Accesso civico: nuove linee guida dal Ministero della Giustizia

Nuove linee guida del Ministero della Giustizia su accesso civico e FOIA: procedure, tempi, limiti, tutela dei dati e riesame.

Lorena Papini 12/01/26
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Il Ministero della Giustizia ha emanato, con provvedimento del 30 dicembre 2025, le nuove Linee guida sull’accesso civico, sull’accesso civico generalizzato (FOIA) e sul riesame delle istanze relative a documenti, dati e informazioni detenuti dall’Amministrazione.
Si tratta di un intervento di particolare rilievo sistematico, che aggiorna e sostituisce le precedenti linee guida del 2018, con l’obiettivo di assicurare uniformità procedurale, maggiore trasparenza amministrativa e un corretto bilanciamento tra diritto di accesso e tutela degli interessi pubblici e privati, inclusa la protezione dei dati personali.
Le nuove regole si inseriscono nel solco del decreto trasparenza (d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016) e delle indicazioni ANAC, rafforzando il ruolo dell’accesso civico come strumento di controllo diffuso sull’azione amministrativa, in linea con i principi del FOIA italiano.

Scarica il testo delle linee guida

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Indice

1. Il quadro normativo di riferimento e le finalità delle linee guida


Le linee guida si fondano su un articolato quadro normativo che comprende, tra l’altro, la legge n. 241/1990, il d.lgs. n. 33/2013, il d.lgs. n. 97/2016, la normativa anticorruzione (l. n. 190/2012) e la disciplina in materia di protezione dei dati personali (GDPR e Codice privacy).
La finalità dichiarata è quella di fornire indicazioni operative di carattere procedurale agli uffici centrali e periferici del Ministero della Giustizia, al fine di garantire:

  • una gestione uniforme delle istanze di accesso civico e di accesso civico generalizzato;
  • il rispetto dei termini procedimentali;
  • la corretta individuazione dei limiti e delle esclusioni all’accesso;
  • una disciplina chiara e strutturata del riesame.

2. Accesso civico “semplice”: obblighi di pubblicazione e ruolo del RPCT


L’accesso civico di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 consente a chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, dati o informazioni per i quali sussiste un obbligo di pubblicazione non adempiuto.
Le linee guida chiariscono che l’istanza va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), mediante gli appositi moduli disponibili nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
Il RPCT verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, entro 30 giorni, dispone la pubblicazione dei contenuti richiesti o indica il collegamento ipertestuale qualora siano già online.
Di rilievo è anche la previsione del potere sostitutivo, attivabile in caso di inerzia degli uffici, nonché l’obbligo di segnalazione delle inadempienze agli organi competenti.

3. Accesso civico generalizzato (FOIA): chi può chiedere e cosa si può ottenere


L’accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto trasparenza, rappresenta il cuore del FOIA italiano. Le nuove linee guida ribadiscono un principio chiave:
chiunque può presentare istanza, senza obbligo di motivazione e senza limitazioni soggettive.
L’istanza può riguardare dati e documenti detenuti dal Ministero della Giustizia, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, purché:

  • siano effettivamente in possesso dell’Amministrazione;
  • non richiedano attività di elaborazione o creazione di nuovi dati;
  • non riguardino procedimenti giurisdizionali, che restano disciplinati dalle norme processuali.

Viene rafforzato il ruolo dell’Ufficio FOIA, incaricato della protocollazione, dell’individuazione degli uffici competenti, della gestione del registro pubblico degli accessi e del coordinamento dell’istruttoria.

4. Limiti, controinteressati e tutela dei dati personali


Un aspetto centrale delle nuove linee guida riguarda i limiti all’accesso civico generalizzato, in particolare quando sono coinvolti interessi pubblici sensibili o diritti di natura privata.
È previsto il coinvolgimento dei controinteressati, che possono presentare opposizione motivata entro dieci giorni. L’accesso può essere negato o differito solo quando sia necessario evitare un pregiudizio concreto, secondo quanto stabilito dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.
Ampio spazio è dedicato alla tutela dei dati personali, comprese le categorie particolari di dati e i dati relativi a condanne penali e reati, con un costante richiamo al principio di proporzionalità e alla possibilità di ricorrere all’anonimizzazione.

5. Il riesame: garanzie procedimentali e ruolo del RPCT


Le linee guida disciplinano in modo dettagliato il riesame, che può essere richiesto:

  • dal richiedente, in caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta;
  • dai controinteressati, in caso di accoglimento dell’accesso nonostante l’opposizione.

Il riesame è affidato al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. Nei casi che coinvolgono la protezione dei dati personali, è previsto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, con sospensione dei termini.

6. FAQ – Domande frequenti sulle nuove linee guida

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