Appalto concorso per la ricerca della miglior Compagnia di Assicurazione da affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base alla valutazione dei seguenti elementi:a) qualità tecnica del progetto;b) qualità del servizio;c) p

Lazzini Sonia 11/09/08
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Nella tesi di parte ricorrente, gli atti della Commissione di gara sarebbero illegittimi e meritevoli di annullamento in quanto risulta provato per tabulas che la Commissione di gara abbia preso contezza delle offerte economiche prima di procedere alla valutazione delle offerte tecniche, in tal modo ponendosi in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione delle offerte tecniche deve necessariamente avvenire, per ragioni di tutela della correttezza in procedendo, prima della conoscenza del contenuto delle offerte economiche (conoscenza – quest’ultima – effettiva o solo potenziale, come nel caso della mera apertura delle buste contenenti le offerte economiche)._Il motivo è meritevole di accoglimento, con conseguente illegittimità degli atti di gara._ Al riguardo, il Collegio ritiene di prestare nella specie puntuale adesione (non ravvisandosi ragioni onde discostarsene) al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nelle gare da aggiudicarsi attraverso il criterio dell’appalto concorso, il progetto o l’offerta tecnica devono essere valutati dalla Commissione di gara prima di conoscere il contenuto dell’offerta economica, onde evitare che la valutazione del primo sia influenzata (in modo effettivo o solo potenziale) da motivi di economicità dell’offerta e per far sì che il peso reciproco delle due valutazioni (scil.: quella tecnica e quella economica) sia esso stesso oggetto di autonoma valutazione_ l’attività dell’Amministrazione aggiudicatrice risulta viziata dal lamentato error in procedendo, con conseguente illegittimità degli atti della serie procedimentale, i quali andranno pertanto annullati.
 
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 3638 del 25 luglio 2008 emessa dal Consiglio di Stato
 
<D’altronde, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che costituisce canone operativo, necessario a garantire la trasparenza delle procedure di gara, nonché la massima obiettività nell’assegnazione dei punteggi e – in definitiva – la par condicio tra i concorrenti, quello per cui l’assegnazione dei punteggi tecnici deve procedere – e non seguire – la conoscenza delle offerte economiche>
 
Ma non solo
 
< Riconducendo i principi appena richiamati alle peculiarità del caso di specie, il Collegio osserva che risulti effettivamente provata per tabulas (in quanto trasfusa nei verbali di gara) la circostanza per cui la Commissione di gara abbia acquisito conoscenza del contenuto di tutte le offerte economiche delle aziende in gara in un momento (17 dicembre 1998) anteriore rispetto a quello in cui ha avuto luogo la valutazione del merito tecnico delle singole offerte, con conseguente attribuzione dei punteggi (10 febbraio 1999).
Tale circostanza, quindi, determina ex se l’accoglimento del gravame, con conseguente riforma della sentenza appellata ad annullamento degli atti impugnati.>
 
Ed inoltre
 
< se da un lato è noto l’orientamento giurisprudenziale secondo cui in generale la Commissione di gara può legittimamente introdurre elementi di specificazione ed integrazione dei criteri generali di valutazione fissati ex ante in sede di bando (ciò, a condizione che vi provveda prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte –-), dall’altro si ritiene che a conclusioni diverse debba necessariamente giungersi nelle ipotesi in cui (come nel caso di specie) la stessa lex specialis abbia fissato un autovincolo nel senso dell’anticipata specificazione ed articolazione dei criteri di valutazione delle offerte.>
 
 
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 3638 del 25 luglio 2008, emessa dal Consiglio di Stato
 
 
 
N.3638/08
Reg.Dec.
N. 8019 Reg.Ric.
ANNO   2004
Disp.vo 371/2008
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8019 del 2004 proposto:
– dalla soc. ALFA.– Gestione Rischi Assicurativi a r.l., società agente della ALFA compagnia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati ************** e ***** di *******, con domicilio eletto in Roma Via dell’Orso, 74,presso lo studio del primo;
c o n t r o
– l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
e c o n t r o
******à BETA – Le S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III-ter  n. 3904/2004, resa tra le parti sul ricorso n. 11714/99, concernente ‘Gara appalto concorso per affidamento servizi’;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il sesto comma dell’art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;
 Alla pubblica udienza del 29 Aprile 2008 , relatore il Consigliere Cons. ****************  ed uditi, altresì, gli avvocati ********** e l’avv.to dello Stato ********;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La società appellante riferisce di aver partecipato alla gara d’appalto (nella forma dell’appalto concorso ai sensi del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157) indetta dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con delibera in data 3 ottobre 1997 per la stipula di polizze di assicurazione a copertura dei rischi connessi all’attività d’istituto.
Risulta agli atti che nella seduta del 24 febbraio 1998 la Commissione di gara ebbe ad approvare la lex specalis della procedura.
Il punto 13 del bando di gara prevedeva che il criterio di aggiudicazione fosse quello del’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del d.lgs. 157 del 1995, in base alla valutazione dei seguenti elmenti:
a)                  qualità tecnica del progetto;
b)                  qualità del servizio;
c)                  prezzo.
Al riguardo, il bando di gara prevedeva che gli elementi in questione “saranno più dettagliatamente descritti nella lettera di invito”.
Nella seduta del 3 luglio 1998, la Commissione predisponeva la lettera di invito, approvata nella seduta del successivo 21 luglio.
Nella lettera in questione si ribadiva che “l’aggiudicazione del servizio avverrà con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 23, comma 17, lett. b) del d.lvo 157/9[5] e meglio rispondente alle esigenze dell’Istituto da determinarsi in base alla valutazione degli elementi di seguito indicati nel bando di gara e qui riportati in ordine casuale:
A)                 qualità tecnica del progetto;
B)                 qualità del servizio;
C)                prezzo”.
Nella seduta del 24 novembre 1998 (ossia, in un momento successivo all’invio delle domande di partecipazione alla gara da parte della ricorrente e della controinteressata) la Commissione provvedeva ad attribuire a ciascun criterio di valutazione il relativo peso (in particolare, venivano attribuiti 6 punti alla voce ‘qualità tecnica del progetto’, 1 punto alla voce ‘qualità del servizio’ e 3 punti alla voce ‘prezzo’).
Nella medesima occasione, la Commissione procedeva ad esplicare la nozione, ai fini della gara, di ‘qualità tecnica del progetto’ e di ‘qualità del servizio’, nonché ad articolare i criteri in base ai quali sarebbero stati in concreto attribuiti in punteggi.
Risulta ancora agli atti che nella successiva seduta del 17 dicembre 2008 la Commissione di gara, prima ancora di attribuire in concreto i punteggi discrezionali alle offerte tecniche delle singole imprese partecipanti e di terminare l’analisi dei relativi progetti, ebbe ad aprire le buste contenenti le offerte economiche ed a riportare gli importi offerti dalle singole partecipanti nel relativo verbale.
Solo successivamente (seduta del 10 febbraio 1999) la Commissione procedeva ad attribuire i punteggi discrezionali alle offerte tecniche presentate dalle singole partecipanti.
Nella medesima occasione, la Commissione individuava l’offerta della soc. INA-BETA come quella economicamente più vantaggiosa e proponeva alla Direzione competente di procedere all’aggiudicazione in suo favore.
Con deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente in data 30 aprile 1998, quindi, l’appalto di cui è causa veniva aggiudicato alla soc. INA-BETA.
La deliberazione in questione, così come gli atti tutti della gara, venivano impugnati innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio dalla soc. GERAS, la quale ne contestava la legittimità sotto dodici articolati profili.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito dichiarava il ricorso in parte inammissibile ed in parte infondato.
Con ricorso in data 27 luglio 2004, la soc. GERAS impugnava la richiamata sentenza innanzi a questo Consiglio di Stato, reiterando dieci dei dodici originali motivi di doglianza.
In particolare, l’appellante riteneva l’erroneità della pronuncia di primo grado sotto i seguenti profili:
I)                   Eccesso di potere – Violazione di tutti i principi in tema di appalto-concorso – Sviamento – Perplessità (si tratta del motivo di ricorso già articolato come motivo n. 2 innanzi al T.A.R.);
II)                 Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti (si tratta del motivo di ricorso già articolato come motivo n. 3 innanzi al T.A.R.);
III)              Eccesso di potere per violazione dei principi generali in tema di appalto concorso – Sviamento – Perplessità (si tratta del motivo di ricorso già articolato come motivo n. 4 innanzi al T.A.R.);
IV)              Eccesso di potere per sviamento – Perplessità – Incompetenza (si tratta del motivo di ricorso già articolato come motivo n. 5 innanzi al T.A.R.);
V)                 Violazione art. 67, d.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696 (si tratta del motivo di ricorso già articolato come motivo n. 6 innanzi al T.A.R.);
VI)              Violazione art. 21, comma 7, legge n. 109 dell’11 febbraio 1994 e principi generali in tema di nomina delle Commissioni di gara (si tratta del motivo di ricorso già articolato come motivo n. 7 innanzi al T.A.R.);
VII)            Violazione art. 21, comma 7, legge n. 109 dell’11 febbraio 1994, n. 109 e principi generali in tema di nomina delle Commissioni di gara (si tratta del motivo di ricorso già articolato come motivo n. 8 innanzi al T.A.R.);
VIII)         Eccesso di potere per difetto di motivazione – Perplessità (si tratta del motivo di ricorso già articolato come motivo n. 9 innanzi al T.A.R.);
IX)              Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione (si tratta del motivo di ricorso già articolato come motivo n. 10 innanzi al T.A.R.);
X)                Eccesso di potere per sviamento – Violazione dei principi di imparzialità (si tratta del motivo di ricorso già articolato come motivo n. 11 innanzi al T.A.R.).
Si costituiva in giudizio l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare il quale concludeva per l’integrale reiezione del gravame.
All’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2008, le Parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dalla società assicurativa ALFA. a r.l. avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con cui è stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso avverso gli atti della gara d’appalto nella forma dell’appalto concorso ai sensi del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 indetta dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nel corso del 1997 per la stipula di polizze di assicurazione a copertura dei rischi connessi con l’attività di istituto.
2. Come esposto in narrativa, l’odierna appellante ha riproposto solo dieci dei dodici motivi di doglianza articolati in prime cure.
2.1. Ad avviso del Collegio, tuttavia, è possibile prendere le mosse dall’esame del terzo motivo di doglianza (il quale reitera analogo motivo già articolato in prime cure e ritenuto infondato dal Tribunale), atteso il carattere dirimente, ai fini del decidere, della fondatezza di tale motivo.
Nella tesi di parte ricorrente, gli atti della Commissione di gara sarebbero illegittimi e meritevoli di annullamento in quanto risulta provato per tabulas che la Commissione di gara abbia preso contezza delle offerte economiche prima di procedere alla valutazione delle offerte tecniche, in tal modo ponendosi in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione delle offerte tecniche deve necessariamente avvenire, per ragioni di tutela della correttezza in procedendo, prima della conoscenza del contenuto delle offerte economiche (conoscenza – quest’ultima – effettiva o solo potenziale, come nel caso della mera apertura delle buste contenenti le offerte economiche).
Il motivo è meritevole di accoglimento, con conseguente illegittimità degli atti di gara.
Al riguardo, il Collegio ritiene di prestare nella specie puntuale adesione (non ravvisandosi ragioni onde discostarsene) al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nelle gare da aggiudicarsi attraverso il criterio dell’appalto concorso, il progetto o l’offerta tecnica devono essere valutati dalla Commissione di gara prima di conoscere il contenuto dell’offerta economica, onde evitare che la valutazione del primo sia influenzata (in modo effettivo o solo potenziale) da motivi di economicità dell’offerta e per far sì che il peso reciproco delle due valutazioni (scil.: quella tecnica e quella economica) sia esso stesso oggetto di autonoma valutazione (in tal senso: Cons. Stato, Sez. V, sent. 28 dicembre 2007, n. 6729).
D’altronde, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che costituisce canone operativo, necessario a garantire la trasparenza delle procedure di gara, nonché la massima obiettività nell’assegnazione dei punteggi e – in definitiva – la par condicio tra i concorrenti, quello per cui l’assegnazione dei punteggi tecnici deve procedere – e non seguire – la conoscenza delle offerte economiche (Cons. Stato, Sez. V, sent. 2 ottobre 2006, n. 5735).
Riconducendo i principi appena richiamati alle peculiarità del caso di specie, il Collegio osserva che risulti effettivamente provata per tabulas (in quanto trasfusa nei verbali di gara) la circostanza per cui la Commissione di gara abbia acquisito conoscenza del contenuto di tutte le offerte economiche delle aziende in gara in un momento (17 dicembre 1998) anteriore rispetto a quello in cui ha avuto luogo la valutazione del merito tecnico delle singole offerte, con conseguente attribuzione dei punteggi (10 febbraio 1999).
Tale circostanza, quindi, determina ex se l’accoglimento del gravame, con conseguente riforma della sentenza appellata ad annullamento degli atti impugnati.
2.2. Fermo restando il carattere dirimente, ai fini dell’accoglimento del gravame, della ravvisata fondatezza del terzo motivo di doglianza, il Collegio riconosce la fondatezza anche del secondo motivo (il quale reitera, a propria volta, analogo motivo già articolato in prime cure e ritenuto infondato dal Tribunale).
Al riguardo l’appellante osserva che, nonostante la previsione del bando secondo cui gli elementi di valutazione delle offerte sarebbero stati più dettagliatamente descritti ed articolati nell’ambito della lettera di invito, ciò non sia in concreto avvenuto, in quanto tale articolazione è intervenuta solo in una data successiva (ossia, nella seduta della Commissione in data 24 novembre 1998).
Il motivo risulta meritevole di accoglimento.
Ed infatti, se da un lato è noto l’orientamento giurisprudenziale secondo cui in generale la Commissione di gara può legittimamente introdurre elementi di specificazione ed integrazione dei criteri generali di valutazione fissati ex ante in sede di bando (ciò, a condizione che vi provveda prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte – Cons. Stato, Sez. VI, sent. 22 marzo 2007, n. 1369 -), dall’altro si ritiene che a conclusioni diverse debba necessariamente giungersi nelle ipotesi in cui (come nel caso di specie) la stessa lex specialis abbia fissato un autovincolo nel senso dell’anticipata specificazione ed articolazione dei criteri di valutazione delle offerte.
Ebbene, nel caso all’esame del Collegio l’autovincolo in parola era stato trasfuso in apposita clausola di bando (la n. 13), la quale aveva appunto previsto che l’articolazione e specificazione degli elementi di valutazione sarebbe stata effettuata in sede di lettera di invito.
L’impegno in tal modo assunto dall’Amministrazione non è stato in concreto rispettato, atteso che (come, pure, esposto in narrativa) la richiamata articolazione è avvenuta in un momento (la seduta in data 24 novembre 1998) certamente successivo rispetto a quanto previsto in sede di lex specialis.
Anche sotto tale profilo, l’attività dell’Amministrazione aggiudicatrice risulta viziata dal lamentato error in procedendo, con conseguente illegittimità degli atti della serie procedimentale, i quali andranno pertanto annullati.
3. In base a quanto esposto, il ricorso in epigrafe deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza in epigrafe ed annullamento degli atti impugnati in prime cure.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso (n. 8019/04) e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati in primo grado.
Condanna l’Istituto resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro tremila, oltre I.V.A. e *******
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 Aprile 2008  con l’intervento dei Sigg.ri:
***************                                                         Presidente
*************                                                           Consigliere
***************                                                        Consigliere
********************                                                 Consigliere
****************                                                      Consigliere, est.
 
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere                                                                           Segretario
****************                              *****************

Lazzini Sonia

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