Affidamento di incarico professionale di progettazione e di direzione di lavori pubblici:deve essere escluso il concorrente che non dichiari nel curriculum gli incarichi di progettazione svolti ma gli incarichi solo conferiti?

Lazzini Sonia 24/07/08
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In base alla lettura complessiva delle disposizioni dell’ avviso di gara, ed al principio ermeneutico del “favor” partecipativo in materia di bandi di gara, l’obbligo di fornire detta dichiarazione sugli incarichi “svolti”, e previsto dal punto 3 del bando a pena di esclusione, può comunque ritenersi assolto, precludendo quindi l’esclusione, con la presentazione di un curriculum recante l’elenco degli incarichi conferiti, poiché la prova del loro effettivo svolgimento, per costituire requisito di partecipazione, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica ed espressa prescrizione di gara postulante l’ esibizione, da parte delle rispettive amministrazioni, di specifica certificazione sul punto._La sola indicazione degli incarichi conferiti si presentava peraltro sufficiente per formulare una valutazione della professionalità progettuali dei concorrenti sulla base dei dati inseriti nel “curriculum”, costituenti, senza ulteriori distinzioni, l’oggetto dei punteggi attribuibili in ordine allo stesso (previa fissazione dei necessari criteri).
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione 2566 del 29 maggio 2008, inviata per la pubblicazione in data 5 giugno 2008
 
< La terza questione attiene all’assorbimento del motivo aggiunto sulla produzione all’amministrazione da parte del BETA (ma dopo la notificazione del ricorso principale) dei documenti attestanti lo svolgimento effettivo degli incarichi indicati nel curriculum. Sul punto il Collegio osserva che, chiarita la non necessità di fornire una dichiarazione sugli incarichi effettivamente svolti, la presentazione di detti documenti, pur avvenuta con nota 10.4.2007 (impugnata dai cennati motivi aggiunti) e quindi oltre il termine di gara (fissato dall’avviso per il 25 1 2007), non può assumere nella specie rilievo giuridico.
 
Sotto tali aspetti, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, la decisione di primo grado deve dunque ritenersi sattisfattiva della tutela strumentale ivi richiesta, non essendo, il successivo comportamento rinnovatorio, (effetto della sentenza) possibile senza preventivamente colmare le lacune (ed ex adverso incontestate) riscontrate dal TAR.
 
3- Il gravame contesta, infine, la pronunzia negativa del risarcimento resa dal giudice di prima istanza e motivata in quanto dall’annullamento in parola non deriva come diretta conseguenza il conferimento dell’incarico, ma solo il dovere dell’amministrazione di rimuovere i vizi procedurali riscontrati.
 
Avverso tale pronunzia l’appellante deduce di non aver proposto alcuna azione risarcitoria (evidenziando che il TAR è incorso in un macroscopico errore, in violazione dell’art. 112 c.p.c), ma soltanto espresso una riserva, poi non sciolta, di richiesta danni nelle conclusioni del ricorso principale (“rectius” nei motivi aggiunti).   Il ALFA domanda comunque l’annullamento della motivazione posta dal TAR a fondamento del diniego di risarcimento. La censura, ammissibile sotto il profilo dell’interesse a ricorrere in appello (potendo altrimenti costituirsi sul punto un “dictum” preclusivo dell’azione in parola, esercitabile nel termine prescrizionale), nel merito risulta anche fondata, poiché la condanna si pone videntemente in contrasto col principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che impone al giudice di pronunziarsi nei limiti della domanda (art.112 c.p.c).
 
4- In conclusione l’appello merita accoglimento con limitato riferimento al motivo trattato al punto 3 e deve invece essere respinto con riferimento ai restanti motivi.>
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
N. 2566/2008
 
Reg. Dec.
 
N. 8367
 
Reg. Ric.
 
Anno 2007
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sul ricorso in appello iscritto al NRG 8367 dell’anno 2007 proposto da
 
ALFA OTTAVIO
 
rappresentato e difeso dall’avv. ************** con il quale è elettivamente domiciliato presso la Segreteria Sezionale C.d.S. in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13
 
contro
 
COMUNE DI ARPAIA
 
non costituito;
 
e nei confronti di
 
BETA ERNESTO
 
costituitosi in giudizio rappresentato e difeso dall’avv. ******************* con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, presso la Segreteria Sezionale C.d.S., in Piazza Capo di Ferro, n. 13;
 
per l’annullamento,
 
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania , n. 6668 del 2007;
 
Visto il ricorso in appello;
 
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
visti gli atti tutti della causa;
 
Visto il Dispositivo di sentenza n. 284 del 4.4.2008;
 
relatore alla pubblica udienza del 28 marzo 2008 il consigliere **************** e uditi, per le parti, gli avvocati L. ALFA su delega dell’avv. ****** e l’avv. ******** su delega dell’avv. *********;
 
ritenuto e considerato quanto segue in:
 
FATTO
 
In data 25 1 2007 il Comune di Arpaia (prov. di Benevento) emetteva un avviso pubblico per l’ affidamento di incarico professionale di progettazione e di direzione di lavori pubblici. L’ing. ************, partecipava alla selezione ma, a seguito di questa, l’incarico veniva affidato ad altro concorrente, l’ing. ************. Di qui il ricorso al TAR dell’ing. ALFA, che domandava l’annullamento dell’incarico affidato al controinteressato (previa sua esclusione dalla procedura) e della convenzione in conseguenza stipulata tra il BETA ed il Comune, censurata a sua volta con motivi aggiunti.
 
Il TAR accoglieva il ricorso, annullando l’affidamento dell’incarico e la convenzione, ritenendo fondata la censura di aver attribuito differenziati punteggi ai due concorrenti senza previa determinazione dei criteri di massima necessari, ed assorbendo tutte le altre censure mosse. Sui predetti assorbimenti verte l’appello in esame (trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 28 marzo 2008), che ha altresì contestato, in quanto non richiesta in prime cure, la pronunzia negativa resa dal Tribunale in tema di risarcimento del danno.
 
DIRITTO
 
1-Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione processuale sollevata dal controinteressato (nella memoria in data 17 3 2008), sulla improcedibilità dell’appello proposto, sorretta argomentando che parte ricorrente avrebbe prestato acquiescenza all’annullamento del verbale di gara e che i motivi di ricorso attengono a fase procedimentale della gara successiva a quella che ha subìto l’arresto per effetto della sentenza impugnata, rimanendo quindi dalla stessa travolti. L’eccezione è infondata, anzitutto con riguardo alla sostenuta acquiescenza. L’appello è infatti rivolto a contestare non l’annullamento del verbale (punto della pronunzia di primo grado favorevole all’appellante), ma la legittimità dell’assorbimento di tutti gli altri motivi, dal quale in particolare l’appellante teme che l’amministrazione possa ricavare il diritto del controinteressato-aggiudicatario a partecipare alla rinnovata procedura (derivante dalla sentenza) pur non avendo i titoli per esservi ammesso. Ed invero la giurisprudenza di questo consesso ha già avuto modo di affermare la sussistenza dell’interesse ad appellare l’assorbimento dei motivi ai fini di conseguenti determinazioni da adottarsi da parte dell’amministrazione in forza dei motivi di ricorso accolti (per il principio v. Consiglio di Stato, sez. IV n. 845 e n.455/97). Quanto alle scansioni procedimentali interessate dagli assorbimenti, l’eccezione è comunque superata dall’infondatezza sul punto dell’appello proposto , e per le ragioni che seguono.
 
2- Nel merito, l’ing. ALFA ha contestato l’assorbimento di tre motivi di primo grado; la serie di censure rispettivamente proposte risulta però infondata.
 
a- La prima verte sull’attribuzione all’ing. BETA di 36 punti contestati perché relativi a prestazioni ritenute non conformi a quelle richieste e non dimostrate.   Secondo l’appellante il Tar avrebbe dovuto esaminare la censura sulla inammissibilità dell’offerta presentata dal controinteressato, il quale avrebbe dovuto essere escluso dalla selezione per non aver dichiarato nel curriculum gli incarichi di progettazione svolti ma gli incarichi solo conferiti (il curriculum dall’appellante ALFA recava invece elenco degli incarichi espletati). Al riguardo il Collegio ritiene che, in base alla lettura complessiva delle disposizioni dell’ avviso di gara, ed al principio ermeneutico del “favor” partecipativo in materia di bandi di gara (v. Cons. di Stato, sez. IV, n. 1551/2003), l’obbligo di fornire detta dichiarazione sugli incarichi “svolti”, e previsto dal punto 3 del bando a pena di esclusione, può comunque ritenersi assolto, precludendo quindi l’esclusione, con la presentazione di un curriculum recante l’elenco degli incarichi conferiti, poiché la prova del loro effettivo svolgimento, per costituire requisito di partecipazione, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica ed espressa prescrizione di gara postulante l’ esibizione, da parte delle rispettive amministrazioni, di specifica certificazione sul punto.
 
La sola indicazione degli incarichi conferiti si presentava peraltro sufficiente per formulare una valutazione della professionalità progettuali dei concorrenti sulla base dei dati inseriti nel “curriculum”, costituenti, senza ulteriori distinzioni, l’oggetto dei punteggi attribuibili in ordine allo stesso (previa fissazione dei necessari criteri).
 
b- A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento all’assorbimento del secondo profilo sollevato, che contestava il riconoscimento al BETA di altri 8 punti, poiché gli elementi dal medesimo offerti in sede dichiarativa non si presentavano secondo il ricorrente sufficienti a giustificare il punteggio riconosciuto; anche qui è infatti palese che tali profili potevano essere dipanati soltanto previa fissazione degli omessi criteri di valutazione. Il Tribunale, annullando la preferenza accordata al BETA per mancata precisazione dei criteri selettivi, ha quindi correttamente dichiarato assorbito anche il motivo “de quo”.
 
c- La terza questione attiene all’assorbimento del motivo aggiunto sulla produzione all’amministrazione da parte del BETA (ma dopo la notificazione del ricorso principale) dei documenti attestanti lo svolgimento effettivo degli incarichi indicati nel curriculum. Sul punto il Collegio osserva che, chiarita la non necessità di fornire una dichiarazione sugli incarichi effettivamente svolti, la presentazione di detti documenti, pur avvenuta con nota 10.4.2007 (impugnata dai cennati motivi aggiunti) e quindi oltre il termine di gara (fissato dall’avviso per il 25 1 2007), non può assumere nella specie rilievo giuridico.
 
Sotto tali aspetti, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, la decisione di primo grado deve dunque ritenersi sattisfattiva della tutela strumentale ivi richiesta, non essendo, il successivo comportamento rinnovatorio, (effetto della sentenza) possibile senza preventivamente colmare le lacune (ed ex adverso incontestate) riscontrate dal TAR.
 
3- Il gravame contesta, infine, la pronunzia negativa del risarcimento resa dal giudice di prima istanza e motivata in quanto dall’annullamento in parola non deriva come diretta conseguenza il conferimento dell’incarico, ma solo il dovere dell’amministrazione di rimuovere i vizi procedurali riscontrati.
 
Avverso tale pronunzia l’appellante deduce di non aver proposto alcuna azione risarcitoria (evidenziando che il TAR è incorso in un macroscopico errore, in violazione dell’art. 112 c.p.c), ma soltanto espresso una riserva, poi non sciolta, di richiesta danni nelle conclusioni del ricorso principale (“rectius” nei motivi aggiunti).   Il ALFA domanda comunque l’annullamento della motivazione posta dal TAR a fondamento del diniego di risarcimento. La censura, ammissibile sotto il profilo dell’interesse a ricorrere in appello (potendo altrimenti costituirsi sul punto un “dictum” preclusivo dell’azione in parola, esercitabile nel termine prescrizionale), nel merito risulta anche fondata, poiché la condanna si pone videntemente in contrasto col principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che impone al giudice di pronunziarsi nei limiti della domanda (art.112 c.p.c).
 
4- In conclusione l’appello merita accoglimento con limitato riferimento al motivo trattato al punto 3 e deve invece essere respinto con riferimento ai restanti motivi.
 
– ****** sia la complessità delle questioni dibattute che la soccombenza parziale, le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso specificato in epigrafe:
 
in parte accoglie l’appello, nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla la sentenza impugnata in punto diniego di risarcimento;
respinge l’appello per il resto;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 28 marzo 2008 con l’intervento dei signori:
 
****************   Presidente
 
***************    Consigliere
 
****************   Consigliere
 
*************    Consigliere
 
****************   Consigliere, est.
 
L’ESTENSORE                  IL PRESIDENTE
 
****************                 ****************
 
 
IL SEGRETARIO
 
*************
 
Depositata in Segreteria
Il 29/05/2008
 
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
 
Il Dirigente
 
Dottt. **************
 
N.R.G. 8367/2007
 
RL

Lazzini Sonia

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