Area di sosta e obbligo di deposito dei beni collocati

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Quali elementi di un’area di sosta fanno sorgere in capo al proprietario della stessa un obbligo di deposito dei beni ivi collocati?

     Indice

  1. La fattispecie
  2. Il quesito
  3. Argomentazioni e motivazioni 

1. La fattispecie

Parte attrice subiva il furto del proprio automezzo mentre si trovava parcheggiato nell’area di sosta limitrofa a un Parco Commerciale. Veniva adito il Giudice di Pace per veder condannare i comproprietari dell’area di sosta al risarcimento dei danni in quanto non avrebbero adeguatamente custodito l’automezzo. All’esito dell’istruttoria il Giudice di Pace rigettava la domanda ritenendo che nel caso di specie il rapporto non poteva essere qualificato come deposito ma doveva ritenersi come locazione e, pertanto, non sussisteva responsabilità in capo ai comproprietari dell’area. Parte attrice, lamentando l’errata interpretazione delle prove acquisite nel giudizio, impugnava la sentenza avversa avanti al Tribunale per ottenerne la riforma.

2. Il quesito

Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto veniva chiamato a giudicare se fosse corretta l’interpretazione del Giudice di Pace che, alla luce degli elementi probatori emersi nel giudizio di primo grado, aveva ritenuto la sosta del veicolo parcheggiato nell’area limitrofa a un Parco Commerciale riconducibile alla disciplina della locazione e non a quella del deposito.

3. Argomentazioni e motivazioni

La consolidata giurisprudenza riconduce il parcheggio sia all’istituto del deposito, facendo sorgere in capo al proprietario dell’area di sosta l’obbligo di custodia dei beni, sia alla locazione/comodato, con la conseguenza contraria.

Al fine di poter determinare se ricorra l’una o l’altra disciplina il Giudice è tenuto a valutare gli elementi di fatto del caso.

Nella fattispecie, il Giudice del Tribunale, concordando con quanto già rilevato dal Giudice di Pace, ha ritenuto che l’eventuale presenza di una recinzione a delimitazione del perimetro e di una sbarra all’ingresso, il sistema di videosorveglianza oltre a un presidio di guardie giurate non fossero elementi tali da ritenere configurato l’istituto del deposito.

Infatti, stante le dichiarazioni testimoniali rese, la presenza di cartelli che indicavano “parcheggio non custodito” e la gratuità del servizio devono far ritenere che l’area in cui l’appellante aveva parcheggiato non era soggetta all’obbligo di custodia da parte del proprietario.

Il Giudice ha rilevato che, da una parte, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha statuito che ““non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso “parcheggio incustodito” è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto” (Cass. Civ. 14319/11), mentre, dall’altra, un recente orientamento giurisprudenziale (tra cui Trib. Milano 5769/16) ha ritenuto che, in una simile fattispecie, la gratuità del parcheggio in prossimità di una struttura commerciale non giustifica un obbligo di custodia.

Pertanto, sulla base di tali motivazioni, il Giudice, in sede di gravame, ha rigettato con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. l’impugnazione proposta.

Sentenza collegata

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Avv. Fornasier Alex

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