L’aggiornamento annuale della tabella unica nazionale per le lesioni macropermanenti segna un passaggio essenziale nel processo di progressiva stabilizzazione dei criteri di liquidazione del danno alla salute, confermando il ruolo centrale dei parametri statistico-economici nel sistema risarcitorio delineato dal Codice delle assicurazioni. La guida “Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si propone come un riferimento imprescindibile per tutti i professionisti che operano in questo ambito.
Indice
- 1. La cornice normativa: dal Codice delle assicurazioni alla “tabella unica nazionale”
- 2. Il meccanismo di aggiornamento: indici ISTAT, interesse legale e ruolo dell’IVASS
- 3. Continuità tra micro e macro: il punto “iniziale” come snodo sistematico
- 4. L’adeguamento 2025: significato del dato economico e funzione compensativa del risarcimento
- 5. Il problema del tempo e l’interrogativo in Cassazione: oltre la soglia del 5 marzo 2025?
- 6. Ricadute operative per avvocati, liquidatori e strutture sanitarie
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1. La cornice normativa: dal Codice delle assicurazioni alla “tabella unica nazionale”
L’aggiornamento annuale degli importi risarcitori per il danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità si colloca nel sistema delineato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), che distingue tra microlesioni (art. 139) e lesioni macropermanenti (art. 138). In tale architettura, l’art. 138 affida alla tabella unica nazionale (TUN) la determinazione del valore pecuniario da attribuire a ciascun punto di invalidità tra 10 e 100, includendo coefficienti di variazione connessi all’età del danneggiato. L’impostazione è dichiaratamente “statistica”: il valore del punto decresce con l’età, secondo tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, e l’adeguamento è ancorato al tasso di rivalutazione individuato nell’interesse legale.
Su questo piano si comprende la ratio dell’aggiornamento annuale: il sistema tabellare, per mantenere effettiva la propria funzione compensativa, deve restare coerente con la dinamica del potere d’acquisto e con i parametri economico-statistici che ne costituiscono il presupposto tecnico. La guida “Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si propone come un riferimento imprescindibile per tutti i professionisti che operano in questo ambito.
Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale
Questo manuale si pone l’obiettivo, da un lato, di illustrare i lineamenti giuridici della materia comunemente definita “infortunistica” – proponendo una guida pratica dedicata all’attività di raccolta e predisposizione della documentazione necessaria a giustificare le richieste risarcitorie alla compagnia – e, dall’altro, di fornire valide e utili indicazioni per una corretta gestione della trattativa stragiudiziale. Il volume propone soluzioni operative con consigli pratici riguardanti la gestione dei rapporti con i clienti e i collaboratori esterni. Completano il volume un glossario dei termini tecnici più importanti, una selezione della normativa vigente e tutti i riferimenti utili delle compagnie di assicurazione operanti in Italia. Massimo QuezelConsulente in infortunistica dal 1997, fondatore e presidente del primo franchising in Italia di studi di consulenza dedicati alla tutela dei diritti dei danneggiati. Ha maturato una decennale esperienza come liquidatore assicurativo per una compagnia estera che gli ha permesso di acquisire un’importante esperienza nel settore. È autore dei libri inchiesta Assicurazione a delinquere, Malassicurazione e, con Francesco Carraro, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni. Dal 2003 dirige il trimestrale BluNews, dedicato al settore della tutela dei diritti e del risarcimento del danno (www.massimoquezel.it).Francesco CarraroAvvocato, vicepresidente dell’associazione forense “La Meridiana – Giuristi & Responsabilità”, composta da avvocati esperti nel campo della responsabilità civile e del risarcimento. Formatore in ambito giuridico e sulle tecniche di comunicazione, è autore dei seguenti saggi: Gestire il proprio tempo, Convincere per vincere e I nove semi del cambiamento. È coautore, con Massimo Quezel, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni (www.avvocatocarraro.it).
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2. Il meccanismo di aggiornamento: indici ISTAT, interesse legale e ruolo dell’IVASS
Il DPR 13 gennaio 2025, n. 12 (regolamento attuativo dell’art. 138) ha stabilizzato la struttura della TUN e, al contempo, ha previsto un canale di “manutenzione” tecnica. In particolare, l’aggiornamento della tavola 1.B dell’allegato I – che riflette i coefficienti collegati all’età del leso e alle tavole di mortalità – è rimesso a decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato sentito l’IVASS. Si tratta di un modello che, pur formalmente amministrativo, svolge una funzione sostanziale: garantire che i parametri di calcolo siano periodicamente riallineati a dati ufficiali (ISTAT) e a variabili economiche (interesse legale), evitando che l’inerzia dell’aggiornamento produca un disallineamento strutturale tra risarcimento e valore reale della prestazione monetaria.
Il DM 10 dicembre 2025 si inserisce esattamente in questa logica: recepisce l’aggiornamento delle tavole di mortalità (richiamata quella ISTAT 2023), tiene conto del saggio degli interessi legali fissato al 2% dal 1° gennaio 2025 e si fonda sull’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo ad aprile 2025, che registra un incremento dell’1,7% rispetto ad aprile 2024.
3. Continuità tra micro e macro: il punto “iniziale” come snodo sistematico
Un profilo di particolare rilievo, spesso trascurato nelle letture meramente descrittive, riguarda il raccordo interno tra art. 139 e art. 138. Il DPR 12/2025 stabilisce infatti che il valore del primo punto di invalidità coincide con quello previsto dall’art. 139, comma 1, lettera a) (ultimo periodo), e comma 5, del Codice delle assicurazioni. Ne deriva che la TUN delle macropermanenti non è un sistema “chiuso”, bensì si innesta su un valore-base mutuato dalla disciplina delle microlesioni, per poi svilupparsi – a partire dalla soglia del 10% – attraverso indici moltiplicatori statistici e coefficienti correlati alla mortalità e all’età.
Questo legame spiega perché il DM 10 dicembre 2025 operi un allineamento “a monte” dei valori, assumendo come mese di riferimento aprile 2025 anche in coerenza con l’aggiornamento già intervenuto per le microlesioni mediante DM 18 luglio 2025. In prospettiva dottrinale, il raccordo tra i due articoli consente di leggere l’aggiornamento non come mero aumento aritmetico, ma come presidio di coerenza dell’intero sistema tabellare: se il valore-base muta, tutto l’edificio risarcitorio deve rifletterne gli effetti.
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4. L’adeguamento 2025: significato del dato economico e funzione compensativa del risarcimento
L’incremento dell’1,7% – applicato agli importi e agli indici di calcolo – risponde all’esigenza, intrinseca al risarcimento del danno alla salute, di mantenere attuale la misura monetaria del ristoro, sia in sede transattiva sia giudiziale. In termini pratici, il punto base viene aggiornato a € 2.656,80 (da € 2.612,40), con effetto di trascinamento su tutte le liquidazioni che impiegano la TUN come criterio cogente o anche solo come parametro di riferimento. La monetizzazione del pregiudizio biologico, per definizione “non patrimoniale”, richiede infatti una misura pecuniaria che non perda, per effetto dell’inflazione e della variabilità dei dati demografici, la capacità di rappresentare adeguatamente il sacrificio subito.
5. Il problema del tempo e l’interrogativo in Cassazione: oltre la soglia del 5 marzo 2025?
Il sistema introduce, però, una linea di demarcazione temporale netta. Da un lato, l’aggiornamento decorre dal mese di aprile 2025 e il decreto è destinato a trovare applicazione ai risarcimenti effettuati dall’entrata in vigore del DM (11 gennaio 2026, in ragione della pubblicazione in Gazzetta). Dall’altro, la TUN – come regola di diritto positivo – risulta utilizzabile per sinistri verificatisi dopo l’entrata in vigore del DPR 12/2025, individuata nel 5 marzo 2025 ai sensi dell’art. 5 del medesimo DPR.
Qui si innesta la questione interpretativa oggi più sensibile: se, e a quali condizioni, la TUN possa essere invocata per fatti antecedenti, o persino per vicende non riconducibili ai binari tipici della circolazione stradale e della responsabilità sanitaria. Su questo aspetto è pendente una questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., sollevata dal Tribunale di Milano (ord. n. 4915 del 18 luglio 2025) e assegnata, con decreto del Primo Presidente del 17 settembre 2025, alla Terza Sezione della Cassazione per l’enunciazione del principio di diritto. L’esito è destinato a incidere sulla stabilità applicativa del sistema, soprattutto in rapporto alla prevedibilità delle decisioni e alla uniformità dei criteri liquidatori.
6. Ricadute operative per avvocati, liquidatori e strutture sanitarie
Per gli operatori, il decreto impone anzitutto un controllo puntuale di due coordinate: (i) la data del fatto generatore (post 5 marzo 2025, per l’operatività “vincolata” della TUN); (ii) il momento della liquidazione (post 11 gennaio 2026, per l’uso dei valori aggiornati). In sede stragiudiziale, ciò si traduce nella necessità di ricalibrare le proposte transattive, evitando che tabelle e coefficienti non aggiornati determinino sottostime difficilmente sostenibili in contenzioso. In sede giudiziale, l’aggiornamento fornisce un parametro oggettivo che, se correttamente maneggiato, riduce margini di oscillazione e favorisce un confronto tecnico più trasparente tra CTU, difese e giudice. Per imprese assicurative e strutture sanitarie (nonché per i rispettivi gestori del rischio), l’impatto è duplice: da un lato, adeguamento delle riserve e delle strategie liquidative; dall’altro, attenzione alla futura decisione della Cassazione, che potrebbe ampliare – o chiarire in senso restrittivo – il perimetro temporale e materiale della TUN, con effetti immediati sulla gestione dei portafogli sinistri e sulla prevedibilità dell’esposizione risarcitoria.
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