Amministrazione finanziaria: il decalogo dell’Avvocatura per ristabilire equità

Redazione 11/06/13
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Anna Costagliola

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha inviato al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato e alla Presidenza del Consiglio un documento con numerose proposte per rivedere il rapporto tra i contribuenti e amministrazione fiscale, dalla fase dell’accertamento fino al processo tributario, allo scopo di ristabilire equità.

Per il CNF, sullo sfondo della crisi che morde e della pressione fiscale che incalza, occorre puntare al ripristino di un rapporto di parità tra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria, in modo che i primi sentano il dovere etico di contribuire alle spese pubbliche nel rispetto dei principi di costituzionalità fatti osservare dalla seconda. Un corretto esercizio del potere impositivo richiede, infatti, che lo Stato contemperi le esigenze del gettito con il dovere di contribuire alle spese pubbliche secondo criteri di proporzionalità.

E’ sulla base delle sopraesposte considerazioni che il CNF ha predisposto un decalogo di modifiche legislative (sostanziali e processuali) necessarie per ristabilire il rapporto tra fisco e contribuenti su di un piano di parità e di maggiore efficacia. Premessa per la migliore attuazione delle misure indicate dall’Avvocatura è la terzietà della magistratura tributaria, sottratta alla dipendenza organica del Ministero dell’Economia (parte in causa nel processo tributario) ed affidata al Ministero della Giustizia.
Questi, in sintesi i principali punti indicati dal CNF come oggetto delle necessarie modifiche proposte:

1) sanzioni fiscali: ridurre l’entità, soprattutto in relazione alle aliquote con cui esse sono calcolate e determinate, ed attenuare il principio della loro moltiplicazione funzionale quando ad una violazione geneticamente unica le norme collegano ulteriori violazioni (es. l’omessa presentazione della dichiarazione sanzionata unitamente alla violazione degli obblighi di fatturazione, registrazione);
2) riscossione coattiva: impedire il cumulo dei mezzi di espropriazione (ipoteca, fermo amministrativo, pignoramenti) ove non necessario e stabilire una relazione di congruità tra debito fiscale e gli strumenti di riscossione coattiva effettivamente posti in essere;

3) compensazione debiti: razionalizzare la disciplina in modo che la compensazione tra crediti e debiti fiscali sia la più automatica possibile quando riguarda lo stesso tributo (senza costringere i contribuenti a versare l’imposta e a richiedere nello stesso momento la ripetizione del credito nei confronti dell’amministrazione relativo alla stessa imposta derivante da altro titolo);

4) rateazione pagamenti: introdurre norme più flessibili nei rapporti tra contribuenti e agente della riscossione;
5) opposizioni esecutive: rivedere la disciplina consentendo al contribuente di avvalersi di tutti gli atti processuali di diritto comune oggi vietati (art. 57 D.P.R. 602/73);

6) abuso del diritto: fissare per legge i criteri applicativi dell’abuso del diritto e del concetto di antieconomicità sulla base dei quali valutare il comportamento effettivo del contribuente, sì da favorire la certezza del diritto;

7) termini degli accertamenti: sopprimere le norme (art. 43 D.P.R. 600/73 e 57 D.P.R. 633/72) che raddoppiano i termini in caso di violazioni di norme che comportino l’obbligo della denuncia penale, in modo da restituire l’azione accertativa ad un quadro di effettiva stabilità e di affidamento;

8) spese legali: prevedere la deducibilità o la detraibilità per i cittadini dei costi sostenuti per le spese legali, atteso il rilievo sociale della domanda dei servizi legali;

9) interessi moratori: agganciare la disciplina della quantificazione degli interessi ad un limite temporale non dipendente dalla durata del processo e, comunque, prevedere un tetto massimo (ad esempio del 50%) rispetto al tributo dovuto;

10) strumenti presuntivi di calcolo della capacità contributiva: modificare la disciplina introducendo l’espressa previsione normativa delle modalità di esercizio della prova contraria attraverso l’utilizzo della presunzione anche da parte della parte del contribuente;

11) sistema penale tributario: razionalizzare l’intero sistema sostanziale e processuale, limitando la sanzione penale agli illeciti di speciale gravità sociale, e rivedere il rapporto tra processo tributario e processo penale in modo da assegnare al giudicato tributario un valore dirimente sul processo penale.

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