Ai sensi dell’art. 73, commi 8 e 9 del T.U.E.L nei comuni con più di 15.000 abitanti i seggi vanno ripartiti tramite il metodo di Hondt, dapprima tra i gruppi di liste e poi all’interno di ciascuna lista.

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E’ questo il principio con cui il TAR Lecce con l’ordinanza in commento ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente che erroneamente è stato escluso dall’assegnazione del seggio elettorlare, ordinando al Prefetto la ripartizione dei seggi attribuiendoli prima ai gruppi di lista componenti le varie coalizioni e poi alle singole liste.
In particolare, secondo il TAR salentino, l’Ufficio elettorale centrale, nel determinare i seggi spettanti ai gruppi di liste, che hanno partecipato alle elezioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007 presso il Comune di Martina Franca, ha erroneamente indicato, quale quoziente, la cifra elettorale delle singole liste più suffragate, in luogo della somma dei voti riportati complessivamente dai gruppi.
Ciò ha determinato, ha proseguito il TAR, l’erroneità dell’atto di proclamazione terminativo del procedimento elettorale avviato, essendo stata posta in risalto l’erronea applicazione dell’art. 73, commi 8 e 9 del T.U.E.L.. Pertanto, il TAR Lecce ha demandato all’autorità prefettizia territorialmente competente la rideterminazione dei seggi spettanti ai gruppi di liste che hanno preso parte alla competizione elettorale in argomento, secondo quanto previsto dall’art .73 del d.lgs. 267/2000.
 
Avv. Alfredo Matranga
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
 
PRIMA SEZIONE
 
Registro Ordinanze: 951/2007
 
                               Registro Generale:           1331/2007
 
 
nelle persone dei Signori:
 
ALDO RAVALLI                                                             Presidente
ETTORE MANCA                                                           Primo Ref.
CARLO DIBELLO                                                          Ref. , relatore
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
nell’Udienza Pubblica del 10 Ottobre 2007
 
Visto il ricorso 1331/2007 proposto da:
……………..
rappresentato e difeso da:
PELLEGRINO GIANLUIGI
con domicilio eletto in LECCE
VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16
presso
PELLEGRINO GIANLUIGI  
 
contro
 
COMUNE DI MARTINA FRANCA   
 
MINISTERO DELL’INTERNO – ROMA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
 
COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE DI MARTINA FRANCA 
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
 
e nei confronti di
CURIA ANTONIO 
 
e nei confronti di
………….  
 
e nei confronti di
……………
 
per l’annullamento
dell’atto di proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale di Martina Franca, assunto dall’Ufficio elettorale centrale in data 27/7/2007, nella parte in cui è stato proclamato eletto il sig…………, candidato nella lista n. 9 (Lista Palazzo) anzichè il sig………., candidato nella lista n. 7 (Di Pietro Italia dei Valori); di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale e/o collegato relativo alle operazioni elettorali svolte per l’elezione del Consiglio Comunale di Martina Franca del 27 e 28 maggio 2007, con particolare riferimento ai verbali delle operazioni dell’Ufficio elettorale centrale con cui si è proceduto al riparto dei seggi, nella parte in cui sono stati assegnati erroneamente n. 2 seggi anzichè 1 alla lista n. 9 (Lista Palazzo) e n. 1 seggio anzichè 2 alla lista n. 7 (Di Pietro Italia dei Valori); con la conseguente elezione del ricorrente alla carica di Consigliere Comunale di Martina Franca;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del giudizio di
COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE DI MARTINA FRANCA
MINISTERO DELL’INTERNO – ROMA
Udito nella pubblica udienza del 10 ottobre 2007, relatore il Ref. CARLO DIBELLO, e uditi, altresì, per le parti l’Avv. Pellegrino e l’Avv. dello Stato Roberti;
Considerato che l’Ufficio elettorale centrale, nel determinare i seggi spettanti ai gruppi di liste che hanno partecipato alle elezioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007 presso il Comune di Martina Franca ha erroneamente indicato, quale quoziente, la cifra elettorale delle singole liste più suffragate, in luogo della somma dei voti riportati complessivamente dai gruppi medesimi;
Rilevato che il ricorso, per quanto sopra esposto, appare assistito da un sufficiente fumus di fondatezza in ordine alla erroneità dell’atto di proclamazione terminativo del procedimento elettorale avviato, essendo stata posta in risalto l’erronea applicazione dell’art. 73, comma 8 e 9 del T.U.E.L;
Ritenuto opportuno demandare all’autorità prefettizia territorialmente competente la rideterminazione dei seggi spettanti ai gruppi di liste che hanno preso parte alla competizione elettorale in argomento;
 
PQM
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso n. 1331/2007, dispone che il Prefetto di Taranto proceda, entro 45 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, alla rideterminazione, in contraddittorio tra le parti, dei seggi spettanti ai gruppi di liste che hanno partecipato alle elezioni amministrative di Martina Franca del 27 e 28 maggio 2007, individuando, quale quoziente, la somma dei voti riportati dai gruppi di liste collegate, secondo quanto previsto dall’art .73 del d.lgs. 267/2000.
Fissa l’udienza pubblica del 19/12/2007 per il prosieguo del giudizio.
Così deciso in Lecce, in Camera di Consiglio, il 10 ottobre 2007.
Aldo RAVALLI – Presidente
Carlo DIBELLO – Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 10 ottobre 2007
           

Matranga Alfredo

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