Alcune riflessioni sulle differenti modalità dell’interpretazione giuridica

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         Partendo dall’osservazione che la trasformazione delle informazioni in conoscenza è soggetta ad una serie di limitazioni dovute alla ridotta potenzialità cognitiva degli operatori, si che questi procedono in forma euristica nell’affrontare la complessità ambientale semplificando l’informazione da elaborare, si può affermare che l’agente non opera mai in termini di razionalità assoluta bensì in termini di razionalità limitata.
         L’agire razionale dell’agente è inoltre condizionato da informazioni provenienti dall’esterno, le quali operano non solo sulla cognizione del momento in esame ma anche sulla formazione del primo livello di stati conativi, si che la capacità di imitare ed apprendere da vantaggio competitivo può diventare una debolezza dell’individuo come osservato da Dawkins.
         Il comportamento non è altro che conseguenza di un determinato stato mentale, in cui l’evoluzione ha introdotto l’emotività e l’intuizione al fine di una più rapida risposta adattiva ai cambiamenti; questo tuttavia comporta una certa imprecisione quale contraltare alla rapidità.
         La ragione si inserisce pertanto su informazioni ambientali già elaborate in termini inconsci, raffinandole ulteriormente per meglio adattarle alla realtà, consegue la presenza probabilistica dell’errore che diventerà con il trascorrere del tempo necessariamente presente.
         Sartor introduce il concetto di ragionamento defeasible che fornisce la possibilità di decidere provvisoriamente in presenza di informazioni parziali e in attesa di nuove informazioni, senza necessariamente giungere a delle conclusioni definitive, si procede con una serie di conclusioni progressive fino ad ottenere delle conclusioni stabili. Questo non esclude anzi potenzia gli aspetti intuitivi ed emotivi propri del ragionamento umano senza per questo negare le premesse origine del processo logico, si ottiene peraltro una sintesi nel ragionamento deduttivo della metodologia propria del ragionamento induttivo.
         L’agente ha un proprio desiderio o fine nato dalle proprie preferenze, ma questo entra in conflitto con il dover volere determinato da terzi, il mondo interno con i limiti e le esigenze imposte dal mondo esterno ed ecco l’importanza di passare da un ragionamento conclusivo, in cui non interferiscono ulteriori informazioni esterne, ad un ragionamento defensible che tenga conto delle ulteriori e frammentarie informazioni provenienti progressivamente dall’esterno.
         Anche in un sistema giuridico l’interpretazione – applicazione della norma assume un carattere progressivo non più quale discendenza immediata dalla volontà di un legislatore astratto, ma quale conseguenza di un intero sistema giuridico su cui interviene la capacità limitata di conoscenza dell’operatore nonché le sue pulsioni e i suoi credo.
         La norma assume una propria autonoma volontà e significato all’interno del sistema giuridico influenzato dal vissuto e dall’ambito culturale dell’interprete, ossia dai giudizi di valore del decisore, quale sintesi in divenire di motivazioni interne e informazioni esterne, nonché dalla sua capacità di elaborazione.
         Questo ancor più in presenza di alcune normative che, nella necessità di procedere per analogia, aumenta la discrezionalità del giudizio di valore, nel tessuto logico giuridico assumono pertanto particolare valore le disposizioni generali normative.
         D’altronde la norma è interpretata secondo il valore culturale prevalentemente condiviso ed accettato dalla maggioranza.
         E’ stato fatto osservare che la conformità alla legge si basa prevalentemente sulle aspettative e sulle inibizioni degli individui, fino a giungere quale ipotesi estrema ad affermare che le decisioni prese sul diritto non sono altro che costruzioni ex post per giudizi già presi (modello sociale intuizionista – Haidt ).
         Il diritto quale complesso in cui rientrano emozioni, intuizioni, ragionamenti e regole scritte è qualcosa di poliedrico che permette l’esistenza delle odierne società complesse, permettendo un mix dei due processi di giudizio propri di ogni agente. Il primo sistema più lento e faticoso è governato dal ragionamento, il secondo intuitivo ed associativo acquista una valenza automatica con il minimo sforzo, i due sistemi agendo insieme potenziano le capacità di giudizio riducendo gli errori, infatti il sistema logico corregge il veloce sistema intuitivo in questo aiutato dalla formalizzazione delle procedure (Kaheneman e Frederick ).
         Quanto finora detto si ricollega al sistema di reti neuronali evidenziato da Lieberman e colleghi nelle loro ricerche presso l’Università della California, in cui nella ricerca del sé sono state individuate due reti chiamate rispettivamente sistema C
e sistema X. Mentre nel sistema C veniamo a trovarci in contesti nuovi per i quali è necessaria una riflessione esplicita sulle nostre esperienze, nel sistema X non vengono codificati ricordi ma intuizioni producendo rapide risposte emozionali basate su associazioni statistiche e non su ragionamenti espliciti.
         Consegue che il sistema normativo su cui l’agente opera diventa per il professionista del diritto elemento costitutivo del sé e tanto è più profondo quanto più rapida si manifesta la capacità di analisi emozionale, infatti il sistema X risulta tanto potente quanto lento nel formare la coscienza del sé a causa della necessità dell’accumulo richiesto di esperienze per la creazione delle opportune associazioni.
         Si introduce quindi un elemento statistico e non probabilistico da affiancarsi al concetto di ragionamento per progressiva approssimazione ( defasible) previsto da Sartor.
         Alcune teorie estreme affermano che nulla garantisce che ogni individuo non dia un proprio significato allo stesso enunciato normativo (scetticismo linguistico), si che lo studio del diritto deve limitarsi alla definizione degli enunciati normativi e alla loro interpretazione ma non al significato delle norme, criticando per tale via il normativismo e la sicurezza del c.d. formalismo interpretativo di poter adattare mediante interpretazione a ciascun caso concreto l’enunciato giuridico. Vi è in realtà un confine incerto tra enunciati normativi definiti e proposizioni vaghe su cui interviene l’opera interpretativa dell’agente.
         L’analisi logica, nel tentativo ad opera di Russell e Wittgenstein di costituire una specie di schema generale di un linguaggio ideale su cui strutturare le varie discipline, ha in realtà dimostrato attraverso l’opera degli “analisti dell’uso” di Oxford che non vi è un linguaggio perfetto, essendo il linguaggio giuridico uno dei tanti possibili linguaggi fondato su regole di formazione e trasformazione (derivazione) proprie della sola forma del discorso stesso, ossia la logica dell’interpretazione giuridica come pura deduzione di proposizioni da proposizioni in sé (Husserl) non comporta l’esclusione dell’errore nel momento della definizione e della comunicazione.
         Se tutti gli operatori del diritto agiscono con i limiti sopra esposti, nel loro sforzo interpretativo la razionalità limitata con cui operano viene per una parte di essi ulteriormente modificata nei fini dall’utile esplicito di parte perseguito. Nella dialettica che si crea il giudice non solo applica la norma integrandola, ma persegue consciamente o inconsciamente un proprio concetto di equità, archetipo delle proprie emozioni e risultato della propria cultura secondo una visione delle relazioni sociali quale suo ottimo da perseguire. La funzione necessaria in un contesto complesso di rapporti, risulta dialetticamente inserita tra interessi di parte contrapposti e schemi legislativi prefissati con una funzione cardiana di adattamento.
 
 
 
Bibliografia
 
 
·        S. Giansante, La Teoria della Razionalità Limitata Applicata alla Scelte Economico – Giuridiche nell’Ottica delle Scienze Cognitive, in i – lex, 1,2004;
 
·        O. R. Goodenough – K. Prehen, Un modello neuroscientifico del giudizio normative nel diritto e nella giustizia, in i – lex, 2, 2005;
 
·        F. Romeo, Il cognitivismo giuridico di Giovanni Sartor, in i – lex, 5 –6, 2006;
 
·        R. Dawkins, Il gene egoista, Mondatori, 1995;
 
·        N.I. Eisenberger e M.D. Lieberman, Conflict and Habit: A Social Cognitive Neuroscience Approach to the Self, in “Psychological Perspectives on Self and Identity”, Vol. 4, American Psychological Association, 2006;
 
·        N. Abbagnano, Storia della filosofia, UTET, 1974.    

Dott. Sabetta Sergio Benedetto

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