Ancora sull’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per crediti esattoriali inferiori ad €.8.000,00

Mari Gianluca 05/06/08
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“Il procedimento di iscrizione ipotecaria trova un limite invalicabile nella lettera dell’art.76 del D.P.R. n. 602/1973 dove viene stabilito che l’esecuzione immobiliare derivante da crediti esattoriali non è consentita per crediti inferiori ad €.8.000,00. Di conseguenza è illegittimo il provvedimento di iscrizione ipotecaria emesso in dispregio del dettato normativo”.
 
La sentenza in commento si pone in linea di continuità con la interpretazione dell’art.76 del citato D.P.R. n. 602/1973 fornita dal Tribunale di Napoli con la già segnalata Sentenza del 29/03/2007.
Aggiungendo, però, elementi interpretativi e risolutivi alla già commentata interpretazione (Si veda a riguardo l’articolo “Breve commento alla sentenza del Tribunale di Napoli del 29/03/2007 in tema di illegittimità della ipoteca esattoriale” già pubblicato), la Commissione Tributaria provinciale di Cosenza ha ulteriorimente chiarito che l’iscrizione ipotecaria è un provvedimento rimesso al concessionario della riscossione tributi il cui fine è rappresentato dalla creazione di una garanzia reale atta a conseguire, senza pericoli, gli effetti positivi della successiva espropriazione immobiliare.
Senonchè, la stessa iscrizione ipotecaria è considerata (ormai con parere unico e concordante della dottrina e giurisprudenza) atto funzionale all’espropriazione stessa, la cui ragion d’essere non può essere in nessun caso slegata dalla reale attivabilità della procedura esecutiva che, nel caso di esecuzioni esattoriali, è via percorribile solo per i crediti superiori al tetto di €.8.000,00 fissato dal citato art.76.
Diretta ed inequivocabile conseguenza di quanto appena detto è che quando la legge preclude il ricorso al procedimento esecutivo immobiliare, deve considerarsi preclusa per il concessionario anche la possibilità di iscrivere ipoteca. Da ciò che nel caso in cui il concessionario abbia proceduto ugualmente alla detta iscrizione, la stessa va cancellata poiché illegitttima.
Da ultimo la Commissione chiarisce che l’unico procedimento esecutivo esperibile per il recupero dei crediti tributari inferiori ad €.8.000,00, è l’esecuzione mobiliare sui beni mobili registrati del debitore anche preceduta dal fermo amministrativo dei beni stessi ex art. 86 del citato D.P.R..
 
Dott. Gianluca Mari

Mari Gianluca

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