Affitti brevi, il 16 ottobre si paga la tassa Airbnb

Redazione 10/10/17
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Il fatidico giorno è arrivato. Lunedì 16 ottobre gli intermediari immobiliari, compresi i più importanti portali online, dovranno versare al Fisco la ritenuta del 21% su tutti gli affitti brevi pagati dagli inquilini. Dopo i rinvii e i ritardi di quest’estate, le multinazionali straniere Booking.com e Airbnb, così come gli intermediari più tradizionali iscritti alla Federazione italiana degli agenti immobiliari professionali (Fiaip), dovranno quindi pagare la cedolare secca sui canoni corrisposti a partire dall’11 settembre.

Vediamo allora nel dettaglio quali sono i nuovi adempimenti, e perché gli intermediari minacciano battaglia.

 

La ritenuta del 21% sui contratti brevi

Cosa cambia, quindi, a partire dal 16 ottobre? Sulla carta, è semplice: gli agenti immobiliari o i portali internet che funzionano da intermediari tra i clienti e i padroni di casa dovranno versare al Fisco la ritenuta del 21% sul canone di affitto lordo che –teoricamente– hanno trattenuto su tutti gli importi pagati dall’11 settembre. Si tratta, come detto, dei contratti brevi, e quindi nella maggior parte dei casi degli immobili presi in affitto per le vacanze.

Una misura introdotta dalla “manovrina” correttiva (DL n. 50/2017) con lo scopo di contrastare l’evasione fiscale, ma che fin dall’inizio si è dimostrata di difficile attuazione. La prima scadenza era fissata addirittura al 17 luglio scorso, all’inizio dell’estate, poi un primo rinvio aveva posticipato tutto ad agosto. Secondo tutte le associazioni di categoria, però, il tempo per mettersi in regola per i nuovi adempimenti era ancora troppo poco: un’obiezione legittima, se si pensa che il documento con le specifiche tecniche era stato pubblicato dal Governo solo il 12 luglio.

 

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Come funziona la nuova tassa Airbnb?

La prima cedolare secca sugli affitti brevi, dunque, si pagherà lunedì 16 ottobre. Da quel momento, secondo la legge, le ritenute del 21% saranno da versare ogni volta entro il giorno 16  del mese successivo a quello in cui sono state effettuate. Sempre secondo il DL n. 50/2017, gli intermediari dovranno operare la ritenuta al momento del pagamento da parte del cliente.

Inoltre, gli intermediari sono tenuti a trasmettere alle Entrate i dati relativi ai contratti: nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata del contratto e importo lordo corrisposto. La comunicazione dei dati va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto.

Quali sono i contratti brevi?

I contratti interessati dalla nuova norma, lo ricordiamo, sono quelli relativi a locazioni di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa. Sono incluse, come visto, anche le operazioni completate online. La cedolare secca con aliquota del 21%, che è sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali derivanti da locazione, va applicata in ogni caso solo ai contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Sono però inclusi i redditi derivanti da sub locazione e concessione in godimento oneroso dell’immobile.

AirBnb fa ricorso al Tar

La battaglia delle grandi società di mediazione online, però, continua. AirBnb, in particolare, pochi giorni fa ha esposto ricorso al Tar. Secondo la multinazionale californiana, particolarmente colpita dalla nuova norma, la tassa sulle locazioni brevi favorirebbe a suo discapito gli operatori nazionali e quelli (come Booking) che hanno la possibilità di non intervenire tra cliente e proprietario. AirBnb contesta inoltre il fatto che le legge prevede che le società estere senza stabile organizzazione in Italia nominino un rappresentante fiscale nel nostro Paese.

AirBnb non si è quindi adeguata alle nuove disposizioni e annuncia battaglia anche presso la Corte di Giustizia Europea: secondo la società, infatti, il DL n. 50/2017 violerebbe anche le direttive UE sulla comunicazione preventiva delle nuove regole tecniche alle società digitali interessate e sul divieto di restrizioni alla libera prestazione di servizi.

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