Anticorruzione: quali poteri all’ANAC dopo il caso Cantone?

Redazione 24/04/17
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Scoppiato lo scandalo attorno al Presidente dell’ANAC, Raffaele Cantone, si parla sempre di più dell’Autorità Nazionale anti Corruzione, e dei suoi futuri poteri. In particolare, il Consiglio dei Ministri avrebbe arbitrariamente soppresso il comma 2 dell’articolo 211 della Codice degli Appalti, delega legislativa con cui il Parlamento aveva legittimamente conferito poteri sostanziali all’Anac, che consentissero di intervenire in casi di macroscopica irregolarità, senza dover necessariamente attendere l’intervento della magistratura.

Ma quali sono i compiti attuali dell’Anac? E soprattutto, che cos’è l’Autorità nazionale anti corruzione? Vediamolo insieme.

 

ANAC: che cos’è?

L’AnacAutorità Nazionale anti Corruzione è nata per sostituire l’AVPC o Autorità preposta alla Vigilanza del settore dei contratti e degli appalti pubblici. In particolare, è stata istituita con il decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114.

Già la precedente Autorità svolgeva un compito di controllo e sorveglianza delle possibili devianze corruttive all’interno della Pubblica Amministrazione, soprattutto per quanto riguardava gli appalti pubblici, sulla scia della profonda indignazione lasciata dallo scandalo di Tangentopoli. Tuttavia, col passare degli anni, e con il mutare della fenomenologia dei delitti contro la pubblica amministrazione, la sua struttura organizzativa, nonché i suoi poteri, si sono rivelati piuttosto formalistici e scarsamente incisivi in materia di prevenzione della corruzione.

Per questo motivo, nel 2014, il Legislatore ha soppresso l’AVCP e ha trasferito le sue funzioni e competenze alla già esistente ANAC: questa due anni prima era nata come Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche con compiti di valutazione della trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

 

ANAC: cosa fa?

Attualmente, la composizione dell’ANAC, ai sensi del comma 3 dell’art. 13 del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, è collegiale e consta in 4 membri cui si aggiunge il presidente.

Il d.l. 90/2014 ha quindi stabilito che “i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e trasparenza (ANAC)[…]che è ridenominata Autorità Nazionale Anticorruzione” (art. 19, 2°co., d.l. 90/2014). Solo le funzioni di tipo consultivo e di precontenzioso sono state affidate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Sono dunque molto estesi, ad oggi, i poteri dell’ANAC, tra cui quelli di vigilanza e intervento, volti a garantire la trasparenza nell’ambito della realizzazione di opere pubbliche e a prevenire la corruzione delle imprese aggiudicatrici anche attraverso strumenti di gestione, sostegno e monitoraggio. Tutte le altre funzione dell’ANAC sono elencata all’articolo 6 del Codice dei contratti pubblici; particolarmente rilevanti:

  • la vigilanza sul rispetto delle regole della concorrenza e dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di gara;
  • il potere di accesso alle banche dati per lo svolgimento di indagini e istruttorie;
  • la gestione della Banca dati nazionale sui contratti pubblici (BDNCP), contenente tutte le informazioni relative alle amministrazioni aggiudicatrici e alle gare d’appalto indette, e del sistema AVC-PASS impiegato per la verifica dei requisiti di qualificazione delle imprese partecipanti alle gare d’appalto.

Redazione

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