Appalto di lavori di importo inferiore a € 150.000: illegittimo il bando che preveda l’obbligo di presentazione della Soa.

Lazzini Sonia 22/09/05
Scarica PDF Stampa

Il sistema di qualificazione unica trova applicazione solo per gare di importo superiore a tale soglia

?

Il Tar Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con la sentenza numero 451 del 18 luglio 2005 si occupa di un ricorso avverso un bando di gara per un appalto di lavori di importo inferio ai 150.000 euro.

?

L?adito giudice amministrativo dichiara che la Stazione appaltante non avrebbe potuto escludere la ricorrente dalla gara per violazione della prescrizione contenuta nel bando di gara secondo la quale vigeva l?obbligo del possesso dell?attestazione Soa

?

Sorge spontanea un?osservazione da parte nostra.

?

Merita ricordare inoltre che, per gli appalti inferiori a 150.000, vige ancora la norma del sorteggio di cui all?articolo 10 comma 1 quater in base alla quale la mancata dimostrazione dei requisiti di ordine speciale in capo ai concorrenti sorteggiati (mentre per quelli generali vige la stessa normativa sul primo e sul secondo), comporta, oltre all?esclusione della ditta dalla procedura ad evidenza pubblica, unitamente alla Segnalazione del fatto all?Autorit? di vigilanza, anche l?escussione della garanzia provvisoria

?

?

A cura di Sonia LAZZINI

?

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L?ABRUZZO

Sezione Staccata di Pescara

S E N T E N Z A

?

sul ricorso n. 241/2005, proposto dalla societ? ********* Costruzioni s.r.l., con sede in Casoli, in persona dell?Amministratore sig. Francesco Luciani, rappresentato e difeso dall?avv. Raffaele Masciantonio, elettivamente domiciliato con il proprio difensore in Pescara, via Malagrida, 9, presso lo studio dell?avv. Alfredina Tiberi;

contro

il Comune di Chieti, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall?Ufficio legale dell?Ente in persona degli avv.ti Giuliano Trifone, Patrizia Tracanna e Marco Morgione, elettivamente domiciliato con i propri difensori in Pescara, presso la Segreteria di questo Tribunale;

e nei confronti

della s.a.s. *********. SUD, non costituita in giudizio;

per l?annullamento

del provvedimento del 25 maggio 2005, con il quale la ricorrente ? stata esclusa dalla gara indetta da Comune di Chieti per la realizzazione dell?Anfitetro naturale Campo sportivo Sant?Anna; nonch? degli atti presupposti e connessi, tra cui del bando di gara, nella parte in cui ha imposto il possesso di attestazione SOA per la categoria ?OS24?, e della aggiudicazione provvisoria disposta a favore della s.a.s. *********. SUD.

?

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l?atto di costituzione in giudizio del Comune di Chieti;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore alla camera di consiglio del 7 luglio 2005 il consigliere Michele Eliantonio;

Uditi, altres?, l?avv. Raffaele Masciantonio per la parte ricorrente e l?avv. Giuliano Trifone per il Comune di Chieti;

Considerato che il ricorso ? manifestamente fondato e pu? essere deciso in forma semplificata, ai sensi dell?ultimo comma dell?art. 26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, cos? come modificato dall?art. 9 della L. 21 luglio 2000, n. 205;

Considerato che alle parti ? stata comunicata la possibilit? di definire il giudizio ai sensi di tale art. 26 e che queste non hanno espresso in merito rilievi o riserve;

Ritenuto quanto esposto nel ricorso;

Premesso che l?impugnato provvedimento con il quale la ricorrente ? stata esclusa dalla gara in questione ? testualmente motivata con riferimento al fatto che tale impresa non era ?qualificata per la categoria richiesta per i lavori oggetto della gara?;

Premesso, altres?, che la parte ricorrente, nell?insorgere avverso tale atto ed, in parte qua, avverso il bando, si ? lamentata nella sostanza del fatto, trattandosi di gara di importo inferiore a ? 150.000, non avrebbe potuto richiedersi il possesso di attestazione SOA per la categoria ?OS24?, in quanto tale previsione si poneva in contrasto con gli artt. 1 e 28 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e dell?art. 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, in ragione del fatto che il sistema di qualificazione unica trova applicazione solo per gare di importo superiore a tale soglia;

Ricordato, invero, che tale art. 8 ha istituto il sistema di qualificazione unico, articolato in rapporto alle tipologie ed all?importo dei lavori stessi, poi analiticamente disciplinato dal regolamento di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro;

Rilevato, altres?, che, avendo l?appalto in questione ad oggetto l?affidamento di lavori di importo inferiore a tale soglia, il bando non avrebbe potuto richiedere il possesso di attestazione SOA per la categoria ?OS24?, ma avrebbe dovuto far riferimento al possesso dei diversi requisiti di cui all?art 28 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;

Considerato, pertanto, che, il bando ?, in parte qua, inficiato dal vizio di legittimit? di cui alle censure dedotte;

Ritenuto, di conseguenza, che la Stazione appaltante non avrebbe potuto escludere la ricorrente dalla gara per violazione della predetta prescrizione contenuta nel bando di gara;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso in esame debba essere accolto;

Ritenuto, infine, che le spese, come di regola, debbano seguire la soccombenza;

?

P. Q. M.

?

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie nel senso di cui in motivazione il ricorso specificato in epigrafe e, per l?effetto, annulla il bando della gara in questione nella parte in cui ha imposto il possesso di attestazione SOA per la categoria ?OS24?, nonch? gli atti conseguenti e connessi, tra cui il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara e l?aggiudicazione provvisoria disposta a favore della s.a.s. *********. SUDi.

Condanna il Comune di Chieti al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida nella complessiva somma di ? 1.500 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall?Autorit? amministra-tiva.

Cos? deciso in Pescara nella camera di consiglio del 7 luglio 2005 .

Il Presidente L?Estensore

?

Il Segretario d?udienza

?

Pubblicata mediante deposito il 18.07.2005

Il Direttore della Segreteria

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento