La figura dell’amministratore di sostegno è stata introdotta con la legge 9 gennaio 2004 n. 6 agli articoli 404-413 del codice civile. L’amministratore di sostegno è colui il quale assiste o rappresenta una persona che, per effetto di una menomazione fisica o psichica, sia impossibilitata, anche parzialmente o temporaneamente, a provvedere da sola ai propri interessi. La rappresentanza concerne solo ed esclusivamente il compimento di taluni atti che vengono specificati nel decreto giudiziale, che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del sostenuto (quali ad esempio disdetta di un contratto di affitto, sgombero di un immobile condotto in locazione, etc.). L’istituto de qua può essere utilizzato anche nell’ipotesi di consenso informato ai trattamenti sanitari terapeutici quando l’avente diritto non è in grado di dare il suo assenso/diniego. Recente giurisprudenza, ha infatti affermato che “è certamente possibile incaricare l’amministratore di sostegno della rappresentanza dell’amministrato nell’esprimere il “consenso informato”, inteso come consenso espresso rispetto a scelte terapeutiche previa assunzione delle adeguate informazioni sui relativi costi e benefici (..)”. (Trib. Genova, 6 marzo 2009 n. 6058). Ulteriore novità normativa è rappresentata dal fatto che non soltanto una menomazione psichica, ma anche una fisica può dar luogo alla nomina dell’amministratore di sostegno. Di conseguenza può farsi luogo “alla predetta nomina nel caso di soggetti affetti da handicap esclusivamente fisici, e cioè pienamente capaci di intendere e volere, in quanto il perno della suddetta disciplina legislativa (Legge 6/2004) non è l’infermità mentale, ma la privazione totale o parziale di autonomia, ossia della capacità di relazionarsi e di determinarsi, quale ne sia la causa”. (Trib. Modena, 17 maggio 2006). V’è da precisare, altresì, che l’istituto dell’amministrazione di sostegno ben può applicarsi anche a persone anziane, se prive di autonomia nell’espletamento di alcune funzioni che attengono all’ordinaria vita quotidiana. Ebbene specificare che il “sostenuto” non acquista lo status di persona incapace totalmente (interdetto) o parzialmente (inabilitato) poiché ha una impossibilità “parziale o temporanea”, quindi rimane legalmente capace, con esclusione di quegli atti che il giudice ritiene che debbano essere compiuti dall’amministratore di sostegno. Per quanto attiene, invece, alla modalità di scelta dell’amministratore di sostegno, questo può essere designato direttamente dall’interessato con atto pubblico o scrittura privata autenticata, in previsione della propria eventuale futura incapacità, in mancanza, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso, in genere la persona stabilmente convivente, coniuge, padre, madre, figlio/a, fratello, sorella, parente entro il quarto grado. La competenza per la nomina spetta al giudice tutelare del luogo ove è posta la residenza o il domicilio del beneficiario. Il giudice provvede con decreto.
Amministrazione di sostegno. Caratteri – disciplina normativa di riferimento
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