Residenza prima casa: termine per trasferirla all’acquisto

Scarica PDF Stampa Allegati

Acquisto prima casa: qual è il termine per il trasferimento della residenza?
Volume consigliato per approfondire: La tutela dell’acquirente di beni immobili

Corte di Cassazione -sez. tributaria- ordinanza n. 24488 del 10-08-2023

24488.2023.pdf 136 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Il fatto: contribuente vede svanire i benefici fiscali attesi dopo il rogito


Nel caso di specie l’Ufficio preposto disconosceva l’applicazione dell’aliquota agevolata per l’acquisto di immobili “prima casa” non di lusso, poiché il Contribuente non aveva trasferito la propria residenza entro il termine di 18 mesi dall’acquisto. In proposito, è bene sapere che “il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza ha natura perentoria e il suo rispetto ha natura costitutiva del diritto alla conservazione dell’agevolazione”. Tale termine è, difatti, previsto dalla Nota 2 – bis della Tariffa Parte 1, Articolo 1, allegata al D.P.R. n. 131/1986.


Potrebbero interessarti anche:

2. La decisione della Corte


Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, “per la fruizione dei benefici cd. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, è richiesto che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell’agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell’adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento”.
Come si legge nell’Ordinanza n. 24488 del 10 agosto 2023, “ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall’agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto rilevando, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili”.

3. Conclusioni: entro quando deve avvenire il trasferimento della residenza alla prima casa


Per evitare spiacevoli conseguenze, è dunque opportuno rispettare il summenzionato termine: in difetto, sarà il Giudice a dover valutare – caso per caso – l’esistenza di circostanze caratterizzate dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dei suddetti impedimenti.

Volume consigliato


Corredato da Formulario, replicato on line per la personalizzazione e la stampa, il testo chiarisce i rischi e le criticità che l’acquirente deve affrontare in ogni fase della compravendita e fornisce al Professionista indicazioni per la migliore tutela dell’acquirente stesso anche in fase preliminare di sottoscrizione di proposte d’acquisto o “compromessi”, tenuto conto della più recente giurisprudenza di settore.
Attraverso l’analisi di numerosi casi controversi riguardanti ad esempio immobili di provenienza donativa, con iscrizioni ipotecarie a carico del bene o di gravami occulti alla non coerenza catastale o urbanistica.

FORMATO CARTACEO

La tutela dell’acquirente di beni immobili

Alla luce delle novità normative introdotte dalla Legge sulla Concorrenza in merito al cd. “deposito prezzo dal notaio” (Legge 124/2017) e dalla delega per la Riforma della disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Legge 155/2017), questo nuovissimo Manuale esamina gli aspetti contrattuali relativi all’acquisto di beni immobili: dalla fase preliminare, all’atto definitivo di vendita e agli acquisti in sede fallimentare o esecutiva. Corredato da Formulario, replicato on line per la personalizzazione e la stampa, il testo chiarisce i rischi e le criticità che l’acquirente deve affrontare in ogni fase della compravendita e fornisce al Professionista indicazioni per la migliore tutela dell’acquirente stesso anche in fase preliminare di sottoscrizione di proposte d’acquisto o “compromessi”, tenuto conto della più recente giurisprudenza di settore. Attraverso l’analisi di numerosi casi controversi riguardanti ad esempio immobili di provenienza donativa, con iscrizioni ipotecarie a carico del bene o di gravami occulti alla non coerenza catastale o urbanistica.Damiano Marinelli, avvocato cassazionista, arbitro e docente universitario. È Presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it) e consigliere nazionale dell’Unione Nazionale Consumatori. Specializzato in diritto civile e commerciale, è autore di numerose pubblicazioni, nonché relatore in convegni e seminari (www.areaconsulenze.it – marinelli@areaconsulenze.it). Saverio Sabatini, avvocato civilista fondatore dello Studio Legale “Sabatini e Associati” di Ancona che cura gli interessi di numerose aziende private e pubbliche, società di capitali e istituti di credito. Specializzato in diritto civile, con particolare vocazione per il diritto delle società ed esperto in materia bancaria, fiscale e fallimentare, è autore di numerose pubblicazioni in ambito di diritto commerciale, nonché relatore in convegni e seminari (s.sabatini@sabatinieaasociati.com – www.sabatinieassociati.com).L’acquisto del volume include la possibilità di accedere al sito www.approfondimenti.maggioli.it e scaricare il formulario in formato compilabile e personalizzabile.All’interno del volume sono presenti le indicazioni per effettuare l’accesso all’area.

Damiano Marinelli – Saverio Sabatini | Maggioli Editore 2018

Alice Passacqua

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento