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Indice
- 1. La questione: inosservanza dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 589, 98 cod. proc. pen. e all’art. 74 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: è inammissibile l’appello contro la misura cautelare custodiale se, nelle more, l’ordinanza originaria è stata annullata per sopravvenuto difetto di interesse
1. La questione: inosservanza dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 589, 98 cod. proc. pen. e all’art. 74 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il Tribunale di Catanzaro dichiarava inammissibile un appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. in quanto la misura cautelare aveva cessato la sua efficacia, essendo stato l’imputato medio tempore assolto dai reati al medesimo ascritti.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione la difesa la quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’inosservanza dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 589, 98 cod. proc. pen. e all’art. 74 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di impugnazione de libertate, è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l’appello proposto dal prevenuto avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale qualora l’ordinanza cautelare genetica sia stata, nelle more, annullata, in quanto l’impugnazione presuppone la perdurante efficacia
dell’ordinanza originaria, salvo che egli, personalmente, non abbia manifestato, e debitamente motivato, che intende servirsi dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018; Sez. 6, n. 24558 del 30/03/2017; Sez. 6, n. 26318 del 11/05/2017).
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3. Conclusioni: è inammissibile l’appello contro la misura cautelare custodiale se, nelle more, l’ordinanza originaria è stata annullata per sopravvenuto difetto di interesse
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se è inammissibile l’appello contro la misura cautelare custodiale se, nelle more, l’ordinanza originaria è stata annullata per sopravvenuto difetto di interesse.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto affermato che l’appello contro una misura cautelare custodiale è inammissibile se l’ordinanza originaria è stata annullata, salvo che l’interessato non dichiari e motivi l’interesse a ottenere una decisione utile ai fini della riparazione per ingiusta detenzione.
Dunque, in presenza di una situazione di questo genere, è sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, appellare a norma dell’art. 310 cod. proc. pen..
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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