Appalti: il giudizio d’appello non apre un giudizio nuovo dei fatti esaminati

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Consiglio di Stato, V Sezione, Pres. Caringella, Est. Franconiero, 4.4.2017, n. 1543, *** (Avv. Francesco Caianiello) contro *** (Avv.ti Alessandro Biamonte e Francesco Liguori),

 

1. giudizio d’appello non apre un giudizio nuovo, in cui i fatti già esaminati in primo grado vengono rivalutati ex novo, ma costituisce un rimedio contro eventuali errori logico-giuridici commessi in quest’ultimo giudizio (secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, da ultimo ribadita da: Cons. Stato, III, 10 agosto 2016, n. 3586, 16 giugno 2016, n. 2682; IV, 27 gennaio 2017, n. 334, 26 settembre 2016, n. 3936; V, 11 novembre 2016, n. 4688; VI, 27 dicembre 2016, n. 5466, 31 agosto 2016, n. 3767, 30 giugno 2016, n. 2947, 28 giugno 2016, n. 2851).

 

2. L’esercizio del potere di revoca della gara o annullamento dell’aggiudicazione rientra pienamente nella discrezionalità rimessa all’Amministrazione, tenuto anche conto del fatto che la fase di scelta del contraente culmina nell’aggiudicazione, quale atto unilaterale dell’Amministrazione che però non perfeziona il contratto e che la stipulazione del contratto è invece momento costitutivo delle obbligazioni contrattuali, in cui le volontà delle parti si incontrano. Fino alla stipula del contratto, dunque, il procedimento di evidenza pubblica ha carattere unitario con la conseguenza che l’eventuale revoca dell’aggiudicazione non richiede l’avviso dell’avvio del procedimento, trattandosi dell’atto conclusivo della procedura di asta pubblica, che per sua natura garantisce la partecipazione dei soggetti interessati, e non di provvedimento di “secondo grado“. (ex multis: T.A.R. Palermo (Sicilia) sez. II  09.05.2014 n. 1171; T.A.R. Veneto sez. I  08 febbraio 2014 n. 152; T.A.R. Brescia (Lombardia) sez. II 11.11.2014 n. 1206).

 

3. Nel caso dell’impresa che usa il progetto solo per partecipare ad una gara pubblica, invece, tale omogeneità di situazioni non si ravvisa in quanto la progettazione ha in questo caso come vero destinatario il committente pubblico. In questo quadro è chiaro che qualunque attestazione di buona e regolare esecuzione da parte dell’impresa che ha dato l’incarico di progettazione ma che non è il vero destinatario di essa non può avere alcun rilievo, ai fini della comprova della validità e realizzabilità del progetto.

Sentenza collegata

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Avv. Biamonte Alessandro

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