Amianto: definizione, problematiche e benefici pensionistici

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1. Definizione

L’amianto, chiamato anche asbesto, è un minerale naturale di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati, che si ottiene facilmente dalla roccia dopo macinazione e arricchimento, in genere in seguito ad attività estrattive svolte in miniere.

Tra le sue caratteristiche principali si rileva la sua indistruttibilità, infatti la sua resistenza al calore e la sua struttura fibrosa lo rendono adatto come materiale per indumenti e tessuti da arredamento a prova di fuoco, ma la sua ormai accertata nocività per la salute ha portato a vietarne l’uso in molti Paesi. L’amianto è stato utilizzato fino agli anni ottanta per la coibentazione di edifici, tetti, navi, treni; come materiale per l’edilizia, una miscela cemento-amianto (il cui nome commerciale era Eternit) usata per fabbricare tegole, pavimenti, tubazioni, vernici, canne fumarie, ed inoltre nelle tute dei vigili del fuoco, nelle auto (vernici, parti meccaniche), ma anche per la fabbricazione di corde, plastica e cartoni. Inoltre, la polvere di amianto è stata largamente utilizzata come coadiuvante nella filtrazione dei vini. Nel 1901 si brevetta il cemento-amianto, un materiale che per la sua elevata resistenza viene battezzato Eternit (dal latino aeternitas, eternità). Vengono messe in commercio le famose fioriere, inizia la produzione di tubi in fibrocemento, che fino agli anni settanta rappresenteranno lo standard nella costruzione di acquedotti. Nel 1933 fanno la loro comparsa le lastre ondulate, in seguito usate spesso per tetti e capannoni.

Benché sin dal 1962 fosse noto in tutto il mondo che la polvere di amianto, generata dall’usura dei tetti e usata come materiale di fondo per i selciati, provoca una grave forma di cancro, il mesotelioma pleurico (oltre che alla classica asbestosi), a Casale Monferrato (Alessandria), Cavagnolo (Torino), Broni (Pavia) e Bari,  la Eternit e la Fibronit continuarono a produrre manufatti sino al 1992,  tentando di mantenere i propri operai in uno stato di totale ignoranza circa i danni che le fibre di amianto provocano, al fine di prolungare l’attività dello stabilimento e quindi accrescere i profitti.

In particolare a Casale Monferrato i morti e i contaminati da amianto sono e saranno migliaia, anche perché lo stabilimento disperdeva con dei potenti aeratori la polvere di amianto in tutta la città, causando la contaminazione anche di persone non legate alle attività produttive dell’Eternit. Soltanto nel periodo 2009-2011 nella città monferrina ci sono stati 128 nuovi casi di persone ammalate. Siccome la malattia ha un periodo di incubazione di circa 30 anni, si trovano attualmente in pericolo tutti coloro i quali fino a fine Ottanta risiedevano in zone limitrofe contaminate dalle polveri.

Le polveri contenenti fibre d’amianto, respirate, possono causare gravi patologie, l’asbestosi per importanti esposizioni, tumori della pleura. Tutte comunque gravissime e caratterizzate da un lungo intervallo di tempo (decenni) fra l’inizio della esposizione e la comparsa delle prime alternazioni e dalla assenza di una terapia efficace. Le manifestazioni patologiche hanno un tempo di latenza e si verificano, statisticamente, dopo molti anni all’esposizione: da 10 a 15 anni per l’asbestosi ed anche 20 – 40 anni per il carcinoma polmonare ed il mesotelioma.

L’effetto cancerogeno dell’amianto è gravemente potenziato dal fumo di sigaretta.

Una fibra di amianto è 1300 volte più sottile di un capello umano. Non esiste una soglia di rischio al di sotto della quale la concentrazione di fibre di amianto nell’aria non sia pericolosa: teoricamente l’inalazione anche di una sola fibra può causare il mesotelioma ed altre patologie mortali, tuttavia un’esposizione prolungata nel tempo o ad elevate quantità aumenta le probabilità di contrarle.

 

2. Normative in Europa ed in Italia

La prima nazione al mondo a usare cautele contro la natura cancerogena dell’amianto, tramite condotti di ventilazione e canali di sfogo, fu il Regno Unito nel 1930 a seguito di studi medici che dimostrarono il rapporto diretto tra utilizzo di amianto e tumori.

Secondo l’Oms nel mondo del lavoro sono ancora 125 milioni i lavoratori esposti all’amianto e ogni anno nel mondo muoiono circa 90mila persone per mesotelioma.

Se in Italia l’amianto è stato bandito nel 1992, infatti, in altre parti del mondo, questo pericoloso materiale è ancora largamente utilizzato (come in Cina, India e Brasile).

La prima nazione al mondo a usare cautele contro la natura cancerogena dell’amianto fu il Regno Unito nel 1930, la magistratura italiana intervenne successivamente con il d.P.R. 1124/1965 in cui si parla dell’asbestosi.. Ma possiamo già trovare tutele contro l’amianto nel T.U. DEL 1909 che includeva la filatura e tessitura dell’amianto tra i lavori insalubri nei quali l’applicazione di donne e fanciulli era vietata.

La prima legge che disciplina l’amianto è la L. 30 luglio 1990, n. 212 che delegava il Governo ad emanare un decreto legislativo in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

Grazie a questa Legge è nato il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 che dedica il capo III alla <<Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione ad amianto durante il lavoro>>.

Sono soggette a protezione tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto. Ne consegue che in dette attività sono comprese non solo quelle in cui avvengano le lavorazioni dell’amianto, ma anche quelle che si svolgano con modalità tali da comportare rischi di esposizione alle polveri di amianto o di materiali contenenti amianto. Proprio con tale D.Lgs. è previsto un particolare obbligo per il datore di lavoro verso i lavoratori esposti all’amianto, e cioè effettuare una valutazione del rischio al fine di stabilire le misure protettive e preventive da attuare.

Si ha violazione, riguardante la valutazione del rischio, quando il datore di lavoro effettua una valutazione parziale e inadeguata del rischio da amianto e quando lo stesso omette di effettuare la valutazione del rischio in una qualsiasi attività nella quale vi sia rischio di esposizione ad amianto.

La materia dei benefici connessi all’esposizione all’amianto consta di un insieme di disposizioni agevolative in termini previdenziali dei lavoratori. Da un lato la legge tutela L’EVENTO DANNOSO ALLA SALUTE per l’insorgenza della malattia causata dalle attività lavorative a contatto con l’amianto, attraverso l’erogazione di una RENDITA; dall’altro assicura trattamenti agevolati (es anticipazione dell’età pensionabile..)finalizzati ad attutire il danno occupazionale derivante dalla TOTALE DISMISSIONE dell’amianto e della conseguente riconversione industriale delle aziende che lo producevano.

A tutela ciò è nata la legge 27 marzo 1992, n. 257 che stabilisce che, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’INAIL, quando superano i 10 anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.

Nel 1993 ulteriore modifica riguarda i destinatari di tale beneficio, cioè non più i lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono amianto come materia prima, ma i lavoratori esposti all’amianto per un periodo superiore a 10 anni. Nel 2003 con la Legge n. 326 il coefficiente viene abbassato a 1,25. Si prevede che  il beneficio riconosciuto a favore dei lavoratori, compresi anche quelli non assicurati presso l’INAIL, che siano stati esposti (per un periodo superiore a 10 anni) all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100/fibre come valore medio su otto ore al giorno.

 

3. Responsabilità penale del datore di lavoro

Le malattie derivanti dall’esposizione all’amianto, in particolare il tumore polmonare e i mesoteliomi, sollevano problemi specifici sotto i profili della colpa e del nesso di causalità. La disciplina attualmente in vigore è il T.U. n. 81/2008.

Nel caso dei tumori polmonari in riferimento al fatto se uno dei fattori di rischio presenti nell’impresa ha cagionato l’evento lesivo, va evidenziato che il tumore del polmone è una patologia multifattoriale, rispetto alla quale è pertanto necessario stabilire quale, tra i potenziali fattori di rischio, ne è stato la causa effettiva.
Nei processi penali il problema si è posto, in particolare, per i lavoratori fumatori esposti all’amianto, dal momento che tanto la sigaretta quanto l’asbesto rappresentano possibili cause della patologia in parola.
La giurisprudenza risolve il problema applicando la legge scientifica nota come teoria dell’effetto moltiplicativo, secondo la quale l’amianto e il fumo di sigaretta, quando operano congiuntamente, dispiegano un potenziale cancerogeno esponenzialmente maggiore, e dunque possono essere considerate concause del tumore.

A differenza dei tumori polmonari, il mesotelioma può essere considerato patologia monofattoriale.

Di fronte ad un caso di mesotelioma si può pertanto affermare, con un altissimo grado di probabilità, che la vittima è stata esposta all’amianto, e che tale esposizione abbia determinato la patologia.

La vicenda dei lavoratori esposti all’amianto rimane una storia di diritti negati e di omissioni. Nei casi normali si dovrebbe avere una condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno civile e in sede penale lo stesso, ma, invece, sorprende come, per i morti d’amianto, accada il contrario: in sede penale si condanna, in sede civile si assolve.

I casi di amianto all’interno delle aule dei tribunali non sono certamente finiti, anzi saranno i prossimi anni quelli in cui si prevede un picco, per via della lunga latenza di queste malattie.

Per quanto concerne le conseguenze civilistiche di queste malattie professionali si deve, purtroppo, tener presente dei casi in cui è stato negato il diritto di risarcimento del danno agli eredi di lavoratori deceduti per mesotelioma.

Significativa è la sentenza della Cassazione n. 7362 dell’11 aprile 2005, trattata in primo grado dal Tribunale di Chiavari ed in secondo grado dalla Corte d’appello di Genova.

Oggetto era la richiesta di un risarcimento del danno biologico da parte degli eredi di un lavoratore marittimo per mesotelioma pleurico (già riconosciuto affetto da malattia professionale).

In primo grado il Tribunale di Chiavari aveva respinto la domanda dei ricorrenti, ma in secondo grado il giudice d’appello ha riformato la sentenza del primo giudice nella motivazione, ma ha respinto la domanda per mancanza di colpa e nesso di causalità tra attività lavorativa ed evento; o meglio si sostiene che l’esposizione all’amianto che aveva condotto alla morte il lavoratore poteva “probabilmente” essere avvenuta nel corso del rapporto di lavoro, ma ciò non poteva esser tale da essere causa in senso giuridico.

Per quanto riguarda la colpa, si enuncia che nel periodo della condotta non si sapeva che l’amianto potesse provocare il mesotelioma e non si poteva rimproverare al datore di lavoro l’omessa osservanza dell’art. 21, d.P.R. n. 303/1956 sia perché le fibre d’amianto non sono polveri, ma fibre, sia perché il rispetto dell’art. 21 non avrebbe eliminato il rischio di contrazione della malattia. Ciò ha portato alla non colpevolezza del datore di lavoro.

Nella motivazione si ribadisce l’intrasmissibilità  agli eredi del danno biologico subito dal de cuius, in quanto, secondo la dottrina, il danno biologico deriva dalla lesione di un danno assoluto e personalissimo, insuscettibile di una valutazione patrimoniale e quindi suscettibile di indennizzo anziché risarcimento.

C’è da dire che, ai fini della responsabilità colposa, generica e specifica, per la morte di un lavoratore per malattia professionale, è necessario e sufficiente che il soggetto agente abbia potuto prevedere che adottando le misure imposte dalla legge si sarebbe potuto evitare un grave danno alla salute o un danno alla vita.

Altro elemento di costituzione della responsabilità nei casi di mesotelioma attiene al rapporto di causalità. Nei giudizi civili di risarcimento del danno si suol dire che il mesotelioma sia “dose indipendente” e che basti una fibra d’amianto per provocare il mesotelioma.

 

4. Orientamenti giurisprudenzaziali

Varie sentenze si sono succedute su tale tema ma la sentenza più importante e che può esser definita storica è la più recente

Parliamo della sentenza Eternit 13 febbraio 2012 che rende giustizia alla lotta dei famigliari che, a causa dell’amianto, hanno perso legami forti e persone care. La decisione della Corte di Torino sul caso eternit condanna in primo grado a 16 anni i proprietari della società con 4 stabilimenti in Italia (Casale Monferrato, Cavagnolo, Rubiera, Bagnoli).

L’accusa è di DISASTRO AMBIENTALE DOLOSO PERMANENTE E OMISSIONE DOLOSA DI MISURE DI SICUREZZA.

Per i famigliari delle vittime, la Corte ha stabilito un risarcimento di 30 mila euro per ogni congiunto, 100 mila per ogni sigla sindacale, 4 milioni per il comune di Cavagnolo, 20 milioni per la regione Piemonte e una provvisionale di 15 milioni per l’Inail, 25 milioni di euro di risarcimento è previsto per il comune di Casale Monferrato.

Il pm Raffaele Guariniello ha parlato di sentenza storica e ha dichiarato che Casale sarà l’esempio per altre città d’Europa e del mondo in cui le morti per amianto sono ancora troppo numerose.

Il processo di Torino riguarda 2191 morti, la maggior parte dei quali di Casale Monferrato, prov. Alessandria, ma la strage dell’amianto conta decine di migliaia di vittime in tutto il mondo, impossibili da quantificare con esattezza perché non sempre i dati vengono registrati e censiti, neppure in Italia. Il futuro dei più giovani è a rischio perché la polvere è nell’aria, sui tetti delle scuole, delle case.

 

5. Lavoratori esposti all’amianto e benefici pensionistici

La legge 14/2012 del 24 febbraio salvaguardia il diritto alle prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per l’esposizione all’amianto.

In applicazione della disposizione di cui trattasi, dal 1° marzo 2012  deve essere ripristinato il pagamento delle prestazioni sospese o revocate.

L’INPS, attraverso la sua circolare n. 61 del 7 maggio 2012, informa che per effetto di quanto previsto dalla legge 14/2012, la salvaguardia del diritto alle prestazioni liquidate con il riconoscimento del beneficio previsto in caso di lavoro svolto con esposizione all’amianto è applicata alle pensioni liquidate con provvedimento adottati dal primo aprile 2009 al 28 febbraio 2012.

Gli effetti della disposizione sono prorogati con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data.

I benefici in questione decadono, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva.

Dalla formulazione del comma 14 bis discende che la previsione normativa ivi contenuta è riferita sia alle prestazioni pensionistiche in essere alla data in vigore della disposizione stessa, sia alle pensioni sospese o revocate a seguito di annullamento da parte dell’INAIL della certificazione di esposizione all’amianto. In applicazione della disposizione di cui trattasi, dal 1° marzo 2012 deve essere ripristinato il pagamento delle prestazioni sospese o revocate.

 

Claudia Gentile
dott.ssa in Consulente del Lavoro, vincitrice del premio “Migliore tesi di laurea in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, bandito dall’Università di Teramo e da Gamma Quality

Gentile Claudia

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