Antitrust: i Consigli notarili distrettuali sono associazioni di imprese e le tariffe non garantiscono la qualità del servizio notarile

Redazione 05/04/13
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Lilla Laperuta

“I notai esercitano un’attività economica in condizioni di concorrenza e, pertanto, possono essere qualificati come imprese. I Consigli notarili distrettuali, in quanto enti rappresentativi di imprese che offrono sul mercato, in modo indipendente e stabile, i propri servizi professionali, sono associazioni di imprese ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 287/1990. È quanto affermato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nel provvedimento n. 24275 pubblicato nel bollettino settimanale n. 12 del 2 aprile 2013 sul sito http://www.agcm.it/.

Il provvedimento è stato emanato in riferimento ad una segnalazione di un notaio, operante nel distretto notarile di Lucca, con la quale si denunciava l’adozione da parte del Consiglio di quattro tariffari relativi ad alcune prestazioni notarili offerte nell’ambito del distretto notarile di Lucca nonché l’adozione di ulteriori delibere volte ad introdurre un sistema di monitoraggio a garanzia dell’applicazione uniforme de prezzi individuati nei tariffari.

Ad avviso dell’Antitrust la delibera di adozione dei quattro prontuari in questione e la successiva attività di monitoraggio e verifica del rispetto delle tariffe, anche mediante attività sanzionatoria, in quanto atti adottati da un organo di un ente rappresentativo di imprese attive nella fornitura di prestazioni professionali notarili, costituiscono deliberazioni di un’associazione di imprese e sono, pertanto, qualificabili come un’unica intesa ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 287/1990.

Di conseguenza, stante la normativa, le restrizioni tramite intesa sono giustificate soltanto laddove impongano limitazioni proporzionate agli interessi pubblici connessi con l’esercizio di una determinata professione e, in ogni caso, prosegue l’Autorità, tali limitazioni di derivazione sia normativa che pattizia devono essere effettivamente funzionali e indispensabili per la tutela di interessi pubblici.

In tal senso, si richiama nel provvedimento la Commissione europea, che, nella Relazione del 2004, ha affermato che la verifica della necessarietà e della proporzionalità delle limitazioni della concorrenza tra professionisti impone che le restrizioni siano “oggettivamente necessarie per raggiungere un obiettivo di interesse generale chiaramente articolato e legittimo e devono costituire il meccanismo meno restrittivo della concorrenza atto a raggiungere tale obiettivo“.

In linea con la posizione degli organi d’oltralpe e con i principi sottesi al processo di liberalizzazione del settore delle professioni, l’Antitrust afferma che la promozione della qualità delle prestazioni dovrebbe essere perseguita, invero, tramite misure non restrittive della concorrenza, quali la formazione e l’aggiornamento degli iscritti, l’adozione di standard qualitativi minimi o di un controllo disciplinare più severo delle prestazioni inadeguate.

Analoga posizione è stata espressa dalla Corte di Cassazione, la quale ha sostenuto che “la tariffa non è di per sé garanzia della qualità della prestazione, così la deroga alla tariffa con la pattuizione di un compenso più basso rispetto alla stessa non equivale in alcun modo a prestazione scadente” (sent. 3715/2013).

La fissazione delle tariffe da parte del Consiglio notarile e l’attività svolta al fine di assicurarne l’applicazione, non può essere giustificata, pertanto, dalla necessità di garantire la qualità dei servizi notarili.

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