Accesso al mercato del lavoro subordinato dei cittadini croati: previsto un periodo transitorio di due anni prima di liberalizzarlo completamente

Redazione 05/07/13
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Biancamaria Consales

Il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell’Unione Europea e, pertanto, da tale data, per i cittadini appartenenti al predetto Paese trovano applicazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell’Unione europea previste dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), salvo le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale ed a tutela dell’ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

Con circolare n. 4175 del 2 luglio 2013, emanata congiuntamente dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Interno, il Governo italiano, per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro subordinato, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell’U.E., ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, in considerazione della situazione esistente nel mercato del lavoro italiano, per il periodo transitorio iniziale di due anni, prima di liberalizzare completamente l’accesso al lavoro subordinato.

Rimane, invece, privo di ogni limitazione il lavoro autonomo.

Il regime transitorio non si applicherà ad alcune categorie previste da disposizioni del TU dell’immigrazione di cui al D.Lgs. 286/1998 (ricercatori, lavoratori altamente qualificati, lavoratori stagionali, ivi compresi coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale, lavoratori domestici). Per tali settori l’Italia farà ricorso ad un regime di libero accesso al mercato del lavoro interno.

Pertanto i datori di lavoro che intendono procedere all’assunzione di lavoratori croati appartenenti ad una delle categorie sopra indicate dovranno rispettare solo gli ordinari adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro, effettuando le comunicazioni obbligatorie ai servizi territorialmente competenti.

In applicazione del trattamento preferenziale da assicurare ai lavoratori della Croazia, rispetto ai lavoratori provenienti da paesi non appartenenti all’Unione, l’istruttoria della pratica seguirà una procedura semplificata con il rilascio del parere soltanto da parte della Direzione Territoriale del Lavoro. Ai datori di lavoro verrà rilasciato dallo Sportello Unico della provincia dove sarà svolta l’attività lavorativa, il prescritto nulla osta al lavoro senza procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. L’assunzione del lavoratore seguirà, quindi, con gli ordinari adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro.

Ai sensi della L. 1228/54 ed il d.P.R. 223/1989, il lavoratore croato dovrà richiedere l’iscrizione anagrafica al Comune, previa esibizione del nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. Per tutti i restanti settori produttivi non rientranti nelle predette categorie, qualora vengano programmate future quote di ingresso, saranno contestualmente individuate le modalità di presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro.

Va, poi, precisato che le restrizioni non saranno in ogni caso applicabili ai cittadini croati che, alla data del 1° luglio 2013 o successivamente, risultino occupati legalmente e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo non inferiore a 12 mesi. Tale condizione è riscontrabile con il possesso di un permesso di soggiorno per motivi che abilitano al lavoro subordinato di durata non inferiore ai 12 mesi (anche per attesa occupazione).

I cittadini croati, che alla data del 1° luglio 2013 avessero un regolare rapporto di lavoro, possono iscriversi ai Centri per l’impiego territorialmente competente, in caso di cessazione del rapporto stesso. I benefici cessano in caso di abbandono volontario del mercato del lavoro italiano da parte del cittadino croato.

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