Art. 225 c.p.p. illegittimo: consulente tecnico a spese dello Stato

Corte cost. n. 12/2026: incostituzionale l’art. 225, co. 2, c.p.p. Se imputato assente per tortura, lo Stato anticipa il consulente, salvo recupero.

Scarica PDF Stampa Allegati

Corte cost. n. 12/2026: incostituzionale l’art. 225, co. 2, c.p.p. Se imputato assente per tortura, lo Stato anticipa il consulente, salvo recupero. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte costituzionale -sentenza n.12 del 14-01-2026

sentenza-commentata-art.-3-2026-01-31T174310.259.pdf 216 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Il caso: processo in assenza e perizia di traduzione


La Corte d’Assise di Roma, prima sezione, era chiamata a giudicare della responsabilità penale di talune persone, imputate del sequestro di un ricercatore italiano e, solo uno di essi, di lesioni personali e omicidio pluriaggravati, per avergli altresì inflitto lesioni severe e diffuse, con atti crudeli e mezzi violenti, sino a provocarne la morte.
Orbene, nell’ambito di questo processo penale, la stessa Corte d’Assise capitolina aveva dichiarato la nullità della vocatio in iudicium sul presupposto che non vi fosse la prova che gli imputati avessero avuto conoscenza del processo e che, pertanto, si fossero volontariamente sottratti al giudizio, considerato che la Corte costituzionale, pronunciando sulle questioni sollevate, nell’ambito dello stesso giudizio a quo, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma, con la sentenza n. 192 del 2023, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa».
Dopo che, per effetto di tale pronuncia, il GUP aveva dichiarato l’assenza degli imputati e disposto un nuovo rinvio a giudizio, mentre, dal canto suo, la Corte d’Assise capitolina aveva aperto il dibattimento, nel corso del quale erano stati sentiti numerosi testimoni e acquisiti verbali di sommarie informazioni testimoniali.
In particolare, siffatta attività istruttoria si era svolta nella perdurante assenza degli imputati, i cui difensori, nominati ai sensi dell’art. 97, primo comma, cod. proc. pen., avevano ripetutamente lamentato come la mancanza di qualsivoglia contatto con i propri assistiti avesse gravemente pregiudicato l’esercizio delle facoltà di replica all’articolato compendio probatorio, orale e documentale, introdotto dal pubblico ministero e dalle parti civili, ai quali soltanto era stata, di fatto, consentita l’iniziativa istruttoria.
Del resto, gli stessi difensori degli imputati avevano, altresì, denunciato un «deficit di posizione», per effetto del quale la loro attività difensiva si sarebbe ridotta alla ricerca di «eventuali contraddizioni intrinseche rispetto ad una iniziativa processuale rimessa totalmente alle controparti», alla citazione di alcuni testimoni italiani già individuati nel corso delle indagini dal pubblico ministero o sentiti in sede di Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte della persona offesa e «nella ricerca dell’altrui consenso, peraltro libero, al fine di ottenere l’acquisizione di atti del fascicolo delle indagini ai sensi dell’art. 493 comma 3 c.p.p., così da estendere l’orizzonte valutativo della Corte», tenuto conto altresì del fatto che, in un’altra udienza, si era proceduto all’acquisizione, mediante lettura ai sensi dell’art. 512-bis cod. proc. pen., dei verbali delle dichiarazioni rese da un sindacalista egiziano e poi nuovamente il 10 maggio 2016 dinanzi all’«Autorità egiziana» e, poiché tali documenti erano pervenuti in lingua araba, era stato conferito incarico peritale di traduzione degli stessi ad un interprete.
Ciò posto, in una ulteriore successiva udienza, il pubblico ministero aveva contestato la parzialità e l’erroneità dell’elaborato peritale, chiedendo disporsi la rinnovazione della traduzione in contraddittorio con il proprio consulente.
Dopo il deposito del nuovo elaborato, il perito era stato convocato in un’altra udienza ancora per rendere chiarimenti.
Quindi, con ordinanza, la Corte di Assise di Roma, avendo rilevato significative incertezze e contraddizioni, aveva disposto una nuova traduzione nominando un altro esperto di lingua araba, «attesa la delicatezza e centralità del contenuto dei verbali» in questione, fermo restando che, da un lato, dopo la lettura dell’ordinanza di rinnovazione delle operazioni peritali, il pubblico ministero aveva confermato la nomina del precedente consulente, e le parti civili si erano riservate sul punto e i difensori degli imputati avevano chiesto di essere ammessi a designare propri consulenti eccependo, al contempo, l’illegittimità costituzionale delle disposizioni in scrutinio, dall’altro, gli stessi difensori avevano rappresentato di non aver potuto avanzare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in quanto, in mancanza di qualsiasi contatto con gli assistiti, non avevano potuto neppure informarli sulle condizioni di accesso al beneficio.
Ebbene, ad avviso dei giudici romani, si reputavano tali affermazioni credibili, in quanto la situazione di fatto da cui deriva l’impossibilità, per i difensori d’ufficio, di comunicare con gli imputati, riconducibile al rifiuto di cooperazione dello Stato egiziano, era rimasta invariata anche nel corso del dibattimento, essendo stato sintomatico, a tal proposito, l’invio, da parte della Repubblica araba d’Egitto, di una nota con la quale la procura egiziana aveva illustrato le ragioni per cui non aveva inteso dar luogo alla rogatoria richiesta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per via diplomatica, finalizzata alla citazione in giudizio di alcuni testimoni ai sensi dell’art. 9 della Convenzione di New York contro la tortura.
Nel dettaglio, il diniego di assistenza giudiziaria era stato motivato dall’esigenza di non contravvenire all’art. 454 del codice di procedura penale egiziano, il quale, nel vietare di processare una persona per lo stesso fatto due volte, esprime un principio di rango costituzionale «in quanto connesso ai diritti dell’uomo cui sia l’Egitto che l’Italia si attengono».
In definitiva, secondo la Corte di Assise di Roma, la volontà di interrompere ogni collaborazione, manifestata dalle autorità egiziane, dapprima con il provvedimento di archiviazione, e poi con il rifiuto di notificazione delle citazioni testimoniali, renderebbe altamente credibile l’impossibilità, per i difensori degli imputati, di interloquire con i propri assistiti al fine di concordare una strategia processuale e anche di indicare loro le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato, fermo restando che, se tale situazione aveva, al contempo, impedito al pubblico ministero di adempiere l’«obbligo strumentale» – che, ai sensi dell’art. 103 t.u. spese di giustizia, sorge in caso di nomina del difensore d’ufficio – di informare gli imputati della possibilità di accedere al patrocinio a carico dell’erario e dell’obbligo di retribuire il difensore se non ricorrono i presupposti per valersi di tale istituto, tuttavia, ciò di cui la difesa si doleva non era l’impossibilità di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sé considerata, essendo consapevole che al difensore d’ufficio è comunque garantita dagli artt. 116 e 117 t.u. spese di giustizia, attraverso il pagamento degli onorari e delle spese, una remunerazione, ancorché minimamente compensativa nel caso di specie, in cui il processo si sta rivelando particolarmente complesso e oneroso, quanto piuttosto «l’impossibilità attuale di procedere alla nomina di un proprio consulente […] con cui assicurarsi il contraddittorio in occasione del rinnovo peritale delle traduzioni», sul corretto presupposto che «tale facoltà sia riservata e limitata ai difensori d’ufficio di imputati ammessi al patrocinio gratuito».
Per siffatta Corte territoriale, non coglierebbero, pertanto, nel segno le obiezioni del pubblico ministero e delle parti private secondo cui l’eccezione di illegittimità costituzionale della difesa degli imputati tenderebbe a «scardinare» l’intero sistema del patrocinio a spese dello Stato, introducendo una presunzione iuris et de iure in base alla quale l’accesso al beneficio sarebbe garantito ogni qual volta sia nominato un difensore d’ufficio, a prescindere dalla prova dei presupposti reddituali prescritti dalla legge. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Le censure: consulente tecnico, gratuito patrocinio e armi pari


Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, la Corte d’assise di Roma, prima sezione, sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 225, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 102 e 107, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui, «consentendo alle parti private la nomina di un consulente tecnico a spese dello Stato ove sia stata ammessa perizia, rinvia alla disciplina sul gratuito patrocinio, segnatamente agli artt. 102 e 107, che, a loro volta, subordinano la nomina e la conseguente anticipazione a carico dell’Erario all’avvenuta ammissione al patrocinio, non consentendo la nomina del consulente tecnico, con spesa anticipata dall’Erario, da parte del difensore d’ufficio che assista un imputato, dichiarato assente ai sensi dell’art. 420 bis, comma 3, del codice di procedura penale», nell’ipotesi aggiunta dalla sentenza di questa Corte n. 192 del 2023.
In particolare, ad avviso del giudice a quo, l’omissione normativa censurata violerebbe gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lettera d), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Più nel dettaglio, codesto organo giudicante addiveniva a siffatto esito decisorio, procedendo prima di tutto alla ricostruzione, anche attraverso ampi richiami alla giurisprudenza costituzionale, della genesi normativa del riconoscimento all’imputato del diritto all’assistenza di un consulente tecnico, quale espressione del diritto di difesa costituzionalmente protetto (erano citate a tal proposito le sentenze n. 217 del 2019, n. 178 del 2017, n. 33 del 1999 e n. 149 del 1983).
Veniva, in particolare, evidenziato che, alla stregua della disciplina vigente, solo in caso di ammissione dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato, il compenso del consulente tecnico è liquidato direttamente dal giudice ai sensi dell’art. 83 t.u. spese di giustizia, ciò che munisce lo stesso esperto di un titolo autonomo verso l’erario, senza, dunque, che il difensore d’ufficio debba anticiparne il relativo importo, deducendosi al contempo che nemmeno il compenso del consulente tecnico rientrerebbe tra gli esborsi rimborsabili ai sensi degli artt. 116, comma 1, e 117, comma 1, t.u. spese di giustizia, così che nulla sarebbe dovuto al difensore d’ufficio che ne anticipasse l’importo, non trattandosi di una spesa in senso tecnico.
Ciò posto, in punto di rilevanza, si osservava che la nomina di un consulente di parte «ben si adatta» al caso di specie, in cui sussiste la necessità di affidare, per mezzo di una perizia, la traduzione di un documento ad un interprete di lingua araba visto che, a seguito della rinnovazione dell’incarico peritale, i difensori degli imputati avevano chiesto di nominare un consulente di parte, così che l’inizio delle operazioni peritali risulterebbe condizionato dalla decisione sul loro diritto di valersi di un proprio traduttore e, dunque, sulle sollevate questioni di legittimità costituzionale, posto che l’ordinamento non consente loro di esercitare il diritto alla difesa tecnica secondo le modalità prospettate.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente precisava, anzitutto, che la rilevata impossibilità non è di ordine fattuale, ma normativo, posto che i difensori degli imputati ben potrebbero nominare propri consulenti tecnici, ma dovrebbero provvedervi a proprie spese, non potendo recuperarne i costi né dagli assistiti, residenti presso indirizzi sconosciuti, essendosi lo Stato egiziano rifiutato di fornire indicazioni al riguardo; né dall’erario, non trattandosi di spesa rimborsabile al legale designato d’ufficio.
L’alternativa allo svolgimento di una difesa «condizionata e sminuita» rispetto alle possibilità difensive di cui dispongono le altre parti processuali, pubblica e privata, se sarebbe, pertanto, per il giudice a quo, quella della sopportazione di un onere economico «ingiustificato», eppure, la ratio alla quale la giurisprudenza costituzionale si è costantemente ispirata nella materia de qua è quella di attivare il diritto inviolabile alla difesa anche attraverso la nomina, «ove ritenuta necessaria», del consulente tecnico in funzione di salvaguardia «di una reale dialettica delle posizioni», garantendone altresì la qualità, essendo, proprio in ragione dell’attinenza dell’assistenza tecnica al diritto di difesa, che la parte priva di mezzi economici sufficienti può fare ricorso al patrocinio a spese dello Stato, specie ove si consideri che il pubblico ministero può valersi di esperti nei più svariati settori senza limitazioni derivanti da oneri economici (erano richiamate all’uopo le sentenze della Consulta n. 96 del 2024, n. 73 del 2022 e n. 178 del 2017), oltre a notarsi come il vulnus alla difesa degli imputati – la quale può fruire di una facoltà di iniziativa assolutamente ridotta e sbilanciata rispetto alle restanti parti – non possa essere sanato dalla possibilità per gli imputati stessi ‒ fatta espressamente salva dalla sentenza n. 192 del 2023 della Corte costituzionale ‒ di ottenere, in caso di comparizione, la riapertura del processo in presenza e il riesame del merito della causa, atteso che la comparizione degli imputati nel processo costituisce eventualità solo virtuale, non vi è ragione perché i rispettivi difensori non possano valersi, nell’ambito del giudizio in corso, di facoltà consentite dall’ordinamento, previa rimozione dei limiti che ne impediscono l’esercizio così da evitare che il dibattimento si riduca ad un «simulacro a garanzie ridotte», né, sempre ad avviso del giudice a quo, può negarsi che, in caso di condanna di uno degli imputati, il relativo difensore sarebbe impossibilitato a proporre l’impugnazione intesa al riesame dei temi di prova, attesa la necessità, ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., di disporre, a pena di inammissibilità, di uno specifico mandato, il quale incontrerebbe «i medesimi limiti odierni», così come i dubbi di illegittimità costituzionale non potrebbero essere superati attraverso una interpretazione conforme a Costituzione, avuto riguardo all’inequivoca formulazione dell’art. 225, commi 1 e 2, cod. proc. pen., il quale, pur consentendo astrattamente alla difesa, compresa quella d’ufficio, la nomina del consulente tecnico di parte, nel caso, come quello di specie, in cui è impossibile chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, impone che il difensore sopporti l’onere economico dell’incarico oppure rinunci ad esso.
Precisato ciò, il giudice rimettente riteneva, ancora, come non assumesse rilevanza il fatto che le condizioni patrimoniali degli imputati non erano, nella specie, accertabili, perché ciò che si richiede non è l’ammissione al patrocinio a carico dell’erario «sub condicione di accertamento della sussistenza dei requisiti reddituali», ma, piuttosto, l’attribuzione anticipata degli oneri ex art. 107 t.u. spese di giustizia, ad opera dello Stato, il quale provvederebbe successivamente a recuperarli dagli imputati secondo il meccanismo delineato dagli artt. 116, comma 2, e 117, comma 2, del citato testo unico, «salva futura ammissione al patrocinio a loro favore», facendosene conseguire da ciò come la disciplina censurata comporterebbe una evidente menomazione del diritto di difesa dell’imputato, senza che tale vulnus possa ritenersi bilanciato dalle esigenze di contenimento della spesa pubblica.
Chiarito ciò, si puntualizzava, ancora, che la censura non investe l’intero regime del patrocinio a carico dell’erario, ma deve essere circoscritta all’art. 225, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nella parte in cui, nel concedere alle parti la facoltà di nominare un proprio consulente nei casi in cui sia stata disposta la perizia, riconosce loro il diritto di farsi assistere da un consulente a spese dello Stato nel solo caso in cui ricorrano le condizioni previste per il patrocinio statale per i non abbienti, e dunque alle condizioni imposte dagli artt. 102 e seguenti del d.P.R. n. 115 del 2002, che, nel caso di specie, non possono trovare applicazione, in quanto gli imputati non sono stati neppure informati della possibilità di godere del beneficio.
L’«effetto inseguito» dal rimettente sarebbe, in definitiva, per questo giudice, quello di porre a carico dello Stato, quale anticipazione, la spesa della consulenza tecnica ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera d), t.u. spese di giustizia, ma al di fuori dei requisiti reddituali richiesti dalla disciplina del patrocinio a carico dell’erario.
Detto questo, si reputava oltre tutto come la disciplina in scrutinio determinerebbe anche la lesione dei principi di eguaglianza e di parità delle parti poiché, se il pubblico ministero può valersi dei migliori esperti senza limitazioni di ordine economico e può scegliere il proprio consulente tecnico senza che costui possa declinare l’incarico, il difensore della parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato – perché non è informata né può esserlo sul relativo diritto –, che pure volesse nominare un consulente a proprie spese, potrebbe sentirsi opporre un rifiuto «motivato dalla prevedibile esiguità del compenso» allo stesso «erogabile», in guisa tale che tale «disparità di condizione fattuale», oltre a ledere il diritto di difesa, introdurrebbe una significativa disparità sostanziale tra le parti processuali in contrasto con l’art. 111, secondo comma, Cost..
Si stimava infine violato pure l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lettera d), CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (vengono richiamate Corte EDU, prima sezione, sentenza 27 marzo 2014, Matytsina contro Russia; prima sezione, sentenza 24 aprile 2014, Duško Ivanovski contro ex Repubblica Jugoslava di Macedonia), là dove ha sottolineato il diritto all’ammissione della prova scientifica in capo all’imputato e ha evidenziato l’«iniquità delle procedure che avevano portato alla condanna dei ricorrenti a causa della mancata ammissione della stessa, pregiudicando la possibilità della difesa di contraddire l’accusa ad armi pari».

3. La decisione: anticipazione erariale nel processo per tortura


La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione summenzionata – reputava come le questioni suesposte fossero fondate in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost..
In particolare, il Giudice delle leggi osservava prima di tutto come non errasse il giudice a quo nel ritenere che la disciplina della consulenza tecnica di parte, là dove contempla come unica possibilità di anticipazione erariale dei costi ad essa relativi l’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, non si presti, per la sua formulazione rigida, ad una lettura estensiva costituzionalmente orientata, così come si stimava parimenti condivisibile la premessa interpretativa secondo la quale il difensore d’ufficio che anticipi le spettanze per il consulente non può ottenerne il rimborso in sede di liquidazione delle proprie competenze ai sensi degli artt. 116 e 117 t.u. spese di giustizia, in quanto i predetti oneri non rientrano tra le spese in senso tecnico rifondibili secondo le modalità indicate da tali disposizioni, dato che è da escludere che il difensore d’ufficio, se ha diritto di ripetere dall’imputato le somme anticipate a titolo di compenso del consulente tecnico da lui nominato, dovrebbe pure poterne ottenere la rifusione dallo Stato, ove lo stesso imputato risulti insolvente o irreperibile, secondo le modalità indicate dagli artt. 116 e 117 t.u. spese di giustizia.
Tal che se ne faceva conseguire come non sussista una perfetta simmetria tra le spese anticipate dal difensore, nell’interesse dell’imputato, sul presupposto di una nomina fiduciaria o comunque di un accordo con l’assistito, per le quali la stessa parte è tenuta al rimborso, e le spese rifondibili dall’erario al difensore designato d’ufficio ove l’imputato risulti insolvente o irreperibile, tanto più se si considera che, nell’ambito del rapporto di patrocinio, l’avvocato, che nomini un consulente tecnico sostenendo le spese necessarie a remunerarlo, può senz’altro ottenere dal cliente il rimborso di quanto versato esponendo il relativo importo in parcella.
In effetti, il contratto di prestazione d’opera intellettuale con il quale il consulente riceve l’incarico è, in tal caso, concluso dal difensore per conto dell’assistito, il quale, in forza del mandato a tal fine conferito al patrono, è obbligato a rimborsare quanto da quest’ultimo anticipato per darvi esecuzione, così come un’analoga pretesa restitutoria sorge in caso di designazione del difensore d’ufficio, quando la nomina dell’esperto sia comunque concordata tra l’avvocato e l’imputato ovvero questi, informato dal difensore della necessità di integrare la difesa con una consulenza tecnica, non abbia manifestato il suo dissenso ai sensi dell’art. 99, comma 2, cod. proc. pen..
In definitiva, per la Consulta, nelle ipotesi considerate, l’obbligo di rifusione dell’esborso in questione, trovando fondamento in un accordo tra l’avvocato e la parte, ricade a pieno titolo tra gli oneri anticipati dal primo nell’interesse della seconda di cui fa menzione il richiamato art. 13, comma 10, della legge n. 247 del 2012, fermo restando che, per converso, un obbligo di rimborso di tutti gli oneri anticipati dal difensore nell’interesse del cliente non è configurabile quando un incarico professionale non sussista e gli onorari e le spese siano sostenuti dall’erario nell’ambito di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato, come nel caso in cui l’avvocato assista una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato o in quello in cui il difensore sia designato d’ufficio e l’imputato sia insolvente o irreperibile, visto che, nelle ipotesi di liquidazione erariale le spese rifondibili all’avvocato sono unicamente quelle necessarie al compimento delle sue specifiche prestazioni difensive, dal momento che, se, in tali situazioni, per un verso, non si pongono esigenze di riequilibrio patrimoniale come quella che sorge quando il difensore, con il consenso dell’assistito, nomini, per conto di questi, il professionista sopportandone i costi, per altro verso, va considerato che nel testo unico sulle spese di giustizia le spese per gli altri ausiliari della parte (consulente tecnico e investigatore privato) sono oggetto di apposita anticipazione da parte dello Stato in aggiunta all’assunzione della spesa per la difesa legale.
In particolare, nell’ambito della disciplina del patrocinio per i non abbienti, l’art. 107 t.u. spese di giustizia, al comma 3, considera distintamente l’anticipazione delle spettanze del difensore e quelle degli altri professionisti di cui la parte può valersi per un più efficace esercizio del diritto di difesa, giacché la richiamata disposizione stabilisce che «[s]ono spese anticipate dall’erario: […] d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico, e l’onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati; […] f) l’onorario e le spese agli avvocati […]», tenuto conto altresì del fatto che specifiche e distinte norme sono dettate per la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore e del consulente tecnico di parte.
L’art. 82 t.u. spese di giustizia, invero, indica i criteri di liquidazione delle competenze del difensore della parte ammessa al beneficio disponendo, al comma 1, che «[l]’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa», così come, specularmente, il successivo art. 83, al comma 1, stabilisce che «[l]’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico».
Ebbene, dalle disposizioni richiamate il Giudice delle leggi giunge alla conclusione secondo cui, ove l’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato si valga dell’ausilio di un tecnico, l’onorario e le spese per la consulenza di parte vengono liquidate dal magistrato, su richiesta dello stesso consulente, con apposito provvedimento e in base ai criteri previsti dal testo unico sulle spese di giustizia e non in base alle tariffe professionali (Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ordinanza 15 marzo 2024, n. 7035).
Alla stregua delle suddette disposizioni, dunque, per la Corte, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è da escludere che l’erario possa rimborsare i costi della consulenza tecnica al difensore che li abbia eventualmente anticipati considerandoli una spesa rifondibile.
Chiarito ciò, sempre ad avviso dei giudici di legittimità costituzionale, la distinzione, alla quale si è fatto richiamo, non può non valere anche per l’anticipazione erariale delle competenze del difensore d’ufficio dell’imputato insolvente o irreperibile, rinvenendosi da ciò  conferma nella stessa formulazione degli artt. 116 e 117 t.u. spese di giustizia, i quali, nel disciplinare, al comma 1, la misura e le modalità di liquidazione delle spettanze del difensore, rinviano all’art. 82, il quale, come detto, è strettamente collegato al successivo art. 83, che considera partitamente la liquidazione delle competenze del difensore e del consulente di parte.
Oltre a ciò, si osservava per di più che, se l’esborso per il consulente tecnico si considerasse come spesa rifondibile al difensore d’ufficio, il giudice investito della liquidazione dovrebbe, a rigore, valutarne la congruità alla stregua delle tariffe professionali e non dei parametri del testo unico sulle spese di giustizia, come invece avviene quando il compenso per il consulente di parte è anticipato dallo Stato (Cass., n. 7035 del 2024), perché l’avvocato chiederebbe la rifusione di quanto corrisposto al consulente in base a un contratto privatistico e, quindi, alla stregua delle tariffe libero-professionali di mercato, ritenendosi come ciò si ponga in contrasto con la regola, immanente al sistema dell’assunzione delle spese di giustizia da parte dell’erario, secondo la quale gli oneri sopportati dallo Stato devono essere determinati secondo i criteri dettati dallo stesso testo unico sulle spese di giustizia.
Né, in senso contrario, sempre per la Consulta, potrebbe valorizzarsi l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che, con riferimento all’ipotesi di assunzione erariale degli onorari del difensore d’ufficio dell’imputato insolvente ex art. 116 t.u. spese di giustizia, ammette l’estensione della liquidazione anche ai compensi e alle spese sostenute dall’avvocato per il tentativo di recupero delle spettanze professionali nei confronti dell’imputato poi rivelatosi insolvente, dato che tale ampliamento della nozione di spese rifondibili al difensore d’ufficio è da considerarsi eccezionale e si giustifica per il fatto che l’escussione dell’imputato costituisce un passaggio obbligato per chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi dell’art. 116 t.u. spese di giustizia, poiché gli esborsi in questione si riferiscono «strumentalmente e funzionalmente» ad un’attività professionale resa anche nell’interesse dello Stato, con la conseguenza che risulterebbe iniquo porre a carico del professionista l’onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali (ex aliis, Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ordinanza 26 febbraio 2024, n. 5041).
Si escludeva, in definitiva, che, in caso di irreperibilità dell’imputato, il difensore d’ufficio, che abbia nominato un consulente di parte, possa richiedere la rifusione delle somme eventualmente anticipate per remunerarlo inserendo il relativo importo nella richiesta di liquidazione dei compensi ai sensi dell’art. 117 t.u. spese di giustizia.
Nel caso di specie, per i difensori d’ufficio designati nel giudizio principale si poneva, pertanto, l’alternativa tra l’assunzione diretta degli oneri derivanti dalla nomina del consulente tecnico, che allo stato attuale non avrebbero la possibilità di recuperare dai propri assistiti, e la rinuncia a fruire dell’ausilio dell’esperto, pur necessario al fine di prendere parte al contraddittorio peritale.
Eppure, per la Corte, la facoltà, riconosciuta alle parti dagli artt. 225 e 233 cod. proc. pen., di farsi assistere da un consulente tecnico risponde alla fondamentale esigenza di assicurare una partecipazione fattiva al contraddittorio tecnico-peritale garantendo, al contempo, il diritto di ricercare la prova scientifica e di contribuire alla sua formazione nel dibattimento perché il consulente non si limita ad accreditare sul piano tecnico-scientifico le argomentazioni della parte, ma, da un lato, può contribuire alla elaborazione del responso esperto nel contraddittorio con il perito e, dall’altro, può assolvere una vera e propria funzione testimoniale (ex aliis, Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 26 aprile-5 giugno 2018, n. 25127; terza sezione penale, sentenza 22 ottobre 2014-2 febbraio 2015, n. 4672).
Detto questo, si osservava, a questo punto della disamina, come la rilevanza costituzionale dell’ausilio delle conoscenze tecnico-scientifiche nel processo penale sia stata, tra l’altro, più volte sottolineata dalla medesima Consulta, visto che il consulente tecnico è parte integrante dell’ufficio di difesa dell’imputato, nel cui interesse presta la propria opera mediante l’apporto di argomenti, rilievi e osservazioni tecniche che hanno sostanzialmente natura di attività difensiva (sentenza n. 199 del 1974).
La consulenza tecnica ha, dunque, per la Corte, «giuridica rilevanza di difesa nei limiti segnati dalle regole tecniche che ne costituiscono l’oggetto» (sentenza n. 128 del 1979) ed è posta «a maggior garanzia della regolarità del contraddittorio» (sentenza n. 149 del 1983), sicché ogni limitazione sostanziale imposta a tale strumento si risolve in una menomazione del diritto ex art. 24 Cost. (sentenza n. 345 del 1987), tenuto conto altresì del fatto come, sempre in sede di giustizia costituzionale, sia stata inoltre valorizzata la funzione probatoria cui possono assolvere i consulenti di parte secondo l’art. 233 cod. proc. pen., e ciò «vale a qualificare in modo ancor più evidente la loro attività come aspetto essenziale dell’esercizio del diritto di difesa in relazione alle ipotesi in cui la decisione sulla responsabilità penale dell’imputato comporti lo svolgimento di indagini o l’acquisizione di dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche» (sentenza n. 33 del 1999).
In definitiva, se ove l’accertamento della responsabilità penale richieda il possesso di cognizioni tecniche, la facoltà dell’imputato di farsi assistere da un consulente tecnico, per il Giudice delle leggi, è espressione del diritto inviolabile di difesa (ancora, sentenza n. 33 del 1999), tale esigenza di tutela non è, invece, ravvisabile nel processo in absentia, nel quale la rinuncia dell’imputato a presenziare al processo coinvolge tutti i suoi diritti partecipativi, ivi compresa la facoltà di valersi di un consulente di parte, dal momento che deve considerarsi che la designazione del consulente è un atto che, pur potendo essere compiuto anche dal difensore ai sensi dell’art. 99, comma 1, cod. proc. pen. – non rientrando tra gli atti “personalissimi” o richiedenti la procura speciale –, risale pur sempre alla volontà dell’imputato o comunque alla sua adesione all’opzione difensiva propostagli dall’avvocato.
La facoltà di farsi assistere da un tecnico costituisce, infatti, esplicazione dell’autodifesa, «diritto primario […], garantito dalla Costituzione, immanente a tutto l’iter processuale» (sentenza n. 205 del 1971) autonomo e ulteriore rispetto a quello alla difesa tecnica (sentenza n. 65 del 2023).
Di conseguenza, per i giudici di legittimità costituzionale, la scelta dell’imputato di non prendere parte alla dialettica dibattimentale esclude che il giudice possa imporgli strumenti difensivi ulteriori rispetto alla difesa d’ufficio, quale potrebbe essere una consulenza tecnica di parte, notandosi a tale riguardo che la medesima Corte costituzionale, già nella sentenza n. 498 del 1989, ebbe a chiarire che, se è vero che l’ausilio dell’esperto integra la difesa tecnica e che la garanzia consacrata nell’art. 24, secondo comma, Cost. si esplica, nei suoi confronti, nel senso di rendere illegittima qualunque disposizione ostacoli la sua partecipazione attiva al processo, nondimeno, la necessità di ricorrere al consulente di parte non consente di prescindere o addirittura di superare la volontà dell’imputato, al pari di quanto avviene per la nomina del difensore d’ufficio, essendo diversa la ratio che sorregge il principio di indefettibilità della difesa nel processo penale, la quale risponde ad un’«esigenza assoluta ed inderogabile perché introduce un protagonista senza il quale, specie e tanto più nel nuovo processo, esso non può, da un certo momento in poi, nemmeno proseguire» (ancora, sentenza n. 498 del 1989).
In definitiva, ad avviso della Consulta, se, nel processo in absentia, nel caso in cui il difensore d’ufficio, nell’esercizio del suo potere di rappresentanza dell’imputato ex art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen., decida di ricorrere alla consulenza tecnica, non si ravvisano esigenze di rilievo costituzionale che impongano di attribuire allo Stato l’anticipazione dei costi per la remunerazione dell’esperto, posto che, a fronte della libera scelta dell’imputato di rinunciare alla partecipazione al processo, l’integrazione della difesa con l’assistenza del consulente non costituisce una condizione indefettibile per lo svolgimento del processo, è stato, tuttavia, sottolineato che solo una rinuncia volontaria dell’imputato a partecipare al dibattimento «in quanto espressione di una sua libera e incoercibile scelta difensiva» può giustificare, sul piano costituzionale, la limitazione del contraddittorio alla sola rappresentanza da parte del difensore (sentenza n. 9 del 1982), significando ciò che quando, come nella fattispecie in scrutinio, un contegno sintomatico dell’abdicazione dell’imputato ai suoi diritti partecipativi non sia ravvisabile, le garanzie minime riconosciute dalla disciplina del processo in absentia possono rivelarsi inadeguate.
Per effetto dell’intervento additivo operato dalla sentenza n. 192 del 2023, quando è contestato un delitto compiuto mediante atti di tortura, il giudice può dunque procedere in assenza anche se è impossibile stabilire se l’imputato, pur consapevole del procedimento, abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo a suo carico, qualora tale impossibilità derivi dalla mancata assistenza dello Stato di appartenenza, fermo restando che la richiamata sentenza ha osservato che il rifiuto di cooperazione dello Stato egiziano – e segnatamente la mancata comunicazione degli indirizzi dei funzionari ritenuti responsabili dei reati per cui si procede – avrebbe potuto impedire sine die la celebrazione di un giudizio in cui si procede per il reato di tortura, e quindi per un «crimine estremo contro la dignità della persona» (punto 13.2. del Considerato in diritto) e contro l’umanità, il cui accertamento deve essere assicurato dallo Stato italiano in ossequio alla Convenzione di New York contro la tortura e in linea con il diritto internazionale generale, tenuto conto altresì del fatto che, sempre in sede di giustizia costituzionale, mediante un intervento additivo, è stata introdotta una fattispecie ulteriore di assenza non impeditiva circoscritta per il titolo di reato, dovendo essa riguardare non ogni fattispecie in cui la notificazione della vocatio in iudicium all’imputato sia resa impossibile dalla mancata cooperazione dello Stato di appartenenza, ma le sole imputazioni di tortura per le quali l’improcedibilità si traduce in una violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1, comma 1, della Convenzione di New York contro la tortura.
L’ambito della operata addizione è stato quindi delimitato anche sotto il profilo soggettivo, giacché, alla stregua dell’art. 1, comma 1, CAT, gli atti di tortura sono unicamente quelli compiuti «da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito», oltre a essere stato precisato, al contempo, che, poiché il diritto dell’imputato di presenziare al processo per esercitarvi l’autodifesa ha natura di diritto fondamentale garantito dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, all’accertato vulnus costituzionale deve essere posto rimedio «per linee interne al sistema delle garanzie, senza alcun sacrificio, né condizionamento, delle facoltà partecipative dell’imputato, ma unicamente con una diversa scansione temporale del loro esercizio» (sentenza n. 192 del 2023, punto 10 del Considerato in diritto), dato che la reductio ad legitimitatem è stata operata mediante un riassetto delle garanzie partecipative dell’imputato e, in particolare, riconoscendo il diritto ad un nuovo processo che, svolgendosi in presenza dello stesso imputato e a sua richiesta, consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove.
Ciò posto, nella eccezionale ipotesi di processo in absentia di cui si tratta nel caso di specie, l’integrazione delle garanzie difensive auspicata dalla Corte d’assise rimettente, per il Giudice delle leggi, non solo non contrasta con la volontà degli imputati, che, a causa della condotta non collaborativa dello Stato egiziano, non può neppure presumersi, ma si rende necessaria al fine di attenuare il divario tra gli strumenti partecipativi del pubblico ministero e delle parti private e le limitate possibilità difensive spettanti ai difensori d’ufficio.
D’altronde, per quanto concerne, in particolare, la consulenza di parte, il potere rappresentativo dell’imputato ex art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen., a differenza della rappresentanza negoziale, non consente al difensore d’ufficio che nomini un consulente tecnico di riversare sull’assistito gli effetti sostanziali del conferimento dell’incarico, ivi compresa l’obbligazione di pagamento del compenso e delle spese, potendo ciò indurre il legale, che non sia disposto a sostenere i costi della consulenza, a rinunciare all’ausilio tecnico.
Nel caso di specie, di conseguenza, per la Corte costituzionale, tale limite si traduce in un ostacolo ingiustificato all’esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost., e ciò in ragione del fatto che si pone l’esigenza di compensare la restrizione di tutela che inevitabilmente si correla all’assenza, pur incolpevole, degli imputati, sollevando il difensore d’ufficio dall’onere economico derivante dalla nomina del consulente.
Del resto, si notava oltre tutto che il principio di effettività del diritto di difesa, come declinato da questa Corte (ex aliis, sentenze n. 58 del 2025, n. 166 del 2022 e n. 94 del 2017) e dalla giurisprudenza eurounitaria (Corte di giustizia dell’Unione europea, quinta sezione, sentenza 26 novembre 2015, causa C-166/14, MedEval; quarta sezione, sentenza 28 febbraio 2013, causa C-334/12, Jaramillo e altri), deve sostanziarsi nella necessità che il processo garantisca una tutela giurisdizionale senza limiti o esclusioni che non siano imposti dal prevalere di altri interessi costituzionalmente rilevanti o da condizioni oggettive di impossibilità materiale.
In particolare, per quanto concerne l’effettività del diritto al contradditorio tecnico, esso ha trovato pieno riconoscimento anche nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU, Duško Ivanovski contro ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Matytsina contro Russia).
Ordunque, per la Corte di legittimità, il rilevato vulnus costituzionale deve essere sanato introducendo un’ipotesi eccezionale di anticipazione erariale degli onorari e delle spese del consulente tecnico, salva la possibilità, per lo Stato, di recupere i relativi importi nei confronti degli imputati nel caso in cui divengano reperibili.
Tra l’altro, come confermato dalla costante giurisprudenza costituzionale, se il dato normativo utile a colmare la lacuna che determina il vizio di costituzionalità denunciato deve porsi in rapporto di prossimità con la disciplina oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 39 del 2025, n. 46 del 2024, n. 95 e n. 28 del 2022) e, quindi, con l’unica ipotesi di assunzione dei costi della consulenza tecnica da parte dell’erario contemplata dall’art. 225 cod. proc. pen., ossia quella del patrocinio per i non abbienti di cui all’art. 107, comma 3, lettera d), t.u. spese di giustizia, deve, tuttavia, trattarsi di un’anticipazione che non comporti in via di principio la sopportazione definitiva degli oneri economici da parte dello Stato, lasciando salvo il diritto di recupero nei confronti degli imputati che si rendano successivamente reperibili, diversamente da quanto avviene per il patrocinio a spese dello Stato, nel quale, come ricordato, l’assunzione della spesa di giustizia, in ragione della condizione di non abbienza del beneficiario, è definitivo e quindi necessita di un’apposita copertura finanziaria (sentenza n. 266 del 2003).
Ebbene, ad avviso della Consulta, tra le discipline già esistenti, il paradigma più idoneo va rinvenuto nell’anticipazione erariale, salvo recupero, prevista in favore del difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile dall’art. 117 t.u. spese di giustizia, considerato oltre tutto che da tale istituto vanno tratte anche le regole concernenti la misura e le modalità della liquidazione delle spettanze del consulente.
In particolare, nel peculiare processo in assenza di cui si tratta, sulla falsariga del citato art. 117 t.u. spese di giustizia – il quale, per la determinazione degli onorari e delle spese per il difensore, rinvia alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato –, deve trovare applicazione l’art. 83 del medesimo testo unico per la liquidazione degli onorari e delle spese per il consulente tecnico della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, poiché quest’ultima disposizione, al comma 1, precisa che la determinazione delle spettanze avviene «secondo le norme del presente testo unico», la sua estensione alla fattispecie in scrutinio comporta, al contempo, l’operatività degli artt. 50, 54 e 106-bis t.u. spese di giustizia, relativi alla misura degli onorari, nonché dell’art. 106 del medesimo testo unico che, sempre con riferimento al gratuito patrocinio, al comma 2, stabilisce che non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova, restando, ovviamente, ferma la possibilità di opposizione, ai sensi dell’art. 84 t.u. spese di giustizia, al decreto di pagamento del compenso emesso a favore dell’ausiliario del magistrato.
I giudici di legittimità costituzionale, di conseguenza, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, giungevano alla conclusione secondo cui l’art. 225, comma 2, cod. proc. pen. doveva essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui – per l’ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione di New York contro la tortura, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo –, non prevede che l’onorario e le spese spettanti al consulente tecnico di parte nominato dal difensore d’ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell’imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’art. 83 del t.u. spese di giustizia.

4. Ricadute pratiche: tutela della difesa d’ufficio e recupero delle spese


Fermo restando che l’art. 225, co. 2, c.p.p., com’è noto, prevede che le “parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato”, alla luce della pronuncia in esame, viene dichiarata l’illegittimità costituzionale di siffatta previsione normativa nella parte in cui, nei procedimenti celebrati in assenza relativi ai delitti di cui all’art. 1, comma 1, della Convenzione di New York contro la tortura, qualora, per la mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, sia impossibile dimostrare che quest’ultimo, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato effettivamente informato del processo, non prevede che l’onorario e le spese del consulente tecnico di parte nominato dal difensore d’ufficio siano anticipati dallo Stato, disponendosi al contempo che tali oneri devono essere liquidati dal magistrato secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 83 del testo unico delle spese di giustizia[1], restando ferma la facoltà dello Stato di ripetere le somme anticipate nei confronti dell’imputato qualora questi divenga successivamente reperibile.
Pertanto, per effetto di codesta decisione, ove si verifichi una situazione di questo genere, è consentito adesso che l’onorario e le spese del consulente tecnico di parte nominato dal difensore d’ufficio siano anticipati dallo Stato.
Questa è dunque in sostanza la novità, che connota il provvedimento qui in commento.

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Note

[1]Ai sensi del quale: “1. L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico. 2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione. 3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero. 3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento