Adozione di un maggiorenne e nascita bambini dell’adottante

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Una coppia di coniugi senza figli e desiderosa di averne, decide di adottare un ragazzo maggiorenne.

Qualche anno dopo la madre resta incinta.

Niente di più normale, stando anche al fatto che non rappresenta una rarità vedere convivere sotto lo stesso tetto figli naturali e figli adottati.

Non rappresenterebbe neanche il primo caso di contrasti in famiglia a causa della diversa origine  dei ragazzi.

A questo proposito, ci si è chiesti che cosa accada quando viene decisa un’adozione, che cosa succede se dovessero arrivare figli naturali e se ci sia qualcosa che possa incidere sul rapporto con il figlio maggiorenne adottato in precedenza.

Una sentenza del tribunale di Roma (Trib. Roma sent. n. 10580/2020) ha stabilito che una cosa non impedisce che possa coesistere anche l’altra.

L’arrivo di figli all’adottante non comporta la nullità o la revoca dell’adozione di un maggiorenne avvenuta anni prima.

A questo punto sembra inutile, mettere in campo eventuali interessi lesi dei bambini nati in famiglia, nonostante il codice civile dica qualcosa in relazione ad eventuali conflitti iche si possano verificare in casi come questo.

 

Quando è possibile adottare un maggiorenne?

La possibilità di adottare una persona maggiorenne è stata introdotta nel nostro ordinamento (artt. 291-341 c.c.) per offrire un’opportunità a coloro che non hanno figli naturali di trasmettere il proprio patrimonio e il proprio cognome ad un soggetto al quale si sia legati da rapporti di carattere affettivo.

Tra le condizioni che erano state poste, c’era quella relativa al fatto che l’adottante avesse compiuto i 35 anni e che superasse di almeno 18 anni l’adottato.

La Corte Costituzionale (Corte cost. sent. n. 557/1988 del 19.05.1988), a suo tempo dichiarò l’illegittimità della norma che vietava l’adozione a persone con discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.

L’articolo del codice civile in questione, il 291, in precedenza prevedeva che l’adozione di un maggiorenne fosse possibile esclusivamente da parte di coloro che non dovessero avere figli legittimi o legittimati.

In tempi successivi, la legge (Legge n. 219/2012) ha introdotto il principio dell’unicità dello stato di figlio stabilendo che il vincolo di parentela sussiste sia con i figli nati dal matrimonio sia per coloro che siano stati adottati, ma ha espressamente escluso la parentela con un figlio adottivo maggiorenne.

Sintetizzando, i requisiti per potere adottare un maggiorenne sono i seguenti:

L’adottante deve avere compiuto 35 anni e deve superare di almeno 18 anni l’età di chi intende adottare.

L’adottante può essere una persona singola oppure può essere una persona sposata.

In questo caso, l’altro coniuge non è obbligato all’adozione a sua volta ma deve dare il suo consenso.

È richiesto il consenso personale dell’adottante e dell’adottando.

È richiesto anche l’assenso dei genitori dell’adottando, del coniuge dell’adottando non legalmente separato, ed anche dei figli (nati nel matrimonio e fuori del matrimonio) maggiorenni dell’adottante, dato anche non di persona, ma attraverso e una persona munita di procura speciale, vale a dire, autorizzata in modo ufficiale.

Il Tribunale può pronunciare l’adozione anche se considera ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando il rifiuto dell’assenso da parte dei suoi genitori, dei discendenti dell’adottante, del coniuge dell’adottante o dell’adottato se separati di fatto.

Come si fa l’adozione di un maggiorenne?

Per potere adottare una persona maggiorenne si deve presentare domanda al Tribunale del luogo nel quale risiede l’adottante e allegare i consensi dell’adottante e dell’adottando e gli assensi dei soggetti sopra menzionati.

 

Il giudice verifica se siano presenti i requisiti che la legge richiede per l’adozione e se la stessa sia  nell’interesse dell’adottando.

Una volta sentito il pubblico ministero, il Tribunale emette una sentenza con la quale accetta o respinge la richiesta di adozione.

La decisione può essere impugnata davanti alla Corte d’Appello dall’adottante, dal pubblico ministero o dall’adottando entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza.

Se il tribunale dovesse accettare la richiesta di adozione del maggiorenne, il provvedimento viene trascritto a margine dell’atto di nascita della persona adottata, la quale da quel momento prende il cognome dell’adottante e lo antepone al suo, mantiene i suoi diritti e doveri verso la sua famiglia di origine, non assume un rapporto di parentela con la famiglia dell’adottante, acquista i diritti di successione dall’adottante.

L’adottante non acquista nessun rapporto di parentela con la famiglia della persona adottata e

non acquista nessun diritto di successione da parte della persona adottata.

La compatibilità tra l’adozione di un maggiorenne e i figli naturali

Secondo il Tribunale di Roma, avere adottato un maggiorenne e avere dei figli naturali non intacca il precedente provvedimento di adozione oppure il rapporto giuridico che si è venuto a creare.

I giudici della Capitale si sono occupati del caso di un uomo che nel 2002 aveva adottato due suoi collaboratori ai quali era molto legato e che, nel 2008, era diventato padre di due gemelli.

A quel punto, la famiglia naturale dell’uomo non ha visto bene l’adozione e ha deciso di agire per vie legali tentando di annullarla nell’interesse dei sopravvenuti figli naturali.

A questa azione a cui si sono opposte anche le due persone adottate.

Nella sentenza, si legge che la nascita di figli dell’adottante successiva all’adozione di maggiorenne rappresenta un evento “non idoneo ad incidere sulla validità dell’atto compiuto oggetto di verifica giudiziale costitutiva di status”.

Secondo il Tribunale, l’adozione di persone maggiorenni rappresenta il risultato di una pronuncia del giudice che crea un altro rapporto giuridico che non può essere messo in discussione con un evento sopravvenuto.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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