Appalti di lavori: i requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa devono esistere sin dal momento della partecipazione alla procedura di gara ed essere verificabili con esclusivo riferimento a tale momento, non essendo quindi

Lazzini Sonia 28/06/07
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In merito alle eventuali giustificazioni che un’impresa la cui attestazione SOa sia stata revocata, merita di segnalare il pensiero espresso la Tar Lazio, con la sentenza numero 4800 del 24 maggio 2007:
 
< Ed ancora in proposito, con particolare riferimento al ricorso n. 11297/2006, va rilevato che la ricorrente non ha alcun interesse ad addurre che all’atto della partecipazione alla gara per la realizzazione della nuova sede provinciale, era comunque in possesso, oltre che dell’attestazione poi revocata, di altra attestazione, sufficiente per la gara stessa, rilasciata da SOA in data 25.7.2003 e valida quindi fino al 23.7.2006, dal momento che tale attestazione non era stata comunque presentata per l’ammissione alla gara, essendo stata invece a tal fine esibita proprio l’attestazione revocata. Per altro verso, dovendosi condividere l’orientamento in proposito espresso dall’Autorità di Vigilanza, va rilevato che l’attestazione superiore successiva assorbe e sostituisce quella inferiore precedente, la quale quindi per il futuro viene meno, conservando rilievo per i soli rapporti, gare e lavori per i quali a suo tempo è stata fatta specificamente valere.>
 
Detto questo comunque nella particolare fattispecie sottoposta ai giudici romani, non sembra che la revoca della Soa sia legittima in quanto, partendo dal principio di cui l’art.. 10 della legge n. 241/90, in base al quale l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare le memorie scritte e i documenti prodotti dall’interessato, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento, dando conto, nella motivazione del provvedimento finale, delle ragioni che l’hanno indotta a non accogliere quanto rappresentato dal privato:
 
<Alla stregua di tale principio è dunque da ritenersi illegittimo il provvedimento che non esterni compiutamente la motivazione che ha indotto l’amministrazione all’adozione dell’atto, pur in presenza di controdeduzioni formalizzate (come appunto nella specie) dal destinatario dell’azione amministrativa. D’altra parte, seppure l’obbligo di esame e riscontro delle deduzioni difensive del privato non impone che ogni singolo argomento venga analiticamente e diffusamente confutato (cfr. CdS, VI, n. 1999/06), è comunque necessario che l’Amministrazione esterni sufficientemente l’iter motivazionale in base al quale possano essere percepite le ragioni del mancato adeguamento dell’azione della P.A. alle deduzioni difensive stesse. Ciò nella specie non è avvenuto, come è anche dimostrato dagli argomenti spesi in sede difensiva (che non possono comunque integrare in via postuma la motivazione dell’atto) per giustificare a posteriori la determinazione impugnata, che è dunque illegittima per le ragioni esposte.>
 
a cura di *************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale
 
per il Lazio
 
 
 
SEZIONE TERZA 
 
SENTENZA
 
 
Sul ricorso 9387/2006 proposto da:
 
SOC ** COSTRUZIONI SPA + (ATI)
 
SOC ** COSTRUZIONI SRL
 
SOC ** SRL 
 
 
 
contro
 
 
PROVINCIA DI SIENA  
 
e nei confronti di
 
SOC **  
 
 
 
                per l’annullamento
 
di tutti gli atti indicati nell’epigrafe del ricorso e nei motivi aggiunti, ovvero:
 
a)della nota dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici prot. N. 29659/06 del 6.7.06, con la quale è stata richiesta alla ** spa la revoca dell’attestazione SOA n. 7556/19/00 rilasciata all’impresa ** Costruzioni spa; b)della nota prot. N. 108551 del 14.7.06, con la quale l’Amministrazione provinciale di Siena ha inviato alla ** Costruzioni spa copia dell’atto dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, di revoca dell’attestazione SOA n. 7556/19/00, adottato nell’adunanza del 24.5.2006; c)della determina dirigenziale dell’Amministrazione Provinciale di Siena raccolta n. 81 del 24.7.2006, con la quale è stata disposta la revoca alla ATI ** Costruzioni spa (****) – ** Costruzioni srl – * srl, dell’appalto integrato per l’esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori relativi alla variante alla Strada Regionale n. 429 di Val D’Elsa per il collegamento dei centri abitati di Certaldo e Poggibonsi; d) della nota prot. N. 31143/06/ISP del 17.7.2006 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, con la quale è stata comunicata l’annotazione nel Casellario Informatico delle imprese dell’avvenuta revoca dell’attestazione SOA; e)per quanto occorra delle determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 11/2002 e n. 5/2004; f)di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della società ricorrente; g) della nota (impugnata con motivi aggiunti) prot. N. 160521 del 26.10.2006 con la quale l’Amministrazione Provinciale di Siena ha comunicato alla ** Costruzioni spa che con determina n. 952/1056 del 19.9.2006 del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Difesa del suolo si era proceduto alla nuova aggiudicazione definitiva in favore della ditta ** Soc. Coop.;
 
– e sul ricorso 11297/2006 proposto da:
 
SOC ** COSTRUZIONI SPA 
contro
 
AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI  
 
 
PROVINCIA DI SIENA  
 
e nei confronti di
 
SOC *.IL SRL ATI
 
e nei confronti di
 
SOC ** SPA  
 
 
per l’annullamento
 
di tutti gli atti indicati nell’epigrafe del ricorso, ovvero:
 
a)della nota dell’Amministrazione Provinciale di Siena, prot. N. 150148 del 4.10.06, comunicata in data 10.10.06, con la quale è stata revocata alla ******à ** Costruzioni spa l’ammissione alla gara di appalto dei lavori di realizzazione della nuova sede dell’Amministrazione Provinciale di Siena in Viale Sardegna; b)della eventuale aggiudicazione della gara alla seconda classificata; c) della nota prot. N. 11308/06/6700/tc del 7.7.06 con la quale la ** ha revocato l’attestazione SOA n. 7556/19/00, mai comunicata e e i cui estremi sono richiamati nella nota sub a); d)della nota del Consiglio dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici prot. N. 29176/06/isp con la quale è stata disposta la revoca dell’attestazione SOA n. 7556/19/00, mai comunicata e e i cui estremi sono richiamati nella nota sub a); e)della nota dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 40686/06/isp del 21.9.06, richiamata nella nota sub a); f)per quanto occorra, della nota prot. N. 93599 del 15.6.06 con la quale l’Amministrazione Provinciale di Siena ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca dell’ammissione alla gara; g) per quanto occorra delle determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 11/2002 e n. 5/2004; h)di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della società ricorrente;
 
 
 
 
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
 
Visti i motivi aggiunti al ricorso n. 9387/06;
 
Visti gli atti di costituzione del giudizio di:
 
AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
 
PROVINCIA DI SIENA
 
** SOC. COOP.
 
ATI SOC. * ******* srl
 
Viste le memorie difensive delle parti;
 
Visti gli atti tutti delle cause;
 
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
 
Uditi nella pubblica udienza del 7 marzo 2007, designato relatore il Consigliere ****************, gli avvocati come da verbale di udienza;
 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
                                                FATTO E DIRITTO
 
1.I ricorsi e i motivi aggiunti di cui in epigrafe vanno anzitutto riuniti, per essere trattati congiuntamente e decisi con una sola sentenza, stante la presenza in essi di chiari elementi di connessione, sia dal punto di vista soggettivo (per identità della parte ricorrente ** Costruzioni spa e delle Amministrazioni intimate) che da quello oggettivo, essendo unica la questione di fondo (revoca di attestazione SOA).
 
2.Ed in effetti la complessa vicenda contenziosa che ne occupa è incentrata, in entrambi i ricorsi introduttivi, sulla contestazione ed impugnativa dell’atto con il quale è stata disposta, da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, la revoca dell’attestazione SOA n. 7556/19/00 a suo tempo rilasciata da ** spa all’impresa ricorrente (** Costruzioni spa) in data 23.10.2005. La revoca predetta è stata deliberata dall’Autorità di Vigilanza nella seduta del Consiglio in data 24.5.2006, successivamente formalizzata, comunicata e portata ad esecuzione. Gli altri atti impugnati, a parte quelli tuzioristicamente enunciati (quali le determinazioni della ripetuta Autorità nn. 11/2002 e 5/2004) sono sostanzialmente e prevalentemente attuativi ed applicativi dell’intervenuta revoca di attestazione, e comunque sono su di essa basati. Sotto questo aspetto l’impugnativa è estesa agli altri atti indicati in epigrafe ed in particolare: (nel ricorso n. 9387/2006) alla determinazione dirigenziale dell’Amministrazione provinciale di Siena n. 81 del 24.7.2006, di revoca alla ATI con capogruppo ** Costruzioni spa dell’aggiudicazione dell’appalto integrato per l’esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori relativi alla Strada Regionale n. 429 di Val d’Elsa; alla comunicazione di annotazione nel Casellario Informatico dell’intervenuta revoca di attestazione; nonché (nei motivi aggiunti al ricorso predetto) alla comunicazione dell’avvenuta nuova aggiudicazione definitiva della gara suddetta alla ** Soc. Coop; ed inoltre (nel ricorso n. 11297/2006) alla revoca, disposta dall’Amministrazione Provinciale di Siena in data 4.10.2006, dell’ammissione dell’Impresa ** Costruzioni spa alla gara di appalto dei lavori di realizzazione della nuova sede dell’Amministrazione Provinciale stessa in Viale Sardegna. E’ anche impugnata, nel ricorso da ultimo citato, una nota dell’Autorità intimata relativa a quesito posto dalla Provincia di Siena in ordine a precedente attestazione Soa della società ricorrente;
 
3.Posto quanto sopra, il Collegio ritiene di dover disattendere le eccezioni preliminari di inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità sollevate dalle Amministrazioni resistenti e dalle ditte controinteressate, al riguardo rilevando infatti quanto segue:
 
a)circa la pretesa inammissibilità dei ricorsi per impugnativa cumulativa di atti emessi da diverse autorità amministrative all’esito di procedimenti autonomi ed indipendenti, si tratta di eccezione priva di fondamento, alla stregua del pacifico orientamento giurisprudenziale per cui, in assenza di un’espressa disciplina dell’istituto della connessione, la possibilità nel processo amministrativo di conoscere fattispecie connesse va assunta in termini di ragionevolezza e di giustizia sostanziale, senza formalismi suscettibili di appesantire gli adempimenti procedurali a carico di chi intenda tutelarsi avverso atti, ritenuti illegittimi, della pubblica autorità (cfr. CdS, VI, 4.10.2006, n. 5906; V, 13.12.2005, n. 7058; TAR Lazio, Roma, III, 30.11.2006, n. 13415). Nella specie, si tratta di impugnativa di provvedimenti collegati da vincoli di stretta connessione, posto che la revoca dell’attestazione SOA (il cui procedimento oltretutto è stato attivato nell’ambito della gara indetta dalla Provincia di Siena per i lavori della Strada Regionale n. 429 di Val D’****) è richiamata ed assunta a fondamento delle determinazioni della Provincia, per cui le impugnative proposte con i ricorsi di cui in epigrafe, avverso le determinazioni della Provincia stessa e dell’Autorità di Vigilanza intimate, attengono ad un quadro procedimentale unitariamente lesivo degli interessi della società istante. Sebbene si tratti dunque di atti emessi da Autorità diverse, gli stessi, in quanto funzionalmente collegati, ben possono essere conosciuti (in assenza tra l’altro di rituali eccezioni d’incompetenza territoriale) da questo Tribunale in sede di decisione dei ricorsi in epigrafe, volti ciascuno di essi alla tutela di posizioni ed interessi strettamente interconnessi;
 
b)quanto all’improcedibilità del ricorso n. 9387/2006 per mancata impugnativa della nuova aggiudicazione della gara alla società controinteressata, l’improcedibilità stessa non sussiste, posto che con motivi aggiunti depositati il 6.12.2006 la ricorrente è invece insorta contestando appunto tale aggiudicazione, sebbene con le stesse censure proposte nel ricorso introduttivo avverso la revoca dell’attestazione SOA e dell’iniziale aggiudicazione all’istante;
 
c)sempre in ordine ai motivi aggiunti di cui sopra, per i quali viene dedotta presentazione tardiva, cioè oltre il termine dimidiato di trenta giorni decorrenti dalla data (26.10.2006) di ricevimento della nota n. 160521 dell’Amministrazione provinciale di Siena di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva della gara alla ** Soc. Coop, si tratta anche in questo caso di eccezione infondata, poiché il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale, del resto maggioritario, secondo il quale la regola del dimezzamento dei termini processuali, introdotta dall’art. 23 bis della legge n. 1034/1971, così come non vale per il ricorso introduttivo, ugualmente non si applica ai motivi aggiunti, specialmente quando gli stessi sono preordinati, come nella specie, all’impugnativa di atti diversi e successivi rispetto a quelli inizialmente contestati (cfr. CdS, V, 6.3.2006, n. 1068 e VI, 29.11.2006, n. 6990). La deroga al principio del dimezzamento dei termini trova infatti in questi casi giustificazione sia nel favor per il simultaneus processus, sia nel rilievo che anche nei motivi aggiunti sussistono quelle finalità di garanzia e tutela del diritto di difesa che costituiscono la ratio dell’eccezione medesima. L’esclusione del termine di proposizione del ricorso dal disposto dimezzamento mira ad assicurare invero alla parte ricorrente l’ordinario spazio temporale per la migliore impostazione della causa, sicché tale esigenza sussiste anche in relazione alla ipotesi in cui la possibilità di dedurre ulteriori vizi o di impugnare ulteriori atti sorga dopo la proposizione del ricorso originario;
 
d)ancora per i motivi aggiunti, se ne deduce l’inammissibilità perché con essi non sarebbe stato in realtà impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara in favore della Cooperativa controinteressata, ma solo la nota, non avente carattere provvedimentale, di semplice comunicazione di tale intervenuta aggiudicazione. L’assunto è inconferente poiché una valutazione realistica e sostanziale dell’oggetto dell’impugnativa azionata con i ripetuti motivi aggiunti, porta a riconoscere e concludere che la ricorrente abbia in realtà voluto estendere l’impugnativa all’aggiudicazione predetta (la relativa determinazione n. 952 del 19.9.2006, del resto, è espressamente enunciata nell’epigrafe dei motivi aggiunti, mentre nelle relative premesse la società istante, dopo aver rilevato che le è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva della gara alla ** Soc. Coop, precisa che “tale atto è anch’esso illegittimo” e tale riferimento va appunto ragionevolmente riferito all’aggiudicazione. Non a caso d’altra parte i motivi aggiunti sono stati notificati alla Cooperativa aggiudicataria e controinteressata);
 
e)si deduce poi ulteriormente, nella controversia introdotta con il ricorso n.11297/2006, da parte della società controinteressata e della Provincia di Siena, che il ricorso sarebbe inammissibile per litispendenza (essendo già stata impugnata la revoca dell’attestazione SOA con ricorso n. 9387/06) ed atteso altresì che tale revoca, già conosciuta dall’istante nel mese di luglio 2006, sarebbe stata tardivamente contestata, a dicembre 2006, con il ricorso n. 11297/06. Gli argomenti esposti non possono essere condivisi, dal momento che il provvedimento dell’Autorità di Vigilanza, che ha una sua anche autonoma valenza lesiva, è stata correttamente e tempestivamente impugnato con il ricorso n. 9387/06, mentre la reiterazione della relativa impugnativa nel successivo predetto ricorso n. 11297/06 può intendersi come deduzione (nell’ambito della tempestiva impugnativa della revoca dell’ammissione alla gara di appalto per la realizzazione della sede del nuovo Palazzo provinciale di Siena) di motivi di illegittimità derivata fatti valere a seguito di un’impugnativa comunque già tempestivamente proposta. D’altra parte, ciò appare chiaro se si considera che nel testo del ricorso n. 11297/06 l’istante ben chiarisce gli sviluppi della complessa vicenda in esame e i suoi risvolti contenziosi, anche con particolare riferimento all’impugnazione già formalizzata nel ricorso n. 9387/06 contro la revoca dell’attestazione SOA.. Sostanzialmente, a prescindere dalla tecnica formale (più o meno condivisibile) di compilazione del ricorso n. 11297/06, sembra al Collegio che non vi siano sotto l’aspetto esaminato ragioni sostanziali o processuali che possano ragionevolmente ostare all’ammissibilità e tempestività anche di tale stesso ricorso. L’interesse, del resto, a far comunque valere anche in quest’ultimo gravame, l’illegittimità della revoca dell’attestazione SOA è sorto evidentemente nel momento in cui se ne è fatta applicazione ai fini dell’ulteriore determinazione dell’Amministrazione provinciale di Siena di revoca dell’ammissione dell’offerta della ricorrente alla gara per la realizzazione del Palazzo provinciale;
 
f)nessun fondamento ha poi la richiesta di integrazione del contraddittorio (nel ricorso n. 11297/06) con notifica del ricorso stesso anche alla ** Soc. Coop, dal momento che tale impresa è controinteressata soltanto nell’altro giudizio (di cui al ric. n. 9387/06) ove è stata regolarmente chiamata in causa (e si è costituita) e non in quello di cui al successivo suddetto ricorso n. 11297/06 (a nulla rilevando in contrario il fatto che tale ditta abbia partecipato alla seduta del 24.5.2006 dell’Autorità di Vigilanza in cui è stata deliberata la revoca alla ricorrente dell’attestazione SOA n. 7556/10/00);
 
g)non si ravvisano infine elementi (i quali d’altra parte per poter essere valorizzati nel senso preteso dovrebbero essere ben altrimenti univoci e sicuri) per poter condividere l’eccezione di acquiescenza della ricorrente alla revoca di cui sopra in dipendenza del successivo conseguimento di altra attestazione SOA, trattandosi oltretutto di atto non avente identico contenuto e valore ed atteso che esso non ha comunque impedito o rimosso l’effetto lesivo comunque determinato dalla revoca in questione (che l’istante in effetti ha tempestivamente rilevato e fatto valere).
 
4.Ciò posto, può procedersi all’esame del merito, con la precisazione che, essendo in ogni caso fondamentalmente rivolte doglianze pressoché identiche, espresse in entrambi i ricorsi e nei motivi aggiunti, contro la revoca di attestazione SOA deliberata dall’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici in data 24.5.2006, le valutazioni e le conclusioni che seguono valgono (ove non diversamente specificato) in generale per tutte le impugnative in trattazione.
 
E dunque va in ogni caso disatteso il primo motivo d’impugnazione con il quale la ricorrente deduce, in estrema sintesi, di non aver avuto tempo sufficiente per predisporre le proprie difese nell’ambito del procedimento di revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici. Sostanzialmente la ricorrente lamenta violazione dei principi del corretto contraddittorio e del giusto procedimento, nonché violazione degli artt. 14 e 16 del DPR n. 34/2000. In proposito la doglianza di fondo è quella di non aver avuto tempestiva cognizione della nota dell’Autorità di vigilanza in data 27.3.2006 di apertura del procedimento di controllo della regolarità dell’attestazione SOA e di non essere stata messa in condizioni di poter tempestivamente controdedurre a causa della circostanza che il fax con il quale l’Autorità predetta invitava l’impresa a presentare deduzioni è pervenuto incompleto e illeggibile. Sicchè solo in prossimità della seduta del Consiglio in cui l’Autorità si è pronunciata sulla questione, la ricorrente ha potuto ricevere nuovamente detta nota ed al riguardo apprestare in pochi giorni frettolose difese. In proposito ritiene il Collegio che il contraddittorio sia stato comunque nella specie ampiamente assicurato e non vi sia stata alcuna violazione del diritto di difesa delle posizioni della società istante. Ed invero, a parte il fatto che dell’incompleto (o illeggibile) ricevimento del fax suddetto l’istante non fornisce alcuna prova (il documento ricevuto non è stato depositato in giudizio), sta di fatto che la ricorrente ha comunque avuto modo di partecipare al procedimento, tanto che nell’audizione del 24.5.2006 l’impresa ** è stata sentita ed ha anche presentato una articolata memoria scritta. Sicchè non si vede di cosa l’impresa al riguardo possa lamentarsi. Va d’altra parte rilevato che in sede di audizione, se i tempi a disposizione per l’apprestamento delle proprie difese fossero stati effettivamente insufficienti o troppo ristretti, ben avrebbe potuto la ricorrente chiedere uno slittamento della seduta e della relativa audizione, ma nessuna istanza in tal senso fu avanzata. Del resto, che le garanzie partecipative comunque siano state sufficientemente assicurate, risulta dal fatto stesso che le difese in ambito procedimentale risultano sostanzialmente le stesse che sono state trasfuse e proposte nel quarto motivo di ricorso.
 
5.Con il secondo mezzo la ricorrente censura la partecipazione all’audizione del Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in data 24.5.2006, del legale della Coop. Costruzioni, che non sarebbe stato legittimato. La censura è anch’essa da disattendere, perché la partecipazione al procedimento dell’impresa suddetta era ampiamente giustificata, ex art. 9 L. n. 241/90, sia in considerazione del fatto che, essendo seconda classificata nella procedura di gara indetta per la realizzazione dei lavori relativi alla strada regionale n. 429 (dei quali la ricorrente risultava aggiudicataria), in caso di revoca dell’attestazione avrebbe conseguito (come poi in effetti si è verificato) l’aggiudicazione dell’appalto, sia perché il procedimento dinanzi all’Autorità di vigilanza era stato attivato proprio dalla Cooperativa suddetta, che era quindi vera e propria parte procedimentale. E comunque non risulta dal provvedimento impugnato che nel corso dell’audizione in questione il rappresentante della ** sia stato sentito.
 
6.Anche il terzo motivo è infondato. La nuova attestazione SOA n. 4482/11/00 conseguita il 23.5.2006 dalla società istante era invero del tutto irrilevante sia nel procedimento attivato dall’Autorità di Vigilanza per il controllo della precedente attestazione del 2005, sia ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla Provincia di Siena nelle gare di cui trattasi. Quanto al primo dei suddetti procedimenti, non può sostenersi che si sia verificata una situazione assimilabile ad una cessazione della materia del contendere per effetto dell’intervento della nuova attestazione, posto che quest’ultima era destinata evidentemente a produrre effetti solo ed esclusivamente dal suo rilascio e non poteva valere a surrogare in alcun modo quella preesistente nei rapporti ed appalti in cui essa era stata fatta valere. Si imponeva quindi la prosecuzione della verifica in merito all’attestazione ottenuta nell’ottobre 2005, trattandosi oltretutto (proprio in ragione della non retroattività dell’attestazione del 2006) dell’unica attestazione che la società ** poteva spendere (ed in effetti aveva speso) per la partecipazione alle menzionate gare di appalto bandite dalla Provincia di Siena. Tra l’altro è appena il caso di rilevare (e la notazione ha particolare rilievo in relazione all’importo della gara per la progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione della strada regionale n. 429 di Val d’****) che la “nuova” attestazione n. 4482/11/00 del 23.5.2006 è diversa da quella precedente poiché attribuisce alla ** spa la qualificazione per “progettazione e costruzione” solo fino alla V classifica e non fino all’VIII come la precedente attestazione (revocata) del 24.10.2005.
 
In ogni caso (e le considerazioni che seguono valgono anche per dar conto dell’infondatezza di assunti svolti nel settimo motivo di gravame) va considerato che i requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa devono esistere sin dal momento della partecipazione alla procedura di gara ed essere verificabili con esclusivo riferimento a tale momento, non essendo quindi suscettibili di dimostrazione o sanatoria postuma. Per cui, una volta revocata dall’Autorità di Vigilanza l’attestazione SOA che l’istante aveva presentato in entrambe le gare in questione, non restava alla Provincia che prenderne atto adottando a sua volta, per evidenti esigenze di pubblico interesse, i provvedimenti di revoca (di aggiudicazione di gara ed ammissione di offerta) oggetto di contestazione.
 
Ed ancora in proposito, con particolare riferimento al ricorso n. 11297/2006, va rilevato che la ricorrente non ha alcun interesse ad addurre che all’atto della partecipazione alla gara per la realizzazione della nuova sede provinciale, era comunque in possesso, oltre che dell’attestazione poi revocata, di altra attestazione, sufficiente per la gara stessa, rilasciata da ** in data 25.7.2003 e valida quindi fino al 23.7.2006, dal momento che tale attestazione non era stata comunque presentata per l’ammissione alla gara, essendo stata invece a tal fine esibita proprio l’attestazione revocata. Per altro verso, dovendosi condividere l’orientamento in proposito espresso dall’Autorità di Vigilanza, va rilevato che l’attestazione superiore successiva assorbe e sostituisce quella inferiore precedente, la quale quindi per il futuro viene meno, conservando rilievo per i soli rapporti, gare e lavori per i quali a suo tempo è stata fatta specificamente valere.
 
7.E’ invece condivisibile e fondato, ad avviso del Collegio, il quarto motivo d’impugnazione, nella parte in cui la società istante deduce insufficienza motivazionale della determinazione dell’Autorità di Vigilanza di revoca dell’attestazione SOA n. 7556/19/00. Invero, l’Autorità predetta ha ritenuto che l’attestazione di cui sopra fosse stata rilasciata all’impresa ** Costruzioni spa “in assenza dei requisiti economici finanziari e tecnico organizzativi richiesti dal DPR n. 34/2000”. Questo sul rilievo, sostanzialmente, che l’impresa suddetta avrebbe acquisito il riconoscimento dei requisiti di qualificazione sulla base di una valutazione di atti di cessione aziendale effettuata in contrasto con le determinazioni dell’Autorità stessa nn. 11/2002 e 5/2004. Le cessioni di azienda o ramo d’azienda contestate sono state dettagliatamente individuate e specificate nel corso del procedimento. Nell’ambito di questo, poi, l’Amministrazione ha affermato (e contestato alla ricorrente) che tali atti di cessione sono risultati sostanziarsi in cessioni di singoli requisiti tecnico organizzativi e non in reali trasferimenti di parti dei complessi aziendali organizzate e distinte dai complessi aziendali residui, dal momento che tutti gli atti suddetti “hanno ad oggetto il trasferimento di un non ben precisato ramo concernente l’attività edile e sanciscono l’esclusione dal subentro della parte cessionaria nei crediti e debiti aziendali, nonché nei contratti in corso di esecuzione e in tutti i rapporti di lavoro dipendente”. Al riguardo la ricorrente ha peraltro presentato, sempre nel corso del procedimento, e precisamente nella seduta stessa del 24.5.2006 del Consiglio dell’Autorità di Vigilanza, una dettagliata relazione difensiva e di chiarimenti, nella quale, con specifico riferimento ad ogni singola cessione, ha addotto le ragioni per cui, contrariamente a quanto affermato dalla P.A., si sarebbe trattato di vere e proprie cessioni di rami aziendali. La ricorrente in tale relazione difensiva ha anche controdedotto con specifico riferimento alle osservazioni dell’Amministrazione. Quest’ultima, tuttavia, nel provvedimento finale, pur citando le analitiche deduzioni difensive della ricorrente, le ha genericamente respinte, senza entrare nel merito delle deduzioni stesse e degli argomenti svolti (anche in punto di fatto) circa le caratteristiche delle singole cessioni ed il contesto in cui ciascuna di esse è avvenuta. L’Amministrazione, in sostanza, si è sostanzialmente limitata a ribadire gli stessi argomenti utilizzati nel corso delle note di avvio procedimentale, ed a richiamare considerazioni di carattere generale tratte dalle proprie determinazioni in materia (nn. 11/2002 e 5/2004), senza replicare concretamente, specificamente e sufficientemente alle note difensive ed alle circostanze ed argomenti addotti dalla ricorrente. Proprio per questo d’altra parte le sintetiche motivazioni rese dalla P.A. sono le stesse per tutte le cessioni contestate, non entrando nel dettaglio e nella peculiarità di ciascuna di esse (secondo la rappresentazione di cui alla relazione difensiva della società istante), mentre gli argomenti utilizzati per sostenere l’irrilevanza ed ininfluenza delle deduzioni difensive dell’impresa interessata sono sostanzialmente apodittici (indeterminatezza delle cessioni d’azienda), e dunque insufficienti sul piano motivazionale. Ciò in palese contrasto, ad avviso del Collegio, con l’art.. 10 della legge n. 241/90, in base al quale l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare le memorie scritte e i documenti prodotti dall’interessato, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento, dando conto, nella motivazione del provvedimento finale, delle ragioni che l’hanno indotta a non accogliere quanto rappresentato dal privato (cfr. TAR Lazio, Roma, II, n. 3433 del 20.4.2004, nonché CdS, VI, 15.7.1998, n. 1074). Alla stregua di tale principio è dunque da ritenersi illegittimo il provvedimento che non esterni compiutamente la motivazione che ha indotto l’amministrazione all’adozione dell’atto, pur in presenza di controdeduzioni formalizzate (come appunto nella specie) dal destinatario dell’azione amministrativa. D’altra parte, seppure l’obbligo di esame e riscontro delle deduzioni difensive del privato non impone che ogni singolo argomento venga analiticamente e diffusamente confutato (cfr. CdS, VI, n. 1999/06), è comunque necessario che l’Amministrazione esterni sufficientemente l’iter motivazionale in base al quale possano essere percepite le ragioni del mancato adeguamento dell’azione della P.A. alle deduzioni difensive stesse. Ciò nella specie non è avvenuto, come è anche dimostrato dagli argomenti spesi in sede difensiva (che non possono comunque integrare in via postuma la motivazione dell’atto) per giustificare a posteriori la determinazione impugnata, che è dunque illegittima per le ragioni esposte.
 
8.In base alle superiori considerazioni e con assorbimento di ogni profilo di censura non esaminato vanno accolti i ricorsi e i motivi aggiunti di cui in epigrafe, con annullamento, per l’effetto, degli atti impugnati (revoca dell’attestazione SOA, relativa iscrizione nel casellario informatico, revoca dell’aggiudicazione dellam gara per la strada regionale, revoca dell’ammissione alla gara per la sede palazzo provinciale, nuova aggiudicazione della gara per la strada regionale alla Cooperativa controinteressata).
 
Quanto invece alla richiesta risarcitoria, la stessa, peraltro del tutto genericamente proposta (sulla base di un danno prospettato pari all’utile determinato nel 10% dell’offerta), non può essere assecondata, dal momento che i lavori di cui alle gare in questione non risultano essere iniziati, né (per la gara relativa alla nuova sede provinciale) risulta addirittura che vi sia stata aggiudicazione. Sicchè la posizione della ricorrente allo stato appare sufficientemente e congruamente reintegrata in via specifica, attraverso la possibilità di rivalutazione della posizione stessa, mediante riedizione degli atti.
 
Quanto alle spese della complessiva controversia, le stesse, liquidate equitativamente e globalmente in euro seimila, vanno poste a carico dell’Autorità di Vigilanza e della Provincia di Siena (duemila euro ciascuna), nonché (per mille euro ciascuna) delle imprese controinteressate e costituite (** Soc. Coop e ATI **.), con vincolo di solidarietà.
 
                                                                P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, previa riunione dei ricorsi e motivi aggiunti di cui in epigrafe, accoglie gli stessi, nei limiti indicati in motivazione, ed annulla per l’effetto gli atti impugnati (secondo quanto in motivazione specificato).
 
Condanna le parti soccombenti a rifondere le spese dei due giudizi, che vengono liquidate nella misura complessiva di euro 6.000,00 e poste a carico delle parti stesse come da motivazione.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
 
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 marzo 2007. 
 
 
Il Presidente: ***************** _________________________
 
 
L’Estensore: **************** _________________________
 

Lazzini Sonia

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