Lilla Laperuta
I procedimenti amministrativi facenti capo all’Agenzia delle dogane che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell’espletamento delle formalità doganali, dovranno essere conclusi dalle amministrazioni competenti nel termine massimo:
a) di un’ora per il controllo documentale;
b) e di cinque ore per la visita delle merci.
A prevederlo è l’art. 2, co. 5bis della L. 9/2014 di conversione del D.L. 145/2013.
Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche ove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni.
In caso di mancato rispetto delle suddette previsioni risponde il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990.
Analogo regime vale per i procedimenti facenti capo agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Corpo forestale dello Stato, all’Agecontrol Spa, ai servizi fitosanitari regionali, all’ICE — Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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