Alfredo Matranga (a cura di) Il controllo periodico sulla buona funzionalità degli autovelox, pur se omologati, necessita della apposita taratura effettuata dai centri autorizzati previsti dalla L. 273/91

sentenza 25/01/07

Con una importante pronuncia (Sent. n. 1287/06) emessa dal GdP di Fasano è stata annullata una multa elevata da agenti della Polizia Stradale diBrindisi per violazione dell’art. 142, comma 9, del CdS relativo al superamento dei limiti di velocità. Il Giudice di Pace dott. Giovanni Quaranta ha accolto infatti il ricorso proposto da un automobilista al quale agenti della Polizia Stradale avevano accertato, tramite autovelox, un presunto eccesso di velocità contestandogli immediatamente l’infrazione. L’automobilista multato si era rivolto prima al Prefetto di Brindisi ilquale aveva, senza alcuna motivazione, rigettato il ricorso ed emesso ordinanza ingiunzione di pagamento. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso al GdP di Fasano.Con sentenza depositata in data 3.1.07 il GdP adito ha accolto il ricorso ritenendo che grava sull’organo accertatore l’onere di provare ex art 2697cc l’esistenza dell’illecito sanzionato in tutte le sue componenti oggettivee soggettive (Cass. 7951/97). Peraltro, il Giudice ha rilevato la scarsa attendibilità dell’apparecchiatura utilizzata (Provvida 2000) in quanto il controllo periodico sulla buona funzionalità della stessa, pur se omologata, necessita della prescritta taratura effettuata dai centri autorizzati previsti dalla L.273/91 e non ancora istituti in Italia.Avv. Alfredo Matranga

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