Art. 2430 cod.civ: la c.d. “riserva legale”

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Nelle società, le riserve costituiscono parti ideali del capitale netto iscritte in bilancio come fondi. L’art. 2424 c.c., in particolare, prevede l’iscrizione nel passivo, alla lettera A, delle seguenti riserve: riserve da sovrapprezzo delle azioni; riserve di rivalutazione; riserva legale; riserve statutarie ecc. Con riferimento specifico alla riserva legale, è bene precisare che nelle società di capitali esiste l’obbligo di accantonare parte degli utili conseguiti in modo da costituire una riserva legale. Lo scopo di tale norma è quello di creare una posta del patrimonio che, in aggiunta al capitale sociale, vada a costituire una garanzia per i creditori sociali.

L’obbligo di costituzione della riserva legale è posto dall’art. 2430 del codice civile in base al quale “Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali”.

Per sapere tutto su questo argomento leggi anche “Il bilancio spiegato ai giuristi” di Flavia Silla e Irma Coiro

Dal tenore letterale della norma si evince che la stessa fissa un limite minimo di accantonamento annuo, cioè almeno la ventesima parte degli utili netti. Questo significa che tale misura può essere superata qualora lo statuto preveda un maggior accantonamento annuale o qualora l’assemblea dei soci, approvando il bilancio, decida di destinare a riserva legale una maggiore percentuale di utile. La disposizione, pertanto, consente anche che siano accantonate quote superiori a quella minima prevista, al fine di accelerare l’accumulazione, ma rimane fermo che il limite massimo della riserva, sottoposto al vincolo della indisponibilità è costituito dal quinto del capitale oltre il quale l’accantonamento perde la sua qualifica di riserva legale per assumere la natura di riserva volontaria.

La riserva legale è vincolata al solo scopo di coprire eventuali perdite di bilancio e non può essere in alcun modo distolta da tale primaria finalità neppure per procedere all’aumento di capitale. Se essa viene per qualsiasi ragione ridotta, deve essere integrata. Inoltre tale riserva non è distribuibile ai soci, essa è infatti disponibile per la copertura delle perdite dopo che, a tale scopo, sono state utilizzate tutte le altre riserve disponibili e distribuibili e prima di erodere il capitale sociale. Tuttavia, alcuni autori, fermo restando la non distribuibilità ai soci della riserva legale, ritengono ammissibile un suo impiego per un eventuale aumento gratuito del capitale sociale. Ciò sarebbe giustificato sia dal fatto che l’art.2430 del codice civile, al secondo comma, prevede che la riserva debba essere reintegrata se, viene diminuita per qualsiasi ragione e sia nel fatto che l’uso della riserva legale per un aumento del capitale sociale non fa altro che rafforzare il grado di garanzia dei terzi.

Per quanto riguarda, invece, le SRL il nuovo comma dell’art.2463 c.c, introdotto dall’art. 9, comma 15-ter, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99., stabilisce che “la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione”. Questo comma non contrasta con l’art. 2430 c..c ma ha la funzione di consolidare gli obblighi in quanto prende in considerazione le nuove tipologie di srl , ormai sempre più diffuse, con capitale ridotto. L’intento del legislatore è quello di permettere una maggiore patrimonializzazione e solidità alle società, con particolare attenzione per quelle meno capitalizzate.

Analizzando più attentamente il nuovo comma del 2463 cc possiamo concludere che nell’ipotesi in cui la somma fra il capitale sociale e la riserva legale sia inferiore a € 10.000, il comportamento da seguire sarà quello dell’accantonamento accelerato con il 20% di utile da accantonare a riserva legale. Se invece la somma fra il capitale sociale e la riserva legale abbia già raggiunto un valore pari a € 10.000, il comportamento da seguire sarà quello dell’accantonamento ordinario con il 5% di utile da accantonare a riserva legale.

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