Ammonimento del Garante Privacy e tutela del minore: limiti e ruolo dei genitori

L’ammonimento del Garante Privacy come strumento di tutela del minore: i limiti della responsabilità genitoriale e l’educazione alla privacy.

Con il Provvedimento n. 681 del 13 novembre 2024, il Garante per la Protezione dei Dati Personali, ha evidenziato un aspetto fondamentale: la pubblicazione di foto di un bambino infraquattordicenne su un social network da parte di un genitore, in assenza del consenso dell’altro genitore, non può ritenersi un atto lecito. Con questa pronuncia, l’Autorità ha disposto il divieto di ulteriore trattamento dell’immagine del figlio e ha emesso un ammonimento nei confronti del genitore responsabile, evidenziando che la responsabilità genitoriale non implica un potere illimitato sui dati personali del minore. I riferimenti normativi della decisione sono gli articoli 5, 6 e 8 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), l’art. 2-quinquies del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003) e l’art. 320 del Codice Civile:

Indice

1. Social Network e minori: il confine tra condivisione e tutela della privacy


La crescente diffusione dei social network ha amplificato il dibattito circa la tutela dell’immagine dei minori e i limiti del potere decisionale dei genitori. Così, l’utilizzo massivo delle piattaforme digitali ha portato all’attenzione delle autorità competenti la questione della protezione dei dati personali dei minori, spesso condivisi in rete senza la necessaria attenzione ai rischi connessi.
Proprio in questo ambito si inserisce il provvedimento del Garante n. 681 del 13 novembre 2024 che offre un esempio concreto delle conseguenze giuridiche che possono derivare dalla pubblicazione non autorizzata di immagini di bambini infraquattordicenni. L’Autorità ha chiarito il fondamento normativo e giurisprudenziale su cui si basa il divieto di diffondere tali dati in mancanza del consenso di entrambi i genitori, rimarcando nel contempo il carattere “educativo” dell’ammonimento.

2. Il caso: la foto e il reclamo al Garante


La vicenda ha avuto origine da un reclamo presentato dalla madre di un bambino di età inferiore ai quattordici anni, la quale ha contestato al padre la pubblicazione, senza il di lei consenso, di una fotografia del figlio sul proprio profilo Facebook. Sebbene il minore fosse affidato congiuntamente a entrambi i genitori, come previsto dall’art. 337-ter del Codice Civile, la madre ha ritenuto che la diffusione dell’immagine non rientrasse nelle decisioni di ordinaria amministrazione, ma costituisse un atto di maggiore rilevanza, per il quale la legge richiede il consenso di entrambi i genitori. Di conseguenza, secondo la reclamante, la pubblicazione dell’immagine risultava illecita in assenza di un accordo esplicito tra le parti.
Il Garante, ricevuto il reclamo, ha quindi avviato un’istruttoria, acquisendo le deduzioni del padre e della madre reclamante. Al termine del procedimento, il Garante ha ritenuto che il trattamento dell’immagine del bambino fosse avvenuto in violazione del principio di liceità del trattamento.

3. Pubblicazione di immagini di minori: riferimenti normativi e giurisprudenziali


I riferimenti del GDPR e del Codice Privacy
La disciplina normativa, richiamata dal Garante nel provvedimento quale riferimento per la violazione contestata, risulta dalla combinazione delle seguenti norme:

  • art. 5, par. 1, lett. a) GDPR: stabilisce il principio di liceità del trattamento, in base al quale i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
  • art. 6 GDPR: individua le basi giuridiche del trattamento, tra cui il consenso dell’interessato;
  • art. 8 GDPR: prevede che, in caso di minori di età inferiore ai 16 anni (in Italia 14, ai sensi dell’art. 2-quinquies, comma 1, del Codice Privacy), il trattamento sia lecito solo se prestato o autorizzato da chi esercita la responsabilità genitoriale;
  • art. 2-quinquies, comma 1 del Codice Privacy: adegua la soglia di età a 14 anni, prevedendo che il consenso al trattamento dei dati sia validamente prestato dal minore solo a partire da tale età. Sotto tale soglia, è necessaria l’autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale.

La giurisprudenza nazionale
La giurisprudenza italiana, in relazione alla pubblicazione di immagini di figli minori sui social, si è più volte pronunciata statuendo la necessità del preventivo consenso di entrambi i genitori anche laddove sia stato disposto il regime di affidamento condiviso del minore (cfr. Trib. Pavia, ord. 30 luglio 2024; Trib. Rieti, sent. n. 443 del 17 ottobre 2022; Trib. Trani, ord. 30 agosto 2021; Trib. Mantova, ord. 19 settembre 2017). Tali decisioni richiamate dal Garante nel provvedimento in esame, sottolineano l’importanza di tutelare la riservatezza e la dignità del minore, riconoscendo un limite specifico alla responsabilità genitoriale.

4. La decisione del Garante: natura “educativa” e ammonimento


Nel provvedimento in esame, il Garante ha evidenziato l’assenza di una valida base giuridica per la pubblicazione dell’immagine del minore, stante la mancanza del consenso di entrambi i genitori.
Ritenendo la condotta del padre in contrasto con il principio di liceità del trattamento, l’Autorità ha disposto un ammonimento invece di una sanzione pecuniaria, quasi a voler sottolineare la funzione educativa del proprio intervento.
In tal senso, la scelta sanzionatoria evidenzia come il Garante abbia inteso sensibilizzare il genitore rispetto agli obblighi di tutela dell’immagine e della vita privata del figlio, piuttosto che punirlo in modo afflittivo con una sanzione pecuniaria.
Il provvedimento rappresenta, dunque, un invito a prendere coscienza del fatto che il trattamento dei dati personali non è un atto meramente interno alla famiglia, bensì un comportamento rilevante per l’ordinamento giuridico, quando coinvolge diritti fondamentali della persona, specialmente di un soggetto debole come il minore (cfr. art.10 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo).

5. I limiti della responsabilità genitoriale e la tutela dell’identità digitale del minore


Il consenso di entrambi i genitori
L’art. 320 c.c. stabilisce che gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Il Garante ha però rilevato che “la pubblicazione sui social network di fotografie ritraenti soggetti minorenni richiede il necessario preventivo consenso esplicito di entrambi i genitori ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 320 c.c., in quanto si tratta di un atto che eccede l’ordinaria amministrazione che ha ad oggetto il trattamento di dati personali sensibili, tra cui vi rientra l’immagine del soggetto minore (cfr. Tribunale Rieti, 17.10.2022 n. 443)”.
Ne consegue che il genitore non può agire in maniera autonoma, ignorando il dissenso espresso dall’altro genitore, se la decisione potenzialmente arreca pregiudizio al figlio.
 
L’identità digitale come patrimonio personale del minore
La figura del minore merita dunque una protezione rafforzata, anche sotto il profilo dell’identità digitale. L’immagine di un bambino, infatti, rappresenta un dato personale “sensibile”, la cui diffusione non autorizzata può comportare rischi concreti per la riservatezza e la reputazione.
Sembra che il Garante, con questo provvedimento, abbia voluto ribadire che i genitori hanno l’onere di valutare attentamente le conseguenze della pubblicazione di foto dei propri figli, tenendo conto che, una volta condivise in rete, tali immagini possono essere difficilmente rimosse, esponendo i minori a potenziali usi distorti nel presente e nel futuro.

6. Conclusione


Il provvedimento n. 681 del 13 novembre 2024, adottato dal Garante, si rivela un esempio significativo di come l’Autorità intenda difendere i diritti dei minori anche nel contesto dei social network. La decisione di infliggere un ammonimento, anziché una sanzione più gravosa, testimonia la volontà di “educare l’educatore” e di favorire una maggiore presa di coscienza del ruolo genitoriale come responsabilità condivisa.
Il messaggio è chiaro: la potestà genitoriale non è un potere illimitato sull’immagine e sui dati del figlio. Al contrario, i genitori devono agire nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati, tutelando l’identità digitale del minore e garantendo una crescita serena e consapevole, anche dal punto di vista della privacy.
In quest’ottica, l’azione del Garante funge da monito e da guida per tutti i genitori, ricordando che la tutela della dignità e della riservatezza dei minori costituisce un tassello fondamentale dell’educazione, tanto quanto le altre cure materiali e morali di cui i figli hanno bisogno.

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Giuseppe Alverone

Certificato secondo lo standard nazionale UNI 11697:2017.
In oltre 40 anni di servizio ha acquisito e coltivato particolari competenze nei settori della Sicurezza, della Comunicazione, del Recruitment e della Privacy.
Svolge attività di docenza nei corsi per DPO pr…Continua a leggere

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