Assegno di mantenimento e compensazione dell’ex coniuge

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La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 26/05/2020 n.9686, ha respinto il ricorso di una ex moglie, che ha agito al fine di recuperare l’assegno di mantenimento a lei non corrisposto.

Secondo i Supremi Giudici, l’ex marito può portare in compensazione il contro credito relativo al mutuo pagato da lui stesso in via esclusiva per la realizzazione di un campo sportivo costruito su un terreno di entrambi.

La possibilità deriva dal fatto che l’assegno di mantenimento non soddisfa, come per i figli, un bisogno alimentare primario, ma ha un perimetro più ampio, per i vincoli di natura solidaristica che legano marito e moglie.

Prima di scrivere dei fatti in questione, scriviamo qualcosa sull’assegno di mantenimento.

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L’assegno di mantenimento

Prima di affrontare il tema della determinazione e della corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore di uno dei due ex coniugi, si deve comprendere quale sia la ragione che ha spinto il legislatore a prevedere la sua esistenza nel nostro ordinamento.

Il mantenimento reciproco tra coniugi ha il deriva giuridicamente dal dovere di assistenza morale e materiale a carico di ognuno degli sposi (art.143 c.c.).

La comunione di intenti e di sostanze, che rappresenta la fondamentale caratteristica del matrimonio, caratterizza e differenzia questo istituto da qualsiasi altro accordo di natura tipicamente contrattuale.

Da qui deriva la previsione di legge del dovere di contribuire alle esigenze della famiglia, facendo precedere il sostentamento e la crescita dei figli.

Il dovere di mantenimento nei confronti dell’altro coniuge e della famiglia esiste in pendenza di matrimonio.

La corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri ha il suo obbligo di legge nell’articolo 156 del codice civile.

Con la separazione personale, consensuale o giudiziale, il vincolo matrimoniale non viene sciolto, viene sospeso in modo transitorio in attesa della sentenza di divorzio.

La separazione si potrebbe anche non concludere mai con una richiesta di divorzio e si potrebbe anche interrompere per avvenuta riconciliazione tra le parti che porterebbe al decadimento dei suoi effetti.

Lo status giuridico di coniuge resta inalterato, cambiano alcuni aspetti legati al matrimonio, ad esempio, l’obbligo di fedeltà e di convivenza.

Si congelano i doveri di assistenza morale e di collaborazione, ma resta attivo il dovere di assistenza materiale che va a finire nella determinazione dell’assegno di mantenimento nei confronti del coniuge che ha bisogno di un sostentamento perché privo di redditi suoi o insufficienti per adempiere alle sue necessità.

La condizione essenziale perché si determini l’onere a carico di uno dei due coniugi separati è la non titolarità di adeguati redditi propri.

Con adeguato si intende quel reddito prodotto in modo autonomo all’individuo in grado di consentirne il mantenimento del tenore di vita adottato durante il matrimonio.

Secondo l’articolo 155 quater del codice civile, l’assegnazione della casa coniugale è finalizzata in modo esclusivo alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno previsto dall’articolo 156 del codice civile.

È anche necessario che valuti, una volta modificato l’equilibrio stabilito tra le parti, se sia ancora congrua la misura dell’assegno di mantenimento disposto (Cassazione Civile, sentenza n. 9079 del 20 Aprile 2011).

L’assegnazione della casa familiare rappresenta un atto che incide sulla disponibilità economica del coniuge cedente.

Quando il giudice determina il valore dell’assegno di mantenimento deve prendere in considerazione l’intera entità del patrimonio dei coniugi, perché le fonti di reddito non derivano in modo esclusivo da introiti in denaro, ma anche dai beni soggetti a reale valore economico, compresa l’assegnazione e l’utilizzo della casa coniugale.

Il godimento di questo bene può essere calcolato sul piano economico, perché costituisce un risparmio reale sulla spesa che dovrebbe essere sostenuta per abitare la casa con un contratto di locazione.

L’ammontare di questo importo si aggiunge alla capacità di reddito del coniuge al quale è stata assegnata l’abitazione.

Nel caso nel quale il coniuge debitore non sia economicamente in grado di pagare l’assegno periodico di mantenimento, il giudice potrà assegnare la casa al coniuge creditore in sua completa o parziale copertura.

Ritorniamo alla vicenda in questione.

I fatti in causa

Un ex marito si oppone all’esecuzione per espropriazione immobiliare avviata da parte dell’ex moglie per gli assegni di mantenimento non pagati, portando in compensazione il credito che deriva dal pagamento esclusivo di un mutuo fondiario stipulato da entrambi i coniugi.

Il Tribunale accoglie l’opposizione del marito e condanna l’ex moglie a pagare la somma che eccede la compensazione.

La Corte d’Appello conferma la decisione di primo grado perché il credito che vanta l’ex moglie non ha natura alimentare e il controcredito opposto dall’ex marito deriva da un mutuo contratto da entrambi per realizzare un impianto sportivo su un terreno comune.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione

Con la sentenza 26/05/2020 n. 9686, la Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato.

Secondo la Corte, il credito per il mantenimento dei figli “presuppone uno stato di bisogno strutturale perché relativo a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall’ordinamento, con riguardo alla complessiva formazione della persona; la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e di conseguenza, non compensabile”.

Molto diversa la natura dell’assegno di mantenimento per l’ex moglie, che deriva la sua fonte dall’assistenza morale e materiale del vincolo di coniugio e non nello stato di bisogno di un soggetto incapace di provvedere autonomamente ai suoi bisogni.

L’ampio valore di questa misura è stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale e dalla stessa Cassazione, perché l’assegno di mantenimento non si limita a soddisfare esigenze primarie di sopravvivenza come quelle alimentari dei figli, ma bisogni che derivano da maggiori vincoli di solidarietà.

In relazione alla compensazione, la Corte ritiene che al credito per il mantenimento del coniuge in via esecutiva può essere opposto, ai sensi 615 del codice di procedura civile, un controcredito sicuro e non liquido, ma di importo superiore al credito in via esecutiva e di pronta soluzione.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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