Adozione di maggiorenne e condizioni di ammissibilità

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La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 3/04/2020 n. 7667, ha deciso sulla questione.

In relazione alle adozioni di maggiorenni, quando applica la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l’adottante e l’adottato, deve procedere alla interpretazione dell’articolo 291 del codice civile, che a sua volta deve essere compatibile con l’articolo 30 della Costituzione, secondo la lettura della Corte Costituzionale e in relazione all’articolo 8 della CEDU, che consenta, secondo le circostanze del caso, una ragionevole riduzione di questo divario minimo, al fine di tutelare situazioni familiari consolidate da tempo e fondate su una comprovata “affectio familiaris”.

Prima di scrivere sulla questione, scriviamo qualcosa sull’adozione dei maggiorenni.

In che cosa consiste l’adozione di maggiorenni

L’adozione di persone di maggiore d’età è disciplinata dal Libro I, Titolo VII, capo I e II del codice civile (artt. 291 – 341).

L’istituto nacque per assicurare la discendenza a chi non l’avesse, in modo da rendere possibile la trasmissione del patrimonio e del cognome.

L’interesse primario protetto da questo tipo di adozione, era quello dell’adottante, che, privo di figli, volesse trasmettere il patrimonio e il nome a un soggetto al quale era legato da rapporti di affetto.

 

L’adozione di persone maggiorenni era concessa, a norma del comma1 dell’articolo 291 del codice civile, alle persone che non avessero discendenti legittimi o legittimati, che avessero compiuto trentacinque anni e che superassero almeno di diciotto anni l’età di coloro che volevano adottare.

La Corte Costituzionale, prima con sentenza n. 557 del 19/05/1988 e successivamente con sentenza n. 245 del 20/07/2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale l’articolo 291 del codice civile, per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, nella parte nella quale non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi, minorenni o, se maggiorenni, consenzienti.

 

Il contenuto precettivo dell’articolo 291 del codice civile è nullo, applicabile in modo esclusivo all’adozione di maggiorenni, non ha più significato la relazione all’età minima di 35 anni e il comma 2 si deve ritenere in modo implicito abrogato.

 

La Legge 10/12/2012, n. 219, introducendo il principio della unicità dello stato di figlio, ha modificato l’articolo 74 del codice civile, stabilendo che il vincolo di parentela sussiste sia se la filiazione sia avvenuta nel matrimonio, sia al di fuori di esso, sia quando il figlio è adottivo, ma ha espressamente escluso che la parentela sorga nell’adozione dei maggiorenni.

Questo resta l’unico caso di filiazione che crea un rapporto esclusivamente con l’adottante.

 

Si tratta di un istituto civilistico molto diverso dall’adozione di minorenne, con altre finalità e con altri diritti e doveri che nascono in capo ai soggetti coinvolti, con altre procedure e presupposti.

 

L’articolo 296 del codice civile, prevede il consenso sia dell’adottante sia dell’adottato.

L’articolo 297 del codice civile, prevede l’assenso dei genitori dell’adottando, anche se maggiorenne, e l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando.

 

L’articolo 299 del codice civile, prevede che l’adottato assuma il cognome dell’adottante e lo anteponga al suo.

 

La normativa precedente si limitava a precisare che l’adottato aggiungeva al suo il cognome dell’adottante e, secondo l’opinione prevalente, lo posponeva.

La Legge 4/05/1983, n. 184, havoluto attribuire una netta preminenza allo stato adottivo rispetto a quello originario, ma il principio è stato disapprovato, soprattutto per la sua rigidità.

 

Secondo la Corte Costituzionale, la precedenza del cognome dell’adottante non è irrazionale.

Allo stesso modo non costituisce violazione del diritto all’identità personale il fatto che il cognome adottivo preceda o segua quello originario.

 

L’attuale fluidità dei legami famigliari e dei rapporti che si instaurano nelle famiglie allargate, hanno fatto riflettere il Tribunale di Parma rispetto alla regola perentoria dettata dall’articolo 299 del codice civile.

I fatti di causa

Due conviventi proposero reclamo contro una sentenza del Tribunale di Modena che quattro anni fa rigettò la domanda di adozione della figlia maggiorenne della donna, perché non sussisteva, anche  se in minima parte, l’età di 18 anni richiesta tra adottante e adottato, prevista dall’articolo 291 del codice civile, affermando di avere cresciuto la ragazza come sua figlia, essendo la stessa diventata orfana di padre all’età di 6 anni e che al tempo dei fatti ne aveva 12.

La decisione della Corte di Appello

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 27/17, respinse il reclamo, confermando la motivazione in relazione all’inosservanza del divario di età del quale all’articolo 291 del codice civile, ritenendo che non esistesse nessuna speciale ragione che potesse giustificare la deroga al Costituzionale, in relazione alle differenza con l’adozione dei minori.

Il ricorso in Cassazione

I due conviventi decisero di proporre ricorso per Cassazione, lamentando quattro motivi.

Con il primo motivo, denunciano l’illegittimità dell’articolo 291 del codice civile, nella parte nella quale non consente al giudice discrezionalità e deroghe al limite del divario di età tra adottante e adottato, imposto in 18 anni.

Con il secondo motivo, denunciano la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.) per mancata disapplicazione dell’articolo 291 del codice civile, perché in contrasto con le richiamate norme comunitarie e sovranazionali.

Con il terzo motivo, denunciano la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto ( art. 360 comma 1 n. 3 c.p) e omesso esame di un punto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ( art. 360 comma 1 n. 5 c.p.) relativo allo spirito familiare nel quale si fonda l’adozione.

Con il quarto motivo, denunciano la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360  comma 1 n. 3 c.p.) con conseguente irragionevole disparità di trattamento tra maggiorenni (art. 291 c.c.) e minorenni (art. 44 comma 1 lett. b) della L. 4/05/1983 n. 184).

La decisione della Suprema Corte di Cassazione

I Giudici Supremi hanno accolto il terzo motivo del ricorso, rigettando il primo e assorbito il secondo.

Hanno cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche in relazione al regime delle spese del giudizio di legittimità.

Hanno disposto che in caso di diffusione del provvedimento in questione siano omesse le generalità e le altre informazioni significative.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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