotte all’unico obbligo alimentare, ma dovranno essere estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla predisposizione, da quando l’età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere alle necessità di attenzione e di educazione.

Il Giudice, una volta stabilito il diritto all’assegno di mantenimento e al contributo per i figli minorenni o non economicamente autosufficienti, deve considerare, come elemento indispensabile ai fini della valutazione di giustizia dello stesso, il contesto sociale nel quale genitori e figli avevano vissuto durante la convivenza, quale situazione che condiziona la qualità e la quantità dei bisogni che emergono  in relazione alle contribuzioni, e dovrà anche accertare le disponibilità economiche del coniuge o del genitore a carico del quale deve essere l’assegno, motivando il suo apprezzamento, anche in relazione all’aumento delle esigenze economiche del figlio, legate alla crescita e che non necessitano di una dimostrazione specifica.

In che cosa consistono le attuali esigenze del figlio

Le attuali esigenze del figlio, danno valore all’età e le effettive esigenze personali, di relazione e scolastiche degli stessi, che non si limitano al vitto, all’alloggio e alle spese correnti, ma vengono estese all’acquisto di beni durevoli, ad esempio abbigliamento e libri, che non rientrano nella nozione di “spese straordinarie”.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato le esigenze dei figli,legate a un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico, che non sono relative in modo esclusivo al profilo alimentare, ma anche a quello abitativo, scolastico, sportivo, sociale, di assistenza morale e materiale, nonché l’opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere alle complesse e articolate necessità di attenzione ed educazione.

La revisione dell’assegno di mantenimento in relazione alle aumentate esigenze

L’aumento delle esigenze dei figlio sono legate alla crescita e questo legittima il diritto di chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti di reddito e patrimonio del genitore che deve provvedere alla contribuzione, a condizione che l’incremento del contributo di mantenimento, rientri nella capacità economica dell’obbligato stesso.

Non varrebbe l’eventuale eccezione del genitore obbligato, secondo il quale la crescita dei figli, costituendo un evento naturale e prevedibile, tenuto presente in sede di separazione o divorzio, non si poteva considerare una circostanza sopravvenuta da comportare uno squilibrio nelle condizioni economiche dei coniugi.

L’ultimo comma dell’articolo 155 del codice civile, recepito dall’articolo 155-ter, attribuisce ai coniugi il diritto di chiedere sempre la revisione delle disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo.

Escludendo che le modifiche in favore dei figli debbano essere al pari di quelle relative ai provvedimenti patrimoniali tra coniugi, perché l’interesse morale e materiale della prole (art. 155 c.c.) è la guida che il giudice deve considerare.

Il genitore deve provvedere considerando, secondo il testo dell’articolo 155, “le attuali esigenze del figlio”.

La determinazione dell’ammontare è incensurabile in sede di legittimità, perché l’apprezzamento del giudice di merito si fonda sulla crescita del figlio e sul progredire della sua età, che comportano l’aumento delle esigenze economiche, e non necessitano di dimostrazione specifica.

Si prende in considerazione la regola del “rebus sic stantibus” che legittima la revisione delle condizioni economiche di separazione, divorzio o affidamento relative al mantenimento dei figli e all’età degli stessi che aumenta.

Il principio deve essere riportato alla ragionevolezza e non deve essere estremizzato o utilizzato al fine di avvalersi di un altro grado di giudizio davanti a provvedimenti che la parte non ritenga  favorevoli o equi.

Non dovrà essere ammissibile, se non in casi eccezionali, una richiesta di aumento dell’assegno avanzata dopo un tempo molto breve dall’ultimo provvedimento che ha stabilito l’importo dovuto a titolo di mantenimento dei figli.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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