Ancora sui limiti di reddito per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (a margine della sentenza della Corte di Cassazione del 12 ottobre 2010)

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L’articolo 76 del t.u. n.115/02 sulle spese di giustizia che regola la materia del patrocinio a spese dello Stato, stabilisce che può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16 ivi considerando i redditi prodotti da ogni componente della famiglia.

Ciò che è fondamentale nel calcolo della misura del reddito (e spesso viene trascurato) viene stabilito al terzo comma del suddetto articolo laddove si legge che “ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”.

In genere le domande per il gratuito patrocinio vengono limitate a quanto disposto dal primo comma con l’allegazione del CUD o Unico (qualche ufficio ammette –secondo il sottoscritto non opportunamente – l’ISEE) e non è raro constatare che l’autocertificazione riferisce un reddito pari a zero e quindi in una condizione economica che equivarrebbe a quella degli immigrati nei centri di accoglienza.

L’Ordine forense competente a ricevere la domanda non ha alcun potere di verifica del reddito essendo questo potere riconosciuto soltanto all’Ufficio delle Entrate.

Si tenga presente che il formulario europeo per la domanda di patrocinio gratuito nelle controversie transfrontaliere ricomprende un questionario molto più dettagliato in punto di condizione economica del richiedente.

Nella legislazione domestica, viceversa, è la giurisprudenza, oggi prima della dottrina, a supplire ad alcune lacune, o vere incongruenze, della legge.

La giurisprudenza ha già assunto una posizione univoca nella considerazione dei redditi frutto di attività illecite (avvalendosi di attività presuntiva con riferimento al certificato del casellario) e che vengono per l’appunto considerati ai fini della ammissibilità al beneficio.

La sentenza oggi in commento si pone sulla stessa linea di rigore.

Ciò anche in sintonia con l’indirizzo della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 382 del 1985 ebbe a precisare che nella nozione di reddito, “ai fini dell’ammissione al beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici, se significativi e non saltuari, prestati al richiedente, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, pur non rilevando agli effetti del cumulo, potranno essere computati quali redditi direttamente imputabili all’interessato, se accertati in concreto con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste quali il tenore di vita etc”.

E ciò anche in linea con l’indirizzo interpretativo già espresso in precedenti pronunce della stessa Corte di legittimità (viene richiamata la sentenza n. 45159 del 2005) e cioè “che, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito, rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati a imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione; ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l’imposizione fiscale è stata esclusa”.

La Corte statuisce, quindi, che “qualsiasi introito che l’istante percepisce con caratteri di non occasionalità, confluisce nel formare il reddito personale (non aggiuntivo dei familiari conviventi) ai fini della valutazione del superamento del limite indicato nell’art. 76 DPR 1152002”..

La Corte chiarisce che “la ragione dell’esigenza di accertamento degli effettivi redditi percepiti dall’istante, risponde a quella di autorizzare il trasferimento alla Stato una spesa, di difesa tecnica, che la parte da sola non riesce a sostenere, ì facendo appello alla solidarietà della collettività”.

Questa è, pertanto, da ritenersi la chiave di lettura della lettera c) dell’articolo 79 del t.u. richiamato che prevede che l’istanza debba contenere, a pena di inammissibilità, “la dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76”.

Il procedimento conclusosi con la sentenza in commento era derivato dalla opposizione di una imputata che si era vista dichiarare inammissibile la domanda di gratuito patrocinio avendo dichiarato di percepire annualmente euro 1.680,00 comprensive di alcuni contributi statali e di non meglio precisate elargizioni da parte di familiari.

Nella mancata precisazione dell’ammontare di tali contributi (certamente necessari per poter sbarcare il lunario) aventi per l’appunto il carattere di continuità, è stata ravvisata la violazione dell’articolo 79 sopra richiamato.

(Il testo della sentenza si può trovare sul sito www.anvag.it)

 

 

Nicola Ianniello

Presidente dell’A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti-10/10

Ianniello Nicola

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