Appalto di forniture:risulta doverosa l’esclusione di un’impresa la cui offerta è pervenuta in una scatola il cui lato sottostante si presenta chiuso mediante intersecazione dei lembi di cartone della scatola stessa, per cui la confezione è praticamente a

Lazzini Sonia 13/11/08
Scarica PDF Stampa
A fronte della prescrizione di gara secondo la quale <“Per essere ammessa a gara la concorrente dovrà presentare all’indirizzo e nei termini innanzi indicati un plico ermeticamente sigillato con ceralacca e firmato sui lembi di chiusura”> risulta doverosa l’esclusione dell’impresa in quanto < i lembi sottostanti della scatola, non essendo stati preincollati in sede di fabbricazione ma semplicemente sovrapposti per intersecazione, devono essere riguardati come lembi ancora aperti, da richiudere mediante sigillatura a cura del concorrente> in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale, che in materia di contratti della pubblica amministrazione, per lembi di chiusura di un plico devono intendersi i lembi ancora aperti, che vanno ad aggiungersi a quelli (eventualmente) già chiusi dal fabbricante del plico stesso mediante operazione di preincollatura
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 10097 del 12 settembre 2008, emessa dal Tar Campania, Napoli per il seguente passaggio in essa contentuto:
 
< Premesso che con il presente gravame sono impugnati gli atti, meglio indicati in epigrafe, in virtù dei quali è stata disposta l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara per violazione delle modalità di presentazione dell’offerta, essendo la stessa stata presentata in plico non completamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
 
Rilevato che tutte le censure formulate in gravame, mediante le quali si deducono sostanzialmente vizi consistenti nella violazione delle regole procedimentali di gara e del principio di massima partecipazione, si fondano sul testuale assunto che “Nel caso in esame, la società, conformemente alla prescrizione di gara, ha presentato il plico, contenente le buste, sigillato sul lembo di chiusura nella parte superiore della scatola, senza tuttavia sigillare i lembi pre-incollati nella parte inferiore della scatola medesima”;
 
Considerato che tale assunto è smentito dalle risultanze di gara, come riportate nel verbale della commissione del 7 maggio 2008, a termini del quale “Per l’inverso il lato sottostante della scatola si presenta chiuso mediante intersecazione dei lembi di cartone della scatola stessa, per cui la confezione è praticamente aperta”;
 
Rilevato che la lettera d’invito relativa alla procedura in questione prescrive che “Per essere ammessa a gara la concorrente dovrà presentare all’indirizzo e nei termini innanzi indicati un plico ermeticamente sigillato con ceralacca e firmato sui lembi di chiusura”;
 
Considerato, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale, che in materia di contratti della pubblica amministrazione, per lembi di chiusura di un plico devono intendersi i lembi ancora aperti, che vanno ad aggiungersi a quelli (eventualmente) già chiusi dal fabbricante del plico stesso mediante operazione di preincollatura (cfr. per tutte TAR Sardegna, 19 maggio 2003 n. 627);
 
Considerato, pertanto, che i lembi sottostanti della scatola, non essendo stati preincollati in sede di fabbricazione ma semplicemente sovrapposti per intersecazione, devono essere riguardati come lembi ancora aperti, da richiudere mediante sigillatura a cura del concorrente;
 
Considerato che, come afferma la stessa parte ricorrente, tale operazione di sigillatura non è avvenuta, con ciò disattendendo una prescrizione della lex specialis prevista, a pena di esclusione dell’offerta, a tutela delle esigenze di segretezza;
 
Ritenuto, in definitiva, che l’esclusione dalla procedura di gara della ricorrente sia nel caso specifico giustificata dalla non corretta presentazione della relativa offerta e, quindi, assolutamente doverosa;>
 
 
A cura di *************
 
Registro Sentenze: 10097 /2008
Registro Generale:   4022/2008
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
   TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI
 
PRIMA   SEZIONE
 
 
nelle persone dei Signori:
*************************  
*******************.
***********olio Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
(ai sensi degli artt. 21 e 26 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034)
 
Sul ricorso 4022/2008  proposto da: ALFA HOSPITAL s.r.l.rappresentata e difesa dall’avv. ************** con domicilio eletto in NAPOLI alla Via del Parco Margherita 31;
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti DE NICOLA ANNAMARIA E *************, con domicilio eletto in Napoli al Centro Direzionale, isola F/9, presso la sede legale dell’ente;
 
per l’annullamento, previa sospensione , del verbale di gara del 7.5.08 per la fornitura di attrezzature da destinare ai Presidi Ospedalieri e ****************** della ASL NA1 con cui il Presidente della ommissione comunicava alla ricorrente l’esclusione dalle fasi successive della gara per la violazione delle modalità di presentazione dell’offerta; di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente e, per quanto di ragione, del verbale, del bando di gara e del capitolato.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visti i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale;
Alla camera di consiglio del 10 settembre 2008, designato relatore ilRef. **********’OLIO;
Ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della Legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;
Avvertite sul punto le parti costituite;
Premesso che con il presente gravame sono impugnati gli atti, meglio indicati in epigrafe, in virtù dei quali è stata disposta l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara per violazione delle modalità di presentazione dell’offerta, essendo la stessa stata presentata in plico non completamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
Rilevato chetutte le censure formulate in gravame, mediante le quali si deducono sostanzialmente vizi consistenti nella violazione delle regole procedimentali di gara e del principio di massima partecipazione, si fondano sul testuale assunto che “Nel caso in esame, la società, conformemente alla prescrizione di gara, ha presentato il plico, contenente le buste, sigillato sul lembo di chiusura nella parte superiore della scatola, senza tuttavia sigillare i lembi pre-incollati nella parte inferiore della scatola medesima”;
Considerato che tale assunto è smentito dalle risultanze di gara, come riportate nel verbale della commissione del 7 maggio 2008, a termini del quale “Per l’inverso il lato sottostante della scatola si presenta chiuso mediante intersecazione dei lembi di cartone della scatola stessa, per cui la confezione è praticamente aperta”;
Rilevato che la lettera d’invito relativa alla procedura in questione prescrive che “Per essere ammessa a gara la concorrente dovrà presentare all’indirizzo e nei termini innanzi indicati un plico ermeticamente sigillato con ceralacca e firmato sui lembi di chiusura”;
Considerato, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale, che in materia di contratti della pubblica amministrazione, per lembi di chiusura di un plico devono intendersi i lembi ancora aperti, che vanno ad aggiungersi a quelli (eventualmente) già chiusi dal fabbricante del plico stesso mediante operazione di preincollatura (cfr. per tutte TAR Sardegna, 19 maggio 2003 n. 627);
Considerato, pertanto, che i lembi sottostanti della scatola, non essendo stati preincollati in sede di fabbricazione ma semplicemente sovrapposti per intersecazione, devono essere riguardati come lembi ancora aperti, da richiudere mediante sigillatura a cura del concorrente;
Considerato che, come afferma la stessa parte ricorrente, tale operazione di sigillatura non è avvenuta, con ciò disattendendo una prescrizione della lex specialis prevista, a pena di esclusione dell’offerta, a tutela delle esigenze di segretezza;
Ritenuto, in definitiva, che l’esclusione dalla procedura di gara della ricorrente sia nel caso specifico giustificata dalla non corretta presentazione della relativa offerta e, quindi, assolutamente doverosa;
Ritenuto, per converso, che le predette argomentazioni rendono prive di rilievo le censure formulate in gravame per manifesta infondatezza;
Ritenuto di dover respingere il ricorso con compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio, attesa la natura delle questioni trattate;
 
P.Q.M.
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4022/2008 meglio in epigrafe indicato, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2008.
 
*************************
**********’Olio Referendario estensore

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento