Adozione di un minore che la madre ignora

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Potrebbe accadere che una donna abbia avuto un bambino quando era molto giovane, quando non aveva una casa e neanche un lavoro e il suo compagno l’aveva lasciata dopo avere saputo della gravidanza.

I servizi sociali le avevano portato via il figlio e con il passare del tempo, le cose sono migliorate.

La donna viene assunta come commessa in un negozio di abbigliamento e ha intrapreso una relazione con un uomo molti più grande di lei molti anni.

Del suo bambino non ha più saputo niente e non lo ha mai cercato per sapere dove fosse e con chi abitasse.

In presenza di simili circostanze, ci si chiede se il figlio che la madre ignora possa essere adottato.

Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà che non le permettono di potersi occupare  del minore, lo stesso può andare in affido a una coppia in modo temporaneo, a una persona singola, oppure, a una comunità familiare.

Lo scopo è garantire al minorenne un ambiente che sia adatto alla sua crescita, in modo che possa fare ritorno il prima possibile nella sua famiglia di origine.

Se il genitore si disinteressi completamente del figlio, potrebbe anche succedere che l’affidamento si trasformi in adozione.

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In che cosa consiste l’adozione

L’adozione è un istituto giuridico che permette a un soggetto detto adottante di trattare ufficialmente un altro soggetto detto adottato come figlio, il quale assumerà il cognome dell’adottante.

Una delle prime evidenze dell’adozione risale al II millennio a.C..

Il Codice di Hammurabi, una tra le più antiche raccolte di leggi conosciute, normava i diritti e doveri degli adottandi e degli adottati.

La legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 27 dispone che “l’adozione fa assumere, al minore adottato, lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali porta anche il cognome”.

La stessa legge prevede la possibilità di adottare un minore sul territorio nazionale (adozione nazionale) o in uno Stato estero (adozione internazionale) aderente alla Convenzione dell’Aia per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, oppure in un paese col quale l’Italia abbia stabilito un patto bilaterale in materia di adozione.

Le vicende che si determinano se la famiglia non può dare attenzioni al figlio

Iniziamo con un esempio.

Tizio e Caia sono sposati.

A causa della crisi economica sono entrambi disoccupati e non hanno i soldi per mantenere il figlio di pochi mesi.

Abitano in affitto in un piccolo appartamento di 40 mq che cade a pezzi.

L’esempio rappresenta un caso molto frequente nella realtà.

Una coppia che attraversa un periodo di difficoltà che non le permette di rivolgere le necessarie attenzioni al figlio minorenne.

In simili situazioni potrebbe scattare l’affido familiare, un rimedio temporaneo che consente al bambino di essere accolto da altri parenti oppure, se non è possibile, da terze persone come una coppia sposata o convivente, una persona single o una comunità familiare.

L’affido è un rimedio provvisorio e il minore superate le difficoltà potrà ritornare presso la famiglia di origine.

I soggetti affidatari devono possedere determinati requisiti, che sono:

La maggiore età

La disponibilità di una casa nella quale accogliere il minore

La capacità educativa necessaria per crescere la persona data in affido

Le possibilità economiche per provvedere al mantenimento del bambino.

In che modo funziona l’affido familiare

L’affido familiare può essere disposto dai servizi sociali oppure dal tribunale per i minorenni.

Nel primo caso si parla di affido consensuale, nel secondo di affido giudiziale.

Nel provvedimento di affido devono essere precisati la durata, che non può eccedere i due anni e che il tribunale per i minorenni potrebbe prorogare se dovesse ritenere che la sospensione possa danneggiare il minore.

L’esercizio dei poteri attribuiti ai soggetti affidatari e le modalità che regolano i rapporti tra il minore e la sua famiglia di origine.

 

Il procedimento ha inizio con una segnalazione della scuola, dei vicini di casa, o di altri.

Seguono, per ordine del Tribunale, delle indagini, per verificare la situazione di difficoltà e il tipo di azione da effettuare.

 

Durante il periodo di affido familiare, il bambino mantiene i contatti con la famiglia di origine mentre i soggetti affidatari devono provvedere al mantenimento e alla sua educazione e istruzione, in attesa che lo stesso ritorni dai suoi genitori.

Una volta finito il periodo di affidamento, il bambino può continuare a mantenere rapporti con i soggetti affidatari.

L’adozione di un figlio quando la madre lo ignora

Il minore dato in affido potrebbe essere dichiarato adottabile se la famiglia di origine non mantenga con lui contatti stretti e un valido rapporto  di affetto e di educazione.

La giurisprudenza ha di recente confermato l’adottabilità di un figlio che la madre e la nonna hanno ignorato per anni.

La vicenda è relativa a un bambino che in tenera età era stato lasciato prima a un padre violento e, successivamente, alle istituzioni di pubblica assistenza.

La madre e gli altri familiari non si erano mai attivati per avere notizie o per riprendersi il minore, nonostante avessero le risorse e gli strumenti necessari.

I giudici di legittimità avevano precisato che la sopraggiunta disponibilità a dare le meritate attenzioni al figlio dato in affido, manifestata dalla mamma e dai parenti entro il quarto grado, non escludeva il suo stato di abbandono se gli stessi non avevano con il bambino rapporti affettivi significativi (Cass. Sent. 23/09/2020 n. 19825/2020).

Il tribunale, in vicende simili a quella sopra scritta, una volta verificato lo stato di abbandono, dichiara l’adottabilità del minore.

Contro il provvedimento è possibile presentare opposizione entro 30 giorni dalla notificazione.

Se il minore verrà dato in adozione con sentenza definitiva del tribunale, si produrranno determinati effetti, che sono:

Il bambino diventerà figlio della coppia di coniugi, anche sotto il profilo ereditario, e acquisterà il cognome del padre adottivo.

I rapporti tra il minore e la sua famiglia di origine s’interromperanno, ad eccezione dei divieti matrimoniali previsti per i legami di parentela.

Compiuti i 25 anni, l’adottato potrà accedere alle informazioni sulle sue origini e sull’identità dei genitori biologici, a meno che il genitore naturale abbia espresso l’intenzione di non volere essere nominato o la madre non lo abbia voluto riconoscere.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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