Aspi, nuovi chiarimenti dell’INPS

Redazione 01/07/13
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Lilla Laperuta

Nel messaggio n. 10358 del 27 giugno 2013, l’Istituto previdenziale ha fornito chiarimenti in riferimento all’applicazione del contributo di licenziamento, introdotto dalla L. 92/2012 (Riforma Fornero), e, nella specie, al finanziamento dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).

 L’art. 2, co. 31, L. 92/2012 dispone che «nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30». Sul punto si ricorda che è già stato precisato che la legge ha introdotto un nesso tra il contributo e il teorico diritto all’ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto; conseguentemente, i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.

Riguardo all’anzianità aziendale, l’Istituto conferma che è quella maturata in relazione all’interrotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non essendo rilevanti i contratti di lavoro precedenti salvo che vi sia stata la trasformazione del rapporto, ovvero nei casi di stabilizzazione che diano luogo alla restituzione del contributo addizionale ASpI dell’1,40%. Diversamente deve essere considerata nell’anzianità aziendale la durata complessiva del rapporto di lavoro, compreso il periodo svolto presso l’azienda cedente, nei casi di interruzione del rapporto di lavoratori coinvolti in operazioni societarie ex articolo 2112 c.c.

Si precisa infine che non concorrono nel computo dell’anzianità aziendale i periodi non lavorati:

a) dai lavoratori intermittenti;

b) per aspettativa non retribuita;

c) per congedo straordinario ex art. 42, co. 5 D.Lgs. 151/2001.

 

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