Assegno di mantenimento: come si accede al Fondo statale?

Redazione 17/01/17
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Arriva il Fondo di solidarietà dello Stato per il coniuge separato e in stato di bisogno. Già previsto dalla Legge di Stabilità 2016, il Fondo per il pagamento del mantenimento è stato reso finalmente operativo sabato 14 gennaio, con la pubblicazione del decreto del Ministero della Giustizia in Gazzetta Ufficiale. A beneficiarne saranno, seppure per ora solo in via sperimentale, i coniugi separati che non hanno ottenuto il mantenimento dovuto dall’ex-partner.

Vediamo allora come funziona il Fondo a tutela del coniuge in stato di bisogno.

 

Leggi qui il decreto del Ministero della Giustizia che istituisce il Fondo.

 

Quando è dovuto l’assegno di mantenimento?

L’assegno di mantenimento è quella somma che viene corrisposta in caso di separazione o divorzio da uno dei due coniugi al partner economicamente più debole e agli eventuali figli della coppia.

Il mantenimento viene corrisposto dietro esplicita richiesta di uno dei coniugi quando questo non sia titolare di adeguati redditi propri; con “adeguati redditi” si intende non solo i mezzi economici necessari per vivere, ma anche il mantenimento del tenore di vita esistente prima della separazione.

Per quanto riguarda i figli, in ogni caso, l’obbligo al mantenimento permane fino al raggiungimento della maggiore età e poi fino alla conquista di un’autosufficienza economica in linea con le normali condizioni di mercato.

 

Che cos’è il Fondo di solidarietà dello Stato?

Il cosiddetto “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno” è un contributo economico statale che viene messo a disposizione dei coniugi separati che non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento dovuto e che convivono con figli minori o con figli maggiorenni ma portatori di handicap grave.

Ai fini della determinazione del Fondo, sono considerati “in stato di bisogno” i coniugi separati con un indice Isee uguale o inferiore a 3.000 euro.

 

Come si presenta la domanda?

La domanda di accesso alla Fondo di solidarietà deve essere inoltrata in conformità a un apposito modulo e contenere, tra le altre cose, i dati anagrafici del richiedente, l’indicazione degli estremi del conto corrente, le indicazioni riguardo l’inadempimento del coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento, il valore dell’indicatore Isee e la dichiarazione di versare in condizione di occupazione o disoccupazione.

La richiesta va presentata presso uno dei tribunali collocati nei capoluoghi dei distretti sede di Corte d’Appello. Spetterà poi al presidente del tribunale valutare, nei 30 giorni successivi, l’ammissibilità o inammissibilità della domanda.

Ricordiamo, in ogni caso, che per tutto il 2017 il Fondo di solidarietà è in fase di sperimentazione, con una dote assegnata di soli 750mila euro.

 

La rivalsa nei confronti del coniuge inadempiente

È importante sottolineare che, entro trenta giorni dalla distribuzione delle somme, il Ministero della Giustizia intimerà al coniuge inadempiente di provvedere al rimborso di quanto è stato versato. Se il coniuge non provvederà al rimborso nei tempi previsti, lo Stato potrà procedere al pignoramento dei suoi beni. Le somme recuperate dal coniuge inadempiente saranno poi reinvestite nel Fondo di solidarietà.

Redazione

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