Animali domestici detenuti vs persone detenute, 3 a 1

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Non è il risultato di un incontro di calcio o di una partita di basket tra detenuti e animali domestici, ma sono gli elementi algebrici di una equazione svantaggiosa a danno delle persone recluse, nel caso di specie, presso l’istituto penitenziaro di Piacenza ma anche in generale di molti altri istituti di detenzione italiani.

Aldilà della nota umoristica quello che si è avuto modo di rilevare, a seguito della decisione della CEDU (Grande Chambre) del 27 maggio di quest’anno in relazione alla Legge Regionale Emilia Romagna del 29 marzo 2013 n. 3, ha dell’eclatante ed è degno di essere raccontato nelle sue componenti soggettive per essere pienamente compreso nella sua paradossalità normativa.

La prima parte della questione interessa il ricorso presentato dall’ex Ministro di Giustizia Paola Severino presso la Grande Chambre della CEDU di Strasburgo avverso alla sentenza dell‘08.01.2013 della Corte (Affaire Torreggiani et autres c. Italie) che condannava l’Italia per violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo perchè riteneva che lo spazio di una cella di 9 mq. e diviso in tre detenuti, per uno spazio vitale di 3 mq. cadauno, presso l’istituto penitenziario di Piacenza, integrasse la fattispecie di una pena o trattamento inumano e degradante.

L’aver fatto opposizione da parte del Ministero a quella sentenza indica che detto dicastero indirettamente riconosce che attribuire solo 3 mq. di spazio vivibile per persona, all’interno di una struttura carceraria, siano quantità invece consona alla dignità umana, sufficiente alla salute di un detenuto e non lede alcun principio e diritto umano sancito da più Convenzioni internazionali ed anche europee.

Di parere contrario invece è stata la Grande Chambre che il 27 di questo mese, nel rigettare il predetto ricorso, ha confermato la sentenza di 1° grado dichiarando definitivamente accertata la violazione dei diritti dell’uomo e in particolare di quelli previsti all’art. 3 della CEDU.

Non entrando nel merito della questione, è giusto però sottolineare la gravità della situazione carceraria italiana, quasi esplosiva e paragonabile soltanto a quella già vista negli anni 70, come indicata dalla Corte attraverso le sollecitazioni poste all’interno della prima sentenza secondo cui, entro un anno, l’Italia deve porre fine a questo increscioso vulnus ai diritti umani dei detenuti, che pregiudica la stessa sua presenza all’interno dei consessi civili europei, così come era stato paventato dalla stessa Corte, prima dell’ingresso nell’ordinamento italiano della Legge Pinto sull’equa riparazione ai ritardi processuali.

La seconda parte dell’equazione riguarda la modifica della Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005 della Regione Emilia Romagna, avvenuta con Legge Regionale 29 marzo 2013, n. 3, regione la cui giurisdizione ricomprende anche la città di Piacenza, in cui sono detenuti, ed ecco il paradosso riferito soprattutto ai luoghi, alcuni dei ricorrenti vittoriosi presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo.

In questa legge regionale, all’art. 3, sono disciplinate in maniera dettagliate tutte quelle responsabilità e doveri generali attribuiti al detentore di animali domestici, affinché gli stessi non subiscono trattamenti diremmo paradossalmente “inumani” e contrari alla disciplina prevista dalle norme nazionali, dell’Unione Europea e della convenzione di Washington, ratificata dall’Italia con la Legge 19 dicembre 1975, n. 874 ed entrata in vigore il 31 dicembre 1979, convenzione specifica sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

Al comma 2 lett. f bis la medesima legge rinvia ad altre disposizioni e cioè quelle relative all’adozione dei requisiti minimi per il ricovero ordinari nei canili e gattili degli animali considerati ormai domestici, quelle che sono le modalità tecniche di attuazione del dispositivo normativo1“/>.

Da ciò ne discende che un cane custodito in giardino, in Emilia Romagna, deve avere uno spazio di 9 mq. per il box e una cuccia di almeno 3 mq., mentre deve essergli messa a disposizione un’area di 150 mq. per la così detta sgambatura.

Nell’eventualità che il detentore dell’animale o il custode nel caso del canile o gattile, violi dette disposizioni l’art. 14 della medesima legge prevede che il contravventore sia punito con una sanzione da un minimo di 150,00 a un massimo di 450,00 Euro.

Quello che maggiormente sottolinea ed evidenzia, ma che di contro preoccupa ogni persona di buon senso, a causa del divario enorme oggettivamente creato per legge tra persone e animali, l’attenzione maggiore posta del legislatore per la corretta custodia e dunque la salute dell’animale domestico, è il termine perentorio di sei mesi previsto per obbligare il cittadino, ma anche gli enti preposti alla custodia degli animali, ad adeguare gli spazi riservati a quest’ultimi, ai sensi dell’art. 82“/> della legge regionale 29 marzo 2013 n. 3.

Da tutto ciò appare del tutto evidente e oltremodo allarmante, la considerazione, ovvero la scarsa attenzione, posta dal legislatore nel legiferare anche correttivamente verso le condizioni dell’uomo detenuto rispetto all’animale custodito, ma soprattutto nel non voler riconoscere e rispondere adeguatamente ad errori che quotidianamente, nell’applicazione della norma e prima ancora nella stesura e approvazione della stessa, si concretizzano.

Non è accettabile che, oggi, in uno stato di diritto e soprattutto in una nazione che si proclama culla stessa del diritto, l’uomo, già posto dalla natura stessa all’apice della scala evolutiva animale, sia figurativamente, ma anche effettivamente, retrocesso nell’attribuzione legislativa di garanzie soggettive, ad un livello inferiore rispetto al cane o al gatto e sia possibile, per legge, ammettere che un animale domestico possa avere più spazio vivibile (nel caso de quo il triplo in più per il luogo della custodia, mentre non è possibile effettuare alcuna equazione per il luogo adibito alla “sgambatura”) rispetto all’uomo!

 

1“/>1. ARTICOLO 3 Responsabilità e doveri generali del detentore

1. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo é responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo

conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso, la specie e la razza.

2. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:

a) a rifornire l’animale di cibo e acqua in quantità e qualità sufficienti, con tempistica adeguata, e facilmente accessibili;

b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;

c) a consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico;

  1. fermo restando quanto previsto dalle lettere a), b) e c), a prendere le precauzioni temporanee e idonee per impedirne

la fuga e garantire la tutela dei terzi;

e) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni; (abrogata)

  1. ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;

f bis) a garantire un ricovero i cui requisiti strutturali minimi non differiscano da quelli previsti per i reparti di ricovero

ordinario dei canili e gattili autorizzati sul territorio regionale.

2 bis. Al detentore di animali di affezione è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione

similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo

temporanee di sicurezza.”.

3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e

comportamentali, così da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell’animale femmina gravida o allattante.

4. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di

sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.

5. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell’Unione Europea e della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).

2“/>2. Art. 8

Disposizioni finali

1. Per il tempo necessario all’adeguamento strutturale previsto dall’articolo 3, comma 2 bis, della legge regionale n. 5

del 2005 è concessa una deroga certificata dagli organi competenti, comunque non superiore a sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Cataldi Carmelo

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