Art. 2103 c.c. e dequalificazione professionale (Cass. n. 2257/2012)

 Rocchina Staiano MOBBING COMPORTAMENTI E TUTELE PROCESSUALI -2012- MaggioliEditore

 

 

Massima

Accertato il demansionamento professionale del lavoratore, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, alla natura della professionalità coinvolta, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione ed alle altre circostanze del caso concreto, connesse al rapporto lavorativo.

 

  

1. Premessa 

Come è noto, infatti, l’art. 2103 c.c., che tutela la professionalità del prestatore di lavoro nonchè il diritto a prestare l’attività lavorativa per la quale si è stati assunti o si è successivamente svolta, vietandone l’adibizione a mansioni inferiori, è norma imperativa e quindi non derogabile nemmeno tra le parti, come sancisce l’ultimo comma di tale norma: “Ogni patto contrario è nullo”.

Il divieto di variazioni in peius opera peraltro anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori.

Nell’effettuare tale comparazione non è sufficiente ancorarsi in astratto al livello di categoria ma occorrerà accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacità professionali (così Cass. 9.3.2004 n. 4773) ed a condizione che risulti tutelato il patrimonio professionale del lavoratore nel senso che la nuova collocazione gli consenta di utilizzare ed anzi di arricchire il patrimonio professionale acquisito in una prospettiva dinamica di valorizzazione del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze.

A tale proposito si evidenzia come la giurisprudenza di legittimità, abbia in più occasioni affermato che “in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell’art. 2103 c.c., il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico – giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (1).

 

 

2. Danni da demansionamento: prova

La Corte di Cassazione con la sentenza a SS. UU. n. 6572 del 2006 ha affermato il principio secondo cui il lavoratore che si assuma danneggiato dalla dequalificazione professionale con svolgimento di conseguente domanda di risarcimento del danno subito….. deve fornire la prova dell’esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l’inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa. Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavora/ore che denunzi il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui all’art. 2697 cod civ. “.

Da ciò ne consegue come il danno patrimoniale non possa ritenersi immancabilmente ed implicitamente ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell’atto illegittimo (nel caso di specie il demansionamento) dovendo necessariamente prodursi una lesione aggiuntiva e per certi versi autonoma. potendo tale lesione consistere sia nel pregiudizio derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno.

E questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione con riferimento al pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato, sia in punto di effettività del danno che di accertamento del causale con l’evento.

 

 

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente, dal 1 ° novembre 2009 ad oggi, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

 

 

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(1) Cfr., Cass., n. 8893/2010; Cass., n. 14729/2006. 

Sentenza collegata

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