1. Assegno per il nucleo familiare: normativa di riferimento
L’istituto dall’assegno per il nucleo familiare, prese il posto degli assegni familiari; fu istituito e regolato dal D.L. 13 marzo 1988, n. 69, “Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti”, convertito, con modificazioni nella L. 13 maggio 1988, n. 153.
La L. del 1988, art. 2, stabilì che spetta ai lavoratori dipendenti privati e pubblici e ai pensionati e compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare.
Il sesto comma specifica cosa debba intendersi, ai fini di questa normativa, per “nucleo familiare”.
Il nucleo familiare “è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 38, di età inferiore ai 18 anni” (L. n. 153/1988 art. 2, comma 6).
L’equiparazione ai figli prevista dall’art. 38, cit. riguarda “i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da un precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonchè i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge” (D.P.R. 818/1957, art. 38).
Per “figlio naturale riconosciuto”, ai sensi dell’art. 250 c.c., si intende il figlio riconosciuto nei modi previsti dall’art. 254 c.c., (nell’atto di nascita o con apposita dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile, ad un notaio, in un atto pubblico o con un testamento) dal padre o dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente che separatamente.
2. Coltivatori diretti ed ANF
L’art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 13 maggio 1988, n. 153, ha radicalmente innovato l’istituto degli assegni familiari, trasformandolo – con riguardo alla sola categoria dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in servizio o in quiescenza, ed a quella dei lavoratori assistiti contro la tubercolosi – in assegno per il nucleo familiare, attribuito secondo un criterio fondato sulla limitatezza del reddito della famiglia in correlazione al numero delle persone facenti parte del nucleo familiare.
Per le pensioni erogate dalle gestioni dei lavoratori autonomi sono, invece, rimaste in vigore le maggiorazioni per carichi familiari, comunque denominate. Tali maggiorazioni furono determinate, a partire dal 1º luglio 1980, nella stessa misura prevista per i pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (art. 4 del D.L. 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 1980, n. 440); ed il comma 12-bis dello stesso art. 2 ha espressamente conservato tali trattamenti per i lavoratori autonomi pensionati, statuendo che il rinvio di cui all’art. 4 del D.L. 314/1980, convertito dalla L. 440/1980, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al D.P.R. 797/1955 e successive modificazioni e integrazioni.
Come ha osservato la Corte Costituzionale nella sent. n. 516 del 1995, la ritenuta legittimità costituzionale della scelta del legislatore di limitare la concessione dell’assegno per il nucleo familiare ai soli soggetti entrati in quiescenza quali dipendenti, con la conservazione del precedente regime per i pensionati autonomi (sentenze della Corte Cost. n. 54/1987 e n. 31/1986), comporta anche la legittimità dello “inscindibile collegamento tra il tipo di pensione attribuito per legge al soggetto ed i benefici per carico di famiglia a lui spettanti in base a tale specifico titolo pensionistico”.
Irrilevante, secondo la norma denunciata, è la circostanza che la pensione a carico della gestione autonoma sia fondata anche su contributi maturati quale lavoratore dipendente, anche se tali contributi fossero stati sufficienti, come si assume che sia accaduto nel caso in esame, all’insorgenza del diritto alla pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Una volta che il lavoratore, usufruendo della possibilità di cumulo, abbia scelto la pensione a carico della gestione autonoma (allo scopo di far valere un numero maggiore di contributi complessivi), i trattamenti per carichi di famiglia sono determinati da quella scelta. Non pertinente, pertanto, è il richiamo all’art. 6 della L. 9 gennaio 1963, n. 9 (“Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri”), che, dopo aver previsto che i periodi di contribuzione nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria nonché con quelli derivanti da altra attività autonoma assicurata per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dispone, al secondo comma, che “l’assicurato o i suoi superstiti hanno tuttavia diritto ad ottenere la pensione prevista dalle norme sull’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, quando tutti i requisiti di legge risultino maturati nell’assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella gestione speciale:
a) alla data della domanda per la pensione di invalidità;
b) al compimento dell’età prevista dalle norme dell’assicurazione generale obbligatoria o comunque prima dell’età fissata dall’art. 17 della L. 26 ottobre 1957, n. 1047, per la pensione di vecchiaia;
c) alla data del decesso del dante causa per il trattamento di pensione ai superstiti”.
Si tratta della possibilità di far valere i requisiti maturati nell’assicurazione dei lavoratori dipendenti, anche se i contributi relativi all’attività autonoma siano pochissimi (al limite, ne basterebbe uno); ed analoga facoltà è prevista, dal comma successivo, quando il coltivatore diretto, mezzadro o colono abbia raggiunto i requisiti per la pensione in altra gestione per una diversa attività autonoma. Tali facoltà non incidono sul ricordato rapporto tra tipo di pensione chiesto e trattamento di famiglia spettante.
Si deve pertanto convenire con la Corte Costituzionale nel ritenere che la suesposta interpretazione dell’art. 2 ricordato, improntata al canone ermeneutico di cui al primo comma dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, non comporta alcuna violazione del principio di ragionevolezza, a nulla rilevando, una volta che non sia stata chiesta la pensione quale dipendente, il fatto che i contributi accreditati in tale gestione fossero sufficienti alla maturazione della relativa pensione.
L’assicurato, come già sopra evidenziato, ha operato una scelta; e tale scelta comporta l’applicazione dell’ordinamento proprio della gestione che ha in carico la pensione, anche per quanto concerne il trattamento di famiglia.
La questione poi che il beneficio legislativo della cumulabilità delle contribuzioni sarebbe ingiustamente sacrificato, trasformandosi l’esercizio del relativo diritto in un ostacolo all’acquisizione di altro beneficio previdenziale, e estranea al presente giudizio, nel quale non sono in discussione le norme riguardanti la disciplina dei casi di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ma si controverte unicamente sulla spettanza degli assegni per il nucleo familiare a chi sia titolare di una pensione liquidata a carico di una gestione speciale per i lavoratori autonomi.
Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.
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