Al momento del ricorso di primo grado, i ricorrenti erano titolari di concessioni in corso, non scadute né in scadenza (le più prossime sarebbero scadute circa un anno più tardi): nessun effetto lesivo immediato, quindi, poteva loro derivare da un atto di

Lazzini Sonia 26/02/09
Scarica PDF Stampa
Il titolare di una concessione pubblica (ancora in corso), ha titolo per agire in ricorso avverso determinazioni che  sono atti amministrativi generali che fissano i criteri per il rilascio delle nuove concessioni demaniali nella Regione Sardegna.?
 
Il Consigli di Stato ritiene che:a) non è immediatamente lesiva la previsione di un “ricorso sistematico a gare pubbliche” per il rilascio di tutte le concessione demaniali, né la norma che, disciplinando la futura gara, attribuisce un ruolo decisivo all’offerta di sovracanone: si tratta di previsioni che hanno un valore programmatico, potendo semmai la lesione concretizzarsi solo con la decisione dell’amministrazione di bandire concretamente la gara;_b) non è immediatamente lesiva la previsione del sovracanone a favore della Regione, perché una lesione attuale può derivare solo dal provvedimento che concretamente impone il pagamento del sovracanone al concessionario;_c) non è immediatamente lesiva la previsione che considera a tutti gli effetti le richieste di ampliamento e di variazione come nuove concessioni, perché una lesione attuale può derivare solo dal provvedimento che, pronunciandosi su una richiesta di ampliamento o di variazione effettivamente presentata, la rigetti;_d) non è immediatamente lesiva la norma che prevede che tutte le istanze giacenti la cui istruttoria non sia stata ancora positivamente esitata, debbano essere riproposte, pena la loro archiviazione: anche in questo caso, la lesione attuale può derivare solo dal provvedimento di archiviazione dell’istanza effettivamente giacente.
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 571 del 3 febbraio 2009, inviata per la pubblicazione in data 5 febbraio 2009 ed in particolare il seguente passaggio:
 
Secondo il giudice di primo grado i provvedimenti impugnati hanno effetti immediatamente lesivi soltanto nella parte in cui prevedono (all’art. 9 della determinazione 28/12/2001, n. 2081/D), che “alla scadenza naturale tutte le concessioni, sia le nuove rilasciate secondo le presenti procedure, che quelle in esercizio, saranno sottoposte, escluso il tacito rinnovo, alla disciplina prevista dalla presente determinazione per le nuove concessioni”.
Tale prescrizione è stata annullata dal T.a.r. perché ritenuta in contrasto con quanto prevede l’art. 10, 2° comma, della D.L. 5/10/1993 n°400, conv. in L. 4/12/1993 n° 494, secondo cui “Le concessioni di cui al comma 1 (fra cui quelle a cui si riferiscono gli impugnati criteri generali), indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell’articolo 42 del codice della navigazione”.
3. In relazione alle rimanenti prescrizioni, il gravame è, invece, stato dichiarato inammissibile per mancanza di una lesione attuale.
4. Avverso tale decisione hanno proposto appello gli originari ricorrenti rivendicando la sussistenza di una lesione attuale provocata dai provvedimenti impugnati.
5. L’appello non merita accoglimento.
Le determinazioni impugnate sono atti amministrativi generali che fissano i criteri per il rilascio delle nuove concessioni demaniali nella Regione Sardegna.
Al momento del ricorso di primo grado, i ricorrenti erano titolari di concessioni in corso, non scadute né in scadenza (le più prossime sarebbero scadute circa un anno più tardi): nessun effetto lesivo immediato, quindi, poteva loro derivare da un atto di carattere generale volto a disciplinare il regime giuridico delle nuove concessioni demaniali.
5.1. In particolare, esaminando nel dettaglio le prescrizioni contestate, il Collegio osserva quanto segue:
a) non è immediatamente lesiva la previsione di un “ricorso sistematico a gare pubbliche” per il rilascio di tutte le concessione demaniali, né la norma che, disciplinando la futura gara, attribuisce un ruolo decisivo all’offerta di sovracanone: si tratta di previsioni che hanno un valore programmatico, potendo semmai la lesione concretizzarsi solo con la decisione dell’amministrazione di bandire concretamente la gara;
b) non è immediatamente lesiva la previsione del sovracanone a favore della Regione, perché una lesione attuale può derivare solo dal provvedimento che concretamente impone il pagamento del sovracanone al concessionario;
c) non è immediatamente lesiva la previsione che considera a tutti gli effetti le richieste di ampliamento e di variazione come nuove concessioni, perché una lesione attuale può derivare solo dal provvedimento che, pronunciandosi su una richiesta di ampliamento o di variazione effettivamente presentata, la rigetti;
d) non è immediatamente lesiva la norma che prevede che tutte le istanze giacenti la cui istruttoria non sia stata ancora positivamente esitata, debbano essere riproposte, pena la loro archiviazione: anche in questo caso, la lesione attuale può derivare solo dal provvedimento di archiviazione dell’istanza effettivamente giacente.
 
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve confermarsi la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di una lesione attuale. L’appello va, pertanto, respinto.
 
A cura di *************
 
N.571/09
Reg.Dec.
N. 9791 Reg.Ric.
ANNO   2003
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9791/2003, proposto da ALFA
contro
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli **********************, ************** ed elettivamente domiciliati presso l’Ufficio Rappresentanza Regionale, Via Lucullo n. 24;
l’Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro-tempore; il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio dell’Assessorato degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituiti in giudizio;
e nei confronti
BETA
per l’annullamento e/o la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, n. 1785/2002, resa tra le parti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla udienza pubblica del 2 dicembre, il Consigliere ******************;
Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Costituiscono oggetto del presente giudizio due determinazioni con le quali la Regione Sardegna ha dettato i criteri per l’affidamento in concessione di aree del demanio marittimo da utilizzare per finalità turistico ricreative.
Il T.a.r. per la Sardegna ha in parte accolto il ricorso e in parte lo ha dichiarato inammissibile.
2. Secondo il giudice di primo grado i provvedimenti impugnati hanno effetti immediatamente lesivi soltanto nella parte in cui prevedono (all’art. 9 della determinazione 28/12/2001, n. 2081/D), che “alla scadenza naturale tutte le concessioni, sia le nuove rilasciate secondo le presenti procedure, che quelle in esercizio, saranno sottoposte, escluso il tacito rinnovo, alla disciplina prevista dalla presente determinazione per le nuove concessioni”.
Tale prescrizione è stata annullata dal T.a.r. perché ritenuta in contrasto con quanto prevede l’art. 10, 2° comma, della D.L. 5/10/1993 n°400, conv. in L. 4/12/1993 n° 494, secondo cui “Le concessioni di cui al comma 1 (fra cui quelle a cui si riferiscono gli impugnati criteri generali), indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell’articolo 42 del codice della navigazione”.
3. In relazione alle rimanenti prescrizioni, il gravame è, invece, stato dichiarato inammissibile per mancanza di una lesione attuale.
4. Avverso tale decisione hanno proposto appello gli originari ricorrenti rivendicando la sussistenza di una lesione attuale provocata dai provvedimenti impugnati.
5. L’appello non merita accoglimento.
Le determinazioni impugnate sono atti amministrativi generali che fissano i criteri per il rilascio delle nuove concessioni demaniali nella Regione Sardegna.
Al momento del ricorso di primo grado, i ricorrenti erano titolari di concessioni in corso, non scadute né in scadenza (le più prossime sarebbero scadute circa un anno più tardi): nessun effetto lesivo immediato, quindi, poteva loro derivare da un atto di carattere generale volto a disciplinare il regime giuridico delle nuove concessioni demaniali.
5.1. In particolare, esaminando nel dettaglio le prescrizioni contestate, il Collegio osserva quanto segue:
a) non è immediatamente lesiva la previsione di un “ricorso sistematico a gare pubbliche” per il rilascio di tutte le concessione demaniali, né la norma che, disciplinando la futura gara, attribuisce un ruolo decisivo all’offerta di sovracanone: si tratta di previsioni che hanno un valore programmatico, potendo semmai la lesione concretizzarsi solo con la decisione dell’amministrazione di bandire concretamente la gara;
b) non è immediatamente lesiva la previsione del sovracanone a favore della Regione, perché una lesione attuale può derivare solo dal provvedimento che concretamente impone il pagamento del sovracanone al concessionario;
c) non è immediatamente lesiva la previsione che considera a tutti gli effetti le richieste di ampliamento e di variazione come nuove concessioni, perché una lesione attuale può derivare solo dal provvedimento che, pronunciandosi su una richiesta di ampliamento o di variazione effettivamente presentata, la rigetti;
d) non è immediatamente lesiva la norma che prevede che tutte le istanze giacenti la cui istruttoria non sia stata ancora positivamente esitata, debbano essere riproposte, pena la loro archiviazione: anche in questo caso, la lesione attuale può derivare solo dal provvedimento di archiviazione dell’istanza effettivamente giacente.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve confermarsi la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di una lesione attuale. L’appello va, pertanto, respinto.
Il criterio della soccombenza determina l’obbligo di pagamento delle spese per questo grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
 
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese per questo grado di giudizio che si liquidano in euro 4000 (quattromila) in favore della Regione.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez. VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
*******************                           Presidente
************************                    Consigliere
***************                                  Consigliere
***************                                 Consigliere
******************                             Consigliere, Est. e Rel.
 
Presidente
*******************
Consigliere                                                                             Segretario
******************                           ****************
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 3/02/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
****************
 
 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero………………………………………………………………………………….
 
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                                                                              Il Direttore della Segreteria

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento