Accesso avvocati all’Anagrafe nazionale: decreto in G.U.

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Dopo mesi di trepidante attesa nel mondo dell’avvocatura, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22.11.2023, ha da poco visto la luce il Decreto che consente agli avvocati di richiedere, per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

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Indice

1. Oggetto del decreto


Il Decreto del Ministero dell’Interno consta di appena 4 articoli, e disciplina il contenuto e le modalità tecniche – attraverso un apposito disciplinare allegato – per la richiesta ed il rilascio del certificati.
Nel dettaglio, il decreto costituisce l’ulteriore passo in avanti nei servizi resi disponibili dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente, che ha lo scopo di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all’art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l’ANPR.


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2. Modalità di accesso per avvocati all’Anagrafe nazionale


Ai sensi dell’art. 2, i legali potranno accedere al servizio disponibile al sito internet www.anagrafenazionale.interno.it, previa identificazione informatica con credenziali almeno di livello di sicurezza pari a 2. L’avvocato si autenticherà, pertanto, nell’area dedicata tramite CIE, CNS, SPID livello 2.
ANPR verifica l’iscrizione dell’avvocato nell’albo o nell’elenco degli avvocati di cui all’art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 247 del 2012, e nella richiesta, l’avvocato dovrà inserire gli elementi identificativi del soggetto del quale: codice fiscale ovvero nome, cognome, data e luogo di nascita, e potrà richiedere fino a trenta certificati al giorno.
Dovrà, inoltre essere dichiarato sotto la propria responsabilità penale e disciplinare che il certificato è richiesto sulla base di specifico mandato ricevuto nella data da indicarsi, per finalità di uso legale scegliendo tra a) uso notifica, b) uso stragiudiziale, c) uso in giudizio.
Il certificato è reso immediatamente disponibile nel sito web di ANPR.
I certificati richiesti sono rilasciati previa conferma da parte dell’avvocato dell’utilizzo per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale e sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Gli avvocati trattano i dati personali contenuti nei certificati ad essi rilasciati da ANPR, in qualità di autonomi titolari del trattamento, per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto delle regole deontologiche adottate dal Garante per la protezione dei dati personali.

3. Tipologia di certificati disponibili


Il disciplinate tecnico allegato, elenca i Certificati disponibili tramite ANPR
L’avvocato può richiedere i seguenti certificati riferiti ai cittadini iscritti nell’ANPR:

  1. anagrafico di nascita
  2. anagrafico di matrimonio
  3. di cittadinanza
  4. di esistenza in vita
  5. di residenza
  6. di residenza AIRE
  7. di stato civile
  8. di stato di famiglia
  9. di residenza in convivenza
  10. di stato di famiglia AIRE
  11. di stato libero
  12. anagrafico di unione civile
  13. di contratto di convivenza

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Cristina Malavolta

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