Alienazione parentale: una madre perde i figli

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Il Tribunale di Castrovillari, un Comune in provincia di Cosenza, di recente, attraverso un decreto, ha optato per l’affido super esclusivo al padre a causa dell’alienazione parentale  che la madre ha posto in essere a danno dei figli.

Prima di scrivere sulla questione specifica, scriviamo qualcosa sull’alienazione parentale.

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L’alienazione parentale nelle aule giudiziarie

Questo nuovissimo Manuale esamina lo strumento dell’Alienazione Parentale o “PAS”, adottato espressamente o in modo implicito in sede giudiziaria e approfondisce tutti gli aspetti di questo tema alquanto delicato, in particolare se coinvolge minori vittime di abuso o di violenza assistita. Di taglio interdisciplinare, con contributi giuridici e medico-psichiatrici, la trattazione fa emergere le problematiche relative alla tutela del minore in caso di ricorso, talvolta pregiudiziale e indiscriminato, all’Alienazione Parentale.A tal proposito, il testo fornisce al Professionista legale una panoramica dei diritti dei minori all’interno dei procedimenti e individua le misure e gli strumenti giuridici da adottare, volti alla tutela del fanciullo coinvolto.A cura diGiuseppe Cassano, Paolo Corder, Ida Grimaldi E. M. Ambrosetti, I. G. Antonini, M. G. Castauro, D. Catullo, M. Cerato, F. Fiorillo, E. Gallo.,Giacomelli, I. Grimaldi, C. Isabella, A. Mazzeo, M. S. Pignotti, L. Puccetti, E. Reale.Giuseppe Cassanogià Docente di Istituzione di Diritto privato nell’Università LUISS di Roma, è Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Roma e Milano della European School of Economics. Studioso del diritto civile, con particolare riferimento ai diritti della persona e della famiglia, al diritto di internet e alla responsabilità civile.Paolo CorderMagistrato ordinario, Presidente del Tribunale di Udi- ne, già componente del Consiglio Superiore della Ma- gistratura. Ha svolto, tra le altre, funzioni di giudice della Sezione Famiglia e poi di giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di Venezia. È docente di diritto di famiglia e diritto processuale civile presso la Scuola di Specializzazione dell’Università di Padova e Ferra- ra. Autore di diverse pubblicazioni su riviste giuridiche nonché di vari volumi in materia di diritto di famiglia e minori per le principali Case Editrici Giuridiche.Ida GrimaldiAvvocato cassazionista, rappresentante istituzionale dell’Avvocatura italiana, componente della Commissione sul Diritto di Famiglia dell’Ordine Avvocati di Vicenza, nonché del Comitato di redazione della Rivista Giuridica “La Previdenza Forense”. Docente e relatrice in numerosi convegni nazionali e corsi di formazione, scrive per numerose riviste giuridiche ed è autrice e curatrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e minorile, per le principali Case Editrici Giuridiche.Prefazione di Fabio RoiaMagistrato, già sostituto procuratore presso la Procura di Milano addetto al Dipartimento “fasce deboli”, componente del Consiglio Superiore della Magistratura e Presidente di collegio nella sezione specializzata del Tribunale di Milano per reati commessi in danno di soggetti deboli, attualmente ricopre la carica di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Milano, nella sezione misure di prevenzione ed è componente, quale magistrato designato in rappresentanza di tutti gli uffici giudiziari della Lombardia, al tavolo permanente in tema di “interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza” istituito dalla Regione Lombardia, in attuazione della Legge Regionale 11/2012. 

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L’alienazione parentale

“L’alienazione parentale è un concetto giuridico che prende spunto dal comma 1 dell’articolo 337 ter del codice civile.

Rappresenta la violazione, da parte di un genitore, del diritto del figlio affinché mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro genitore e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ogni ramo genitoriale.

Dal lato psicologico la definizione è la seguente:

L’alienazione parentale è possibile rilevarla nei contenziosi legali di separazione.

Rappresenta l’impossibilità di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio principalmente a causa dei comportamenti che l’altro genitore incute.

Simili comportamenti lasciano perdere di vista le capacità di comprensione e decisione del figlio sino a provocare un autentico rifiuto da parte dello stesso, nei confronti del genitore succube, che avrà un ruolo sempre più passivo e marginale.

Il processo psicologico  che l’alienazione parentale pone, determina nel figlio, in relazione alla sua età e alla sua capacità di discernimento, una coartazione della sua volontà. L’alienazione parentale rappresenta la negazione del diritto del figlio alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione».

Non si è in presenza di una patologia e neanche di una sindrome, è un processo psicologico che coinvolge il sistema della triade padre-madre-figlio, nel quale ognuno contribuisce in modo diretto o indiretto, allo sviluppo delle dinamiche relative alle funzioni dell’alienazione parentale” (1).

La posizione del Tribunale di Castrovillari

Il Tribunale di Castrovillari, pronunciandosi su una vicenda molto delicata relativa all’affidamento di due minori, con un decreto del 30 giugno 2020, ha dato il via libera all’affidamento super esclusivo al padre, che la madre dei minori ha escluso in modo ingiustificato dalla vita dei bambini, condizionandoli psicologicamente e inducendo negli stessi l’idea di che il genitore fosse violento e dannoso.

In seguito alla separazione dei genitori, i bambini erano stati collocati presso la madre, ma il padre aveva deciso di agire in giudizio, lamentando l’allontanamento affettivo dei figli nei suoi confronti al termine della convivenza con la sua ex.

La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) portata in giudizio, dopo ripetuti incontri con i genitori e i minori, che sono stati videoregistrati, ha notato una situazione di “alienazione parentale” posta in essere dalla madre nei confronti del padre e a danno dei figli.

Il consulente tecnico ha messo in evidenza il fatto che la donna abbia compiuto “un significativo condizionamento psicologico” nei confronti dei figli, con la finalità di sostituire la figura paterna con quella dell’uomo che ha successivamente sposato, inducendo nei piccoli l’idea che il loro padre fosse dannoso e violento.

Il Collegio, anche se ha condiviso la posizione del CTU, non ha deciso subito per l’affidamento al padre, come richiesto dal consulente, ha preferito adottare una soluzione meno traumatica.

Un riavvicinamento graduale dei figli al padre, con l’affidamento dei bambini a un consultorio familiare, la collocazione presso la madre, incaricando l’istituto di programmare gli incontri tra il padre e i figli.

Anche il Consultorio, all’esito degli incontri con i genitori e i minori, ha constatato il comportamento di opposizione della madre a ogni ricostruzione del rapporto tra il padre e i figli, e le sue diverse iniziative rivolte a contrastare gli incontri.

Il Tribunale  deciso di allontanare i bambini dalla madre e collocarli presso una Casa famiglia, dove,  in circa nove mesi, si è riuscita a superare l’ostilità dei minori nei confronti del padre.

Alla fine il Tribunale ha confermato in modo definitivo come l’alienazione genitoriale ravvisata prima dal CTU e poi dal Consultorio affidatario sia stata conferma negli esiti della collocazione presso la Casa famiglia, dove si è assistito all’uscita dei minori da una gabbia psicologica realizzata ai loro danni dalla madre e a un riavvicinamento degli stessi al padre.

L’intento di alienare

A posteriori la dimostrazione della validità dell’ipotesi di alienazione parentale.

I giudici hanno spiegato che, dove il rifiuto del padre avesse avuto la solida base in una esperienza diretta da parte dei minori di comportamenti paterni negativi, i bambini non avrebbero rimosso l’atteggiamento di rifiuto in poco tempo.

I comportamenti della madre durante lo svolgimento del processo, con richiesta di proroga del collocamento, espletamento di altri monitoraggi dei minori e di un’altra CTU, disappunti sul lavoro del Consultorio e altro, ai giudici sembrano dimostrazioni dell’intento di alienazione da parte della donna.

La richiesta di prolungare la permanenza dei figli presso la Casa famiglia, motivata dal bisogno di altri approfondimenti, nascondeva il reale proposito di ritardare il consolidamento del rapporto affettivo dei figli con il padre, che si stava piano piano facendo strada.

Un disegno nel quale era entrata nel procedimento la nonna materna che si proponeva come soggetto aspirante all’affidamento dei minori da preferire al padre.

La proposta non è stata accolta, sia perché ha la precedenza il legame genitoriale rispetto a quello nonna e nipoti, sia per la possibile complicità della nonna nel determinare a sua volta l’alienazione parentale.

L’affidamento super esclusivo al padre

In conclusione, il Collegio ha deciso per l’affidamento al padre, in relazione alla sua idoneità genitoriale, non essendoci nessun indizio concreto che portasse a controindicazioni sulla sua persona e sul rilievo che il prolungamento del soggiorno dei minori presso la casa famiglia escluderebbe l’idea di extrema ratio nell’ambito della quale la collocazione dei minori presso soggetti diversi dai genitori sia ragionevole.

L’affidamento viene disposto in modalità super esclusiva, in considerazione dell’intento alienante frutto dei comportamenti della madre.

L’ affidamento e la collocazione dei minori presso il padre impongono alla madre di contribuire al loro mantenimento.

Si fissa un assegno considerando le modeste entrate dell’obbligata e il fatto che la donna debba mantenere anche un altro figlio avuto dal marito.

A lei spetterà anche pagare le spese processuali, perché la situazione, alienazione parentale, che ha determinato lo svolgimento della causa, le deve essere ricondotta.

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Note

(1) dal libro “Nodi e snodi nell’alienazione parentale”, a cura di Marco Pingitore, 2019, FrancoAngeli

Dott.ssa Concas Alessandra

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