Appello inammissibile se le doglianze non dialogano con la pronuncia impugnata

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E’ inammissibile l’appello nel quale le doglianze proposte dall’appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado ove le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice.

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Decisione: Ordinanza n. 21824/2019 Cassazione Civile – Sezione 2

E’ inammissibile l’appello nel quale le doglianze proposte dall’appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado poiché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non sono pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice.

Osservazioni

La Corte di Appello aveva dichiarato inammissibile – ai sensi dell’art. 342 c.p.c. – l’appello proposto avverso la decisione con cui il Tribunale aveva respinto la domanda del promissario acquirente volta a far accertare il mancato avveramento della condizione apposta ad un contratto preliminare di vendita di quote sociali.In accoglimento della domanda riconvenzionale, era stata dichiarata la legittimità del recesso della promittente venditrice, con diritto a trattenere la caparra.

Ma la Corte rilevava che l’impugnazione “non dialogava” con la sentenza di primo grado: con il primo motivo di appello il promissario acquirente aveva richiesto la restituzione della caparra in applicazione di una clausola del preliminare (che prevedeva l’integrale rimborso delle somme versate qualora l’ente competente non avesse autorizzato il trasferimento), ma la censura, a parere del Giudice distrettuale, ignorava totalmente la risposta data dal Tribunale, opponendovi obiezioni del tutto inconferenti, poiché il primo giudice aveva ritenuto inapplicabile la clausola invocata dall’appellante “per la preponderanza logico giuridica della legittimità del recesso della parte venditrice”.

Anche il secondo motivo di appello, volto a denunciare l’errata applicazione dell’art. 1359 c.c., sollevava – a parere della Corte di merito – questioni del tutto estranee alle motivazioni della sentenza di primo grado, basate esclusivamente sulla legittimità del recesso.

A parere del ricorrente la Corte di merito avrebbe prescelto, tra le diverse opzioni interpretative dell’art. 342 c.p.c, la posizione più rigorosa, privilegiando le modalità di stesura dell’impugnazione e la osservanza di formule sacramentali a scapito della specificità, adeguatezza e pertinenza delle critiche mosse alla sentenza di primo grado.

Ma la Suprema Corte è di diverso avviso: per il Collegio, la Corte di Appello «non ha affatto dichiarato l’inammissibilità dell’appello a causa della mancata osservanza di modalità vincolanti sul piano formale, avendo – invece – ritenuto che le doglianze proposte dall’appellante non dialogassero con la pronuncia di primo grado e non fossero pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice. Con entrambi i motivi di appello il ricorrente aveva, nella sostanza, dedotto che il rilascio dell’autorizzazione per il trasferimento delle quote sostanziasse una condizione legale di efficacia sottratta alla disciplina dell’art. 1359 c.c..».

Per la Cassazione, «Il giudice distrettuale ha invece ritenuto dette deduzioni fossero del tutto inconferenti rispetto al decisum, poiché il Tribunale aveva respinto la domanda di restituzione della caparra non in applicazione dell’art. 1359 c.c. ma perché i resistenti avevano legittimamente esercitato il recesso dal contratto».

Merita osservare che nel caso oggetto di decisione la promittente venditrice aveva proposto domanda riconvenzionale, a seguito della quale era stata dichiarata la legittimità del recesso con diritto a trattenere la caparra, e il Tribunale aveva ritenuto inapplicabile la clausola contrattuale invocata dal promissario acquirente «per la preponderanza logico giuridica della legittimità del recesso della parte venditrice».

Il ricorso viene quindi rigettato.

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